Costituzionale

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Arch. nuova proc. pen. 2/2013
Costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
ORD. 5 DICEMBRE 2012, N. 286
(C.C. 24 OTTOBRE 2012)
PRES. QUARANTA – REL. LATTANZI – RIC. G.U.P. C. V.A.
Indagini preliminari y Chiusura y Archiviazione y
Rigetto della richiesta del pubblico ministero y Pre-
via notif‌ica all’indagato dell’avviso di conclusione
delle indagini preliminari y Omissione y Questione
manifestamente infondata di legittimità costituzio-
nale.
. É manifestamente infondata, in riferimento agli arti-
coli 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 409 c.p.p., nella parte in
cui non prevede che, anche nel caso di formulazione
dell’imputazione su ordine del giudice, in seguito al
rigetto della richiesta di archiviazione, il pubblico
ministero debba previamente notif‌icare all’indagato
l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui
all’art. 415 bis c.p.p.. (c.p.p., art. 409) (1)
(1) Questione che non risulta mai essere stata sollevata in prece-
denza.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che con ordinanza del 14 ottobre 2011 (r.o.
n. 107 del 2012) il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Taranto ha sollevato, in riferimento agli arti-
coli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 409 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che, anche nel caso
di formulazione dell’imputazione su ordine del giudice, in
seguito al rigetto della richiesta di archiviazione, il pub-
blico ministero debba previamente notif‌icare all’indagato
l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui
all’art. 415 bis c.p.p.;
che il giudice rimettente riferisce che, in seguito a
un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Taranto, che aveva ordinato la formulazione
dell’imputazione ai sensi dell’art. 409, comma 5, c.p.p., il
pubblico ministero aveva chiesto, in data 23 giugno 2010,
il rinvio a giudizio di una persona imputata del reato di
omicidio colposo;
che, riferisce ancora il giudice a quo, la richiesta non
era stata preceduta dalla notif‌icazione dell’avviso di con-
clusione delle indagini preliminari, notif‌icazione espres-
samente non prevista dalla norma;
che il rimettente rileva una disparità di trattamento
tra l’ipotesi prevista dall’art. 409, comma 5, c.p.p. e quella
dell’esercizio dell’azione penale nelle forme ordinarie,
prevedendo gli artt. 416 e 552, comma 2, c.p.p., a pena di
nullità, l’obbligo del pubblico ministero di notif‌icare l’avvi-
so di conclusione delle indagini e di procedere all’interro-
gatorio dell’indagato che lo richieda;
che all’imputato rinviato a giudizio secondo la proce-
dura prevista dall’art. 409, comma 5, c.p.p. sarebbero pre-
cluse le garanzie difensive riconosciute dall’art. 415 bis
c.p.p. «in ermini di piena discovery degli atti, di esatta e
cristallizzata contestazione di un fatto determinato, di di-
ritto a difendersi provando la propria innocenza già nella
fase delle indagini preliminari a mezzo di interrogatorio»;
che, ad avviso del giudice a quo, l’art. 111 Cost. avrebbe
sostanzialmente imposto al legislatore l’anticipazione alla
fase procedimentale di una serie di garanzie difensive tipi-
che della fase processuale, anticipazione realizzata attra-
verso l’introduzione dell’art. 415 bis c.p.p. ad opera della
legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modif‌iche alle disposizioni
sul procedimento davanti al tribunale in composizione mo-
nocratica e altre modif‌iche al codice di procedura penale.
Modif‌iche al codice penale e all’ordinamento giudiziario.
Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di
indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della
professione forense), come emergerebbe dalla contestua-
lità temporale di quest’ultima con la legge costituzionale
23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giu-
sto processo nell’articolo 111 della Costituzione);
che il legislatore avrebbe avvertito l’urgenza di antici-
pare già nella fase procedimentale le garanzie difensive
tipiche di quella processuale e di procedere a un riequili-
brio tra accusa e difesa nella fase delle indagini «grazie
alla previsione di un maggiore spazio di contraddittorio
circa la completezza e la sostanzialità dell’accusa, nonché
delle indagini poste a sostegno della stessa»;
che l’incompatibilità dell’art. 409, comma 5, c.p.p. con
gli artt. 3, 24 e 111 Cost. sarebbe ulteriormente argomen-
tabile per la disparità di trattamento tra il destinatario
dell’avviso previsto dall’art. 409, comma 2, c.p.p. e il de-
stinatario dell’avviso previsto dall’art. 409, comma 2, c.p.p.
e il destinatario dell’avviso previsto dall’art. 409, comma
2, c.p.p. e il destinatario dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p.,
anche alla luce del successivo art. 410 del codice di rito,
che attribuisce alla persona offesa dal reato la possibilità
di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, im-
ponendole, a pena di inammissibilità, di indicare l’oggetto
dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di pro-
va, laddove tale possibilità propulsiva in chiave difensiva
sarebbe di fatto preclusa all’indagato nel procedimento di
cui all’art. 409 c.p.p., «non prevedendo la norma sul punto

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