Costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine101-104

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@CORTE COSTITUZIONALE 2 dicembre 2009, n. 329 (C.C. 4 novembre 2009).Pres. de Siervo – Rel. Criscuolo – Ric. Serena di Stirpe e Monacelli S.N.C. C. RAS S.P.A.

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Pluralità di danneggiati - Litisconsorzio necessario - Denunciata irragionevolezza nonché contrasto con il diritto di difesa e con il principio della ragionevole durata del processo - Omessa sperimentazione della possibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione - Denuncia di un inconveniente di mero fatto, estraneo al controllo di costituzionalità - Questione inammissibile di legittimità costituzionale

È inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140, comma 4, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui prevede un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., tra tutti i danneggiati dal medesimo sinistro stradale. (D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209,, art. 140) (1)

(1) Secondo il Giudice rimettente l’applicazione del disposto dell’art. 140, comma 4, D.L.vo n. 209/2005, che prevede l’obbligo, ricadente solitamente sull’attore (unico interessato a rintracciare e citare tutti i danneggiati), di litisconsorzio necessario tra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate, risulterebbe di difficile realizzazione in fattispecie come quella in esame di sinistro catastrofico, con alcuni danneggiati stranieri. La Consulta, di contro, ha sottolineato che la necessità del litisconsorzio nasce dall’esigenza di disciplinare il concorso di più persone che hanno subito danni nello stesso sinistro, regolando i rapporti fra creditori e impresa di assicurazione. In tal senso «al legislatore spetta un’ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute». Anche la S.C., con ordinanza n. 1862 del 2009 (inedita), ha recentemente precisato i casi in cui sussiste il litisconsorzio necessario, effettuando «un’interpretazione che, da un lato, vale a circoscrivere l’ambito applicativo della norma censurata e, dall’altro, impone di ricercare se e quali oneri ricadano anche sulla impresa di assicurazione in ordine all’identificazione, con l’uso della normale diligenza, dei soggetti danneggiati nell’ipotesi di incidente che abbia cagionato danni ad una pluralità di persone».

RITENUTO IN FATTO

  1. - Il Tribunale di Avezzano, in composizione monocratica, con ordinanza in data 14 ottobre 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 140, comma 4, del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art. 102 del codice di procedura civile, tra tutti i danneggiati dal medesimo sinistro stradale.

  2. - Il rimettente premette che, con atto notificato il 18 aprile 2007, la società Serena di Stirpe e Monacelli s.n.c., ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Avezzano la Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., la Ferrovie del Gargano s.r.l. e la Strada dei Parchi s.p.a., chiedendo la condanna delle convenute, in solido ed in proporzione al rispettivo grado di responsabilità accertato, al risarcimento di tutti i danni da essa subiti a causa di un grave incidente stradale, avvenuto la mattina del 31 dicembre 2005 sull’autostrada A25, in territorio del comune di Collarmele, danni indicati in euro 155.405,00 o «nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia».

    Secondo l’esposizione dell’attrice, quel giorno un auto- articolato di sua proprietà, mentre era fermo sulla corsia di emergenza dell’autostrada per un blocco del traffico causato da un precedente incidente, era stato tamponato con violenza, prima da un autobus della società Ferrovie del Gargano, assicurato con RAS Assicurazioni s.p.a., poi da un altro autobus della medesima società Ferrovie del Gargano, del pari assicurato con la RAS.

    Nel sinistro il guidatore dell’autoarticolato, dipendente della società attrice, era rimasto gravemente ferito, mentre i conducenti dei due autobus erano deceduti. Ad avviso dell’esponente, la responsabilità del grave evento era da ascrivere anche alla società Strada dei Parchi s.p.a., concessionaria dell’autostrada in questione, che non aveva provveduto a chiuderla al traffico, malgrado il pericolo costituito dal fondo stradale ghiacciato.

    Il giudice a quo prosegue riferendo che, instauratosi il contraddittorio, la società Ferrovie del Gargano si era costituita, osservando che nell’incidente erano stati coinvolti numerosi mezzi, tra i quali: a) un’auto Smart, appartenente ad Europcar Italia s.p.a., assicurata con Milano Assicurazioni s.p.a.; b) l’autoarticolato dell’attrice, assicurato presso Assimoco Assicurazioni s.p.a.; c) un’auto Rover, assicurata con Fondiaria Assicurazioni s.p.a.; d) un autobus appartenente alla detta società convenuta, assicurato presso RAS Assicurazioni s.p.a.; e) un altro autobus della medesima società Ferrovie del Gargano, del pari assicurato con la RAS; f) altri mezzi e relativi conducenti o proprietari, allo stato non identificati perché non riportati nel verbale redatto dalla Polizia stradale intervenuta sul luogo delle collisioni.

    La stessa convenuta espone...

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