LEGGE COSTITUZIONALE 7 febbraio 2013, n. 1 - Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. (13G00049)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale: Art. 1 Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 1. L'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' sostituito dal seguente: «Art. 13. - 1. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. 2. Il numero dei consiglieri regionali e' determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione...

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