Profili di costituzionalità della responsabilità civile del magistrato, con pa rticolare riferimento ad un'ipotesi di riforma. Cenni sui profili di costituzionalità della responsabilità disciplinare (parte I)

AutoreAndrea Bonomi
Pagine1-11
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Arch. nuova proc. pen. 1/2013
Dottrina
PROFILI DI COSTITUZIONALITÀ
DELLA RESPONSABILITÀ
CIVILE DEL MAGISTRATO,
CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AD UN’IPOTESI
DI RIFORMA. CENNI SUI
PROFILI DI COSTITUZIONALITÀ
DELLA RESPONSABILITÀ
DISCIPLINARE (PARTE I)
di Andrea Bonomi
SOMMARIO
1. Premessa. 2. La disciplina di cui alla legge n. 117/1988 e
la responsabilità indiretta del magistrato: prof‌ili di costitu-
zionalità. 3. Soluzioni dottrinali e proposte di legge tese a
modif‌icare in vario modo e con diversi intendimenti la legge
n. 117/1988. 4. I progetti di legge volti a prevedere una forma
di responsabilità diretta del magistrato: aspetti di costituzio-
nalità. 5. Prof‌ili di costituzionalità della responsabilità disci-
plinare del magistrato.
1. Premessa
Se è vero che per responsabilità si intende alludere a
quella “situazione che si verif‌ica quando si sia chiamati
a rispondere degli effetti non conformi a quelli che si
sarebbero dovuti attendere nell’espletamento di una atti-
vità” (1) e se è altrettanto vero che “ogni discorso sulla
responsabilità allude ad un rapporto: responsabilità di chi
verso chi” (2), allora non c’è dubbio che una forma di re-
sponsabilità che specialmente nei tempi recenti – anche a
causa dell’epilogo di alcune vicende giudiziarie clamorose
che hanno avuto risonanza anche sugli organi di stampa
– ha suscitato un crescente e sempre più fervido interes-
se tanto nell’opinione pubblica quanto fra gli “addetti ai
lavori” sia quella del magistrato nei confronti della società
lato sensu intesa e dell’organizzazione costituzionale.
Ora, è chiaro che un tema così complesso non può es-
sere adeguatamente affrontato in poche righe, tanto più
che, come ben noto, la responsabilità del giudice non è un
concetto per così dire unitario ma può e anzi deve essere
ulteriormente suddivisa e scomposta nelle quattro forme
delle responsabilità penale, civile, disciplinare e politica,
le quali dovrebbero, pertanto, essere a loro volta partita-
mente analizzate.
In questa sede chi scrive si occuperà comunque della
sola responsabilità civile – con alcuni cenni sui prof‌ili di
costituzionalità della responsabilità disciplinare (3) – e
più in particolare scopo di questa nota non sarà quello di
analizzare approfonditamente gli aspetti più rilevanti e più
controversi dell’attuale disciplina legislativa in materia di
responsabilità civile del magistrato, disciplina che, come
risaputo, è costituita dalla legge n. 117/1988, tanto più che
questo compito è già stato egregiamente portato a termine
da autorevoli studiosi con il rischio, dunque, di ripetere,
magari indegnamente, concetti e valutazioni già svolti.
L’intendimento sarà invece quello di cercare di capire se
l’eventuale passaggio da un sistema, quale quello attuale,
che prevede, in merito alla responsabilità civile dei magi-
strati, una responsabilità diretta dello Stato e soltanto una
responsabilità indiretta del giudice, ad un sistema in cui
il magistrato possa essere chiamato a rispondere diretta-
mente dal consociato che si ritenga danneggiato implichi,
o meno, problemi di legittimità costituzionale.
È evidente, peraltro, che nel far questo dovremo anche
muovere il nostro ragionamento da una prima, sia pure suc-
cinta, analisi della disciplina vigente, con particolare riferi-
mento ai prof‌ili di eventuale incompatibilità costituzionale
di alcune fra le più signif‌icative previsioni contenute nella
stessa; tuttavia, questo faremo solo all’esclusivo scopo di
avere maggiori elementi di valutazione al f‌ine di stabilire
se una disciplina che, per così dire, dovesse indirizzarsi
in segno assolutamente opposto a quella esistente possa o
debba essere ritenuta in tutto o in parte incostituzionale.
2. La disciplina di cui alla legge n. 117/1988 e la re-
sponsabilità indiretta del magistrato: prof‌ili di costi-
tuzionalità
È circostanza nota ai più che la legge n. 117/1988 pre-
vede un sistema in base al quale il cittadino che si reputi
ingiustamente danneggiato da un provvedimento adottato
dal magistrato non può agire direttamente nei suoi con-
fronti e al contempo, oppure alternativamente, nei riguar-
di dello Stato, ma – se si esclude il caso in cui il danno
sia stato cagionato da un fatto costituente reato commesso
dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni (4) – deve
proporre l’azione solo ed esclusivamente contro lo Stato
stesso, a cui è poi conferita la possibilità di rivalersi, in

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