DELIBERAZIONE 18 aprile 2002 - Riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese di distribuzione del gas per gli interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali. (Deliberazione n. 64/02)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 aprile 2002; Premesso che

ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481/1995 (di seguito: legge n. 481/1995), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) controlla che vengano rispettati i provvedimenti da essa emanati; con la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), l'Autorita' ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione del gas e per la fornitura ai clienti del mercato vincolato e all'art. 11, comma 11.2, ha previsto che, fino alla determinazione dei tassi di variazione Yè1, Yè2 e Yè3, sono riconosciuti nelle tariffe i costi sostenuti dall'impresa di distribuzione del gas per interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali (di seguito richiamati anche come interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali) mediante un tasso di variazione Y che sostituisce i precedenti tassi di variazione Yè1, Yè2 e Yè3 fino alla loro determinazione da

parte dell'autorita'; Visti

il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n.

447, di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti; la legge n. 481/1995; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n.

144; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, 24 aprile 2001 recante individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, pubblicato nel supplemento ordinario, n. 125 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001; la deliberazione n. 237/00; Considerato che

in data 29 giugno 2001 e' stata pubblicata, mediante deposito in segreteria, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 13 giugno 2001, n. 4659/01, di annullamento parziale della deliberazione dell'Autorita' n. 237/00; e che la parte richiamata in premessa della presente deliberazione non e' stata oggetto della predetta pronuncia ed e', pertanto, valida; sono giunte all'Autorita' da parte di numerose imprese di distribuzione del gas richieste di riconoscimento in tariffa dei costi relativi ad interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali; la maggior parte di tali richieste non era corredata da documentazione giustificativa idonea ai sensi della deliberazione n.

237/00; i costi di cui le imprese di distribuzione del gas hanno richiesto il riconoscimento in tariffa sono stati calcolati dalle stesse imprese su base previsionale; con nota del 2 agosto 2001 (prot. n. CDM/M01/1642) gli uffici dell'Autorita' hanno richiesto alle imprese di distribuzione del gas di cui al primo alinea informazioni circa gli interventi predisposti, le modalita' di realizzazione e la determinazione dei relativi costi; Considerato che, ai sensi della deliberazione n. 237/00, i costi relativi agli interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali sono riconosciuti nelle...

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