Costituzionale

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Arch. loc. e cond. 4/2013
Costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
29 MAGGIO 2013, N. 103
(UD. 10 APRILE 2013)
PRES. GALLO – REL. MATTARELLA – RIC. R.S. ED ALTRE C. IMMOBILIARE
VITTORIA S.R.L. ED ALTRI
Inquinamento y Acustico y Disciplina relativa ai
requisiti acustici passivi degli edif‌ici y Norma in-
terpretativa che ne esclude, in attesa del riordino
della materia, l’applicabilita’ nei rapporti tra co-
struttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi
gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate
in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a
regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato y
L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 15, comma 1, lettera
c), sostitutivo dell’art. 11, comma 5, della legge
7 luglio 2009, n. 88 y Violazione dei principi di ra-
gionevolezza, eguaglianza e legittimo aff‌idamento
y Assorbimento di ulteriori censure y Illegittimita’
costituzionale.
. É illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 15,
comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96
(Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’ appartenenza dell’ Italia alle Comunita’ Europee
- Legge comunitaria 2009), sostitutivo dell’art. 11, com-
ma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunita’ Europee - Legge comunitaria
2008), laddove prevede che «In attesa dell’ emanazione
dei decreti legislativi di cui al comma 1, l’articolo 3,
comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n.
447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa
ai requisiti acustici passivi degli edif‌ici e dei loro com-
ponenti non trova applicazione nei rapporti tra privati
e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori
e acquirenti di alloggi, fermi gli effetti derivanti da
pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta
esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un
tecnico abilitato». (Mass. Redaz.) (l. 4 giugno 2010,
n. 96, art. 15) (1)
(1) L’ordinanza di rinvio Trib. Busto Arsizio 15 febbraio 2012 trovasi
pubblicata in G.U., Corte Cost., prima serie speciale n. 23 del 6 giugno
2012.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 15 febbraio 2012, pervenuta alla
cancelleria di questa Corte il 22 giugno 2012 (reg. ord. n.
109 del 2012), il Tribunale di Busto Arsizio ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 104 della Costi-
tuzione, questione di legittimit à costituzionale dell’art.
15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96
(Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dal-
l’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Legge
comunitaria 2009), in quanto prevede che l’articolo 11,
comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenen-
za dell’Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria
2008) sia sostituito dalla norma di interpretazione auten-
tica che recita: «In attesa dell’emanazione dei decreti legi-
slativi di cui al comma 1, l’articolo 3, comma 1, lettera e),
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso
che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli
edif‌ici e dei loro componenti non trova applicazione nei
rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra co-
struttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi gli effetti
derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la
corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da
un tecnico abilitato».
2.- Il giudice remittente premette che la fattispecie al
suo esame concerne la domanda risarcitoria proposta ai
sensi dell’art. 1669 cod. civ. dall’acquirente di un immobile
nei confronti del venditore-costruttore e dell’appaltatore,
per il mancato rispetto dei requisiti acustici passivi degli
edif‌ici f‌issati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (Determinazio-
ne dei requisiti acustici passivi degli edif‌ici). In particola-
re, lo stesso giudice rileva che dalla lettura delle conclu-
sioni del ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. introduttivo
del giudizio, si evince chiaramente che a fondamento della
domanda i ricorrenti hanno inteso porre non già, generi-
camente, la violazione delle regole dell’arte nella co-
struzione degli edif‌ici da parte del venditore-costruttore
e dell’appaltatore, bensì, più specif‌icamente, la violazione
dei requisiti acustici passivi previsti dalla vigente norma-
tiva acustica e, segnatamente, dal richiamato D.P.C.M. 5
dicembre 1997. Tale decreto, emanato in ottemperanza a
quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lettera e), della legge
26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento
acustico), determina i requisiti acustici passivi e quelli
delle sorgenti sonore interne agli edif‌ici, al f‌ine di ridurre
l’esposizione umana al rumore, e prescrive i limiti espressi
in decibel che gli edif‌ici costruiti dopo la sua entrata in
vigore devono rispettare.
2.1.- Inoltre, il giudice remittente osserva che nella
materia è intervenuta, dapprima, la direttiva 2002/49/CE,
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore am-
bientale, recepita con il decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla

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