Corte di cassazione penale sez. V, 14 agosto 2013, n. 35094 (ud. 23 maggio 2013)

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giur
3/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
dubbio che, ove l’automobilista si fosse attenuta alla re-
gola (l’art. 154, cit.) che impone particolare e specif‌ica
prudenza e diligen za, ove n ecessario, f acendosi ai utare
dalla terza trasportata (la madre), l’evento si sarebbe
scongiurato.
3.2. Il ragionamento motivazionale della Corte terri-
toriale, inoltre, appare gravemente inco erente nell’avere
valutato a favore dell’imputata signif‌icative emergenze
probatorie di senso contrario. La madre della Brai, che
prendeva posto all’interno dell’autovettura quale passeg-
gera, dichiarò di avere sentito il rumore di qualco sa di
metallico che sbatteva contro il vetro, che indusse la f‌iglia
ad arrestare immediatamente la marcia [all’indietro].
Inoltre, l’imputata, nell’immediatezza, aveva spontanea-
mente dichiarato che, intrapresa manovra di retromar-
cia, aveva percepito un rumore sordo e visto una mano
appoggiata sul lunotto posteriore (quella della vittima
che stava per cadere al suolo). Sul vetro del lunotto po-
steriore dell’auto vettura, in effetti, era stata p oi rilevata
una «leggerissima impro nta che può essere riconducibile
all’arto del Camporesi».
Pur ammesso che la vittima zoppicasse e tenesse anda-
tura incerta, anche a causa dello stato d’ebbrezza alcolica,
diff‌icilmente contestabile (egli, infatti, dal reperto neu-
rologico ospedaliero risulta aver rigurgitato abbondante
vomito di materiale vinoso), ciò non poteva far venir meno
l’obbligo di particolare diligenza e prudenza che grava
sull’imputata.
In def‌initiva, avutosi il contatto (conclusione, questa,
alla quale paiono univocamente condurre le risultanze
di cui sopra e che, peraltro, la stessa Corte territoriale
avrebbe fatto propria con l’adozione della formula asso-
lutoria perchè il fatto non costituisce reato), mancando
l’adozione delle cautele di cui s’è detto, la condotta del
pedone (se del caso derivante dalle sue condizioni psico
- f‌isiche) assume rilievo solo a riguardo della ripartizione
percentuale della colpa.
4. S’impone, pertanto, ai sensi dell’art. 622, c.p.p., il
rinvio al giudice civile competente per valore in grado
d’appello, il quale statuirà anche sul regolamento delle
spese fra le parti per questo giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 14 AGOSTO 2013, N. 35094
(UD. 23 MAGGIO 2013)
PRES. ZECCA – EST. VESSICHELLI – P.M. SPINACI (CONF.) – RIC. BONGIORNO
Falsità personale y Detenzione di una paletta si-
mulante la funzione di segni riferibili alla polizia y
Integrazione del reato di cui all’art. 497 ter, comma
primo, n. 1, seconda parte, c.p. y Sussistenza.
. Integra il reato di cui all’art. 497 ter, comma primo,
n. 1, seconda parte, cod. pen. (possesso di segni di-
stintivi contraffatti), la detenzione di un contrasse-
gno (nella specie una paletta segnaletica), ancorché
attualmente non più in uso alla Polizia, considerato
che il requisito dell’attualità dell’uso è richiesto solo
per l’ipotesi di cui all’art. 497 ter, comma primo, n.
1, prima parte, cod. pen. - che commina la sanzio-
ne per il detentore dei segni distintivi in que stione
solo quando essi siano ‘in usò alla Polizia - mentre
l’ipotesi di cui all’art. 497 ter, comma primo, n. 1, se-
conda p arte, cod. pen. sanzion a anche la detenzione
di segni distintivi, contrassegni o documenti di iden-
tif‌icazion e che, pur sen za riprod urre fedel mente gli
originali , ne simulino l a funzione, sia no cioè idonei a
trarre agevol mente in inganno i cittadini sulle qual ità
personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso
all’uso stesso del segno. (Nella specie si trattava di
paletta, ancorché n on più in uso, reca nte i segn i del
Ministero dei trasporti, direzione della motorizzazio-
ne civile, con lo stemma della Repubblica italiana).
(c.p., art. 497 ter) (1)
(1) Sulla punibilità ex art. 497 ter c.p. della detenzione di segni di-
stintivi e contrassegni in uso a Corpi di Polizia, v. Cass. pen., sez. I,
1 agosto 2011, Di Fazio, in Riv. pen. 2012, 1293 e, in relazione alla
detenzione dei predetti segni acquistati via internet, Cass. pen., sez.
V, 26 ottobre 2009, B., in CED Cassazione penale, RV 245388.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Propone ricorso per cassazione Bongiorno Valerio, av-
verso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, in data
16 aprile 2012, con la quale è stata confermata quella di
primo grado, di condanna per il reato di cui all’articolo 497
ter c.p., commesso il 3 maggio 2006.
L’imputato è stato ritenuto colpevole di aver illegal-
mente detenuto un contrassegno in uso ai corpi di polizia
(paletta segnaletica) e comunque rappresentante oggetto
capace di simularne la funzione.
Gli è stata contestata ed addebitata anche la recidiva
specif‌ica, reiterata, infra quinquennale.
Deduce, unitamente al vizio di motivazione, la erronea
applicazione dell’articolo 497 ter c.p., sostenendo che tale
norma sarebbe applicata a una fattispecie concreta non
rientrante nel relativo paradigma.
Segnala il difensore che è rimasto accertato, nel-
l’istruttoria dibattimentale, che sin dal 1979, la paletta in
alluminio non è più in uso al ministero dei trasporti.
Pertanto non avrebbe potuto trovare applicazione la
norma menzionata che punisce la detenzione di segni
distintivi che siano “attualmente” in uso a corpi di polizia.
Su tale tema, sottoposto specif‌icamente alla Corte ter-
ritoriale, non si trovava risposta alcuna in sentenza.
Con riferimento alla seconda ipotesi contemplata dalla
norma citata, cioè quella della detenzione di oggetti che
simulano la funzione di quelli indicati nella prima parte
della norma stessa, rileva il difensore che deve comunque
trattarsi, anche in questo caso, della simulazione di ogget-
ti in uso ai corpi di polizia.
In tal senso si è già espressa la dottrina.
Ma anche in via meramente interpretativa non può non
rilevarsi che il requisito della “attualità dell’uso” del segno
distintivo oggetto di contraffazione costituisce condizione
indefettibile per il rispetto della ratio della norma: che è

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