Costituzionale

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Arch. loc. e cond. 5/2013
Costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
ORD. 19 GIUGNO 2013, N. 166
(C.C. 5 GENNAIO 2013)
PRES. GALLO – REL. CORAGGIO – RIC. P.G. C. AGENZIA DELLE ENTRATE
PESARO-URBINO
Tributi (in generale) y Contenzioso tributario y
Procedimento y Appello contro la sentenza di primo
grado che erroneamente ha dichiarato inammissi-
bile il ricorso in via preliminare senza trattare il
merito y Mancata previsione tra i casi di rimessio-
ne della causa alla Commissione tributaria pro-
vinciale y Art. 59 D.L.vo n. 546/92 y Compressione
e violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. y
Questione manifestamente infondata di legittimità
costituzionale.
. É manifestamente infondata, in riferimento all’art. 24
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.
59 D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul pro-
cesso tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell’art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413)
nella parte in cui non contempla, tra i casi di rimessione
alla Commissione provinciale, quello dell’erronea di-
chiarazione di inammissibilità da parte del giudice di
primo grado senza trattazione del merito della causa.
(d.l.vo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59) (1)
(1) L’ordinanza di rinvio Comm. Trib. reg. Marche 21 novembre 2012
risulta pubblicata in Gazzetta Uff. n. 6, I° serie spec., 2013.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che la Commissione tributaria regionale delle
Marche, con ordinanza del 21 novembre 2012, ha sollevato,
in riferimento all’articolo 24 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’art. 59 del decreto legi-
slativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella
parte in cui non contempla, tra i casi di rimessione alla
Commissione provinciale, quello dell’erronea dichiarazio-
ne di inammissibilità da parte del giudice di primo grado
senza trattazione nel merito della causa;
che, ad avviso del rimettente, al giudice di appello nel
giudizio tributario sarebbero preclusi l’esame del merito,
in assenza di censure sollevate al riguardo dall’appellante,
e, al contempo, la possibilità di rimettere la causa al giudi-
ce di primo grado ai sensi del citato art. 59;
che il sistema così delineato, non suscettibile di inter-
pretazioni correttive, darebbe luogo ad una compromis-
sione del diritto di difesa, privando la parte di una piena
tutela processuale, in violazione dell’art. 24 Cost.;
che, in punto di rilevanza, la Commissione tributaria
osserva come nel giudizio a quo si crei, in tal modo, un
vuoto processuale che non consente il corretto svolgimen-
to del processo;
che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità, con
atto depositato il 26 febbraio 2013, il Presidente del Consi-
glio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inam-
missibilità della questione sollevata;
che, secondo la difesa dello Stato, infatti, il diritto vi-
vente già fornisce una risposta al caso prospettato, il che
renderebbe la questione anche irrilevante;
che, nel merito, la questione sarebbe manifestamente
priva di fondamento, in quanto, alla luce del quadro nor-
mativo di riferimento e del consolidato orientamento della
Corte di cassazione in materia, l’appellante, nel proprio
atto di gravame, ben poteva, anzi doveva, far valere, oltre
all’erroneità della decisione di primo grado, gli originari
motivi di ricorso;
che, sempre nel merito, la questione sarebbe manife-
stamente priva di fondamento, posto che la norma impu-
gnata costituisce il ragionevole punto di equilibrio tra due
diverse esigenze: da un lato, quella di evitare la perdita di
un grado di giudizio, allorché la sentenza di primo grado
(pronunciando in rito) abbia illegittimamente omesso di
valutare il merito della causa; dall’altro, quella di limitare
l’eccessiva durata del processo, che dovrebbe ricominciare
dal primo grado.
Considerato che la Commissione tributaria regionale
delle Marche, con ordinanza del 21 novembre 2012, ha
sollevato, in riferimento all’articolo 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 59 del de-
creto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenute nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413), nella parte in cui non contempla, tra i casi di rimes-
sione, quello dell’erronea dichiarazione di inammissibilità
del ricorso, emessa da parte del giudice di primo grado
senza trattazione nel merito della causa;
che i dubbi prospettati dal rimettente in punto di legit-
timità costituzionale della norma censurata sono manife-
stamente infondati, in quanto espressi sulla base di un
erroneo presupposto interpretativo;
che la norma censurata, infatti, non limita in alcun
modo la trattazione del processo né pone il giudice dell’ap-
pello nella situazione di stallo prospettata dal rimettente;

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