Costituzionale

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CORTE COSTITUZIONALE 15 DICEMBRE 2010, N. 365 (C.C. 1 DICEMBRE 2010)

Pres. De siervo – rel. Cassese – ric. F.m. C. Comune di segrate

Depenalizzazione y Ordinanza-ingiunzione y Opposizione y Ricorso introduttivo proposto personalmente da soggetto non residente nel comune ove ha sede il giudice adito y Onere di eleggere domicilio in tale comune y Notificazione degli atti, in caso di mancata elezione, mediante deposito in cancelleria y Irragionevole discriminazione fra i cittadini basata soltanto sulla residenza o sulla possibilità di eleggere o meno domicilio nel luogo dove ha sede il giudice adito y Illegittimità costituzionale parziale.

E’ illegittimo, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 Cost., l’art. 22, quarto e quinto comma, L. 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria. (l. 11 novembre 1981, n. 689, art. 22) (1)

(1) Pronuncia molto interessante con cui la Consulta prende atto sia dello sviluppo tecnologico e della crescente diffusione di nuove forme di comunicazione, sia dell’evoluzione del quadro legislativo, che hanno reso irragionevole l’effetto discriminatorio determinato dai commi quarto e quinto dell’art. 22 censurato. Infatti, come si legge nella motivazione della sentenza, il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), conv. in L. 22 febbraio 2010, n. 24, ha inserito il nuovo articolo 149 bis c.p.c., intitolato “Notificazione a mezzo posta elettronica”, che prevede: «Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo» (primo comma). Successivamente, la L. 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), ha modificato l’art. 204 bis c.s., relativo al ricorso al giudice di pace avverso sanzioni amministrative e pecuniarie comminate per illeciti previsti dal codice della strada, prevedendo, al comma 3, «il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4 bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123» (si tratta del «Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»). Pertanto, alla luce di tutto ciò, risulta superata l’ordinanza di questa Corte 23 novembre 2007, n. 391, in www.giurcost.it, che aveva dichiarato manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., analoga questione di legittimità dell’art. 22, quarto e quinto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.Si aggiunga, inoltre, anche la citata sentenza 18 marzo 2004, n. 98, pubblicata in Riv. pen. 2004, 503, con cui questa Corte aveva già dichiarato l’illegittimità dell’art. 22, L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consentiva l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione.

RITENUTO IN FATTO

  1. Il Giudice di pace di Milano, sezione II, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con ordinanza del 28 ottobre 2008 (reg. ord. n. 170 del 2010), in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dell’art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui pone a carico del ricorrente l’onere di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito e stabilisce che, in difetto, le comunicazioni al medesimo avvengano mediante semplice deposito presso la cancelleria.

  2. L’art. 22, quarto comma, della legge n. 689 del 1981, prevede che, nel caso di opposizione a sanzioni amministrative, «il ricorso deve contenere altresì, quando l’opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito». Il successivo quinto comma dispone che «se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria».

  3. Il giudice rimettente riporta che il ricorrente nel giudizio principale, con atto depositato in data 30 ottobre 2007 presso l’Ufficio del Giudice di pace di Milano, ha proposto opposizione al verbale della Polizia Locale di Segrate n. 27888/2007-R22935 del 3 settembre 2007, notificatogli il 24 settembre 2007, a seguito di violazione dell’art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). L’opponente, residente ad Antegnate (Bergamo), non ha eletto domicilio in Milano e, pertanto, la comunicazione di fissazione dell’udienza è stata...

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