Corte di cassazione penale sez. IV, 30 agosto 2013, n. 35824 (ud. 27 giugno 2013)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2014
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 30 AGOSTO 2013, N. 35824
(UD. 27 GIUGNO 2013)
PRES. BIANCHI – EST. GRASSO – P.M. GAETA (CONF.) – RIC. CAMPORESI ED
ALTRI
Retromarcia y Obbligo di particolare cautela y
Sussistenza y Eventuale ricorso all’aiuto di terzi
nell’esecuzione della manovra.
. In tema di colpa nella circolazione stradale, la mano-
vra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, len-
tamente e con il completo controllo dello spazio retro-
stante; ne consegue che il conducente, qualora si renda
conto di avere alle spalle una strada che non rende
percepibile l’eventuale presenza di un pedone, se non
può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi
nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se
del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo
aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun
pericolo per gli altri utenti della strada. (c.p., art. 43;
c.p., art. 589; nuovo c.s., art. 105) (1)
(1) Negli stessi termini si esprime Cass. pen., sez. IV, 21 settembre
1993, Spadoni, in questa Rivista 1994, 238. In genere, sulle particolari
cautele necessarie per l’esecuzione della manovra di retromarcia, si
veda Cass. pen., sez. IV, 6 novembre 1990, Severino, ivi 1991, 213.
In dottrina si veda sull’argomento, V. SANTARSIERE, Avventata re-
tromarcia con veicolo e investimento di pedone. Colpa esclusiva del
conducente, ivi 2011, 248.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il G.U.P. del Tribunale di Forlì, con sentenza dell’1
febbraio 2 008, dichiarata Brai Manuela responsabile del
delitto di omicidio colpo so, con violazione delle norme
che disciplinano la circolazione stradale, ai danni di
Camporesi Luigi (si contestava all’imputata che, effet-
tuando manovra di retromarcia, senza le opportune cau-
tele, attinto il Camporesi, ne aveva provocato la morte,
a causa delle lesioni patite cadendo al suolo), applicate
le attenuanti generiche con criterio di equivalenza, ed
effettuata la riduzione del rito abbreviato, condannò l’im-
putata alla pena sospesa stimata di giustizia , nonché al
risarcimento del danno i n favore delle P.C. da liquidarsi
in separata sede.
1.1. La Corte d’appello di Bologna, alla quale si era
rivolta l’imputata, con sentenza del 3 giugno 2011, assolse
costei perché il fatto non costituisce reato.
1.2. A fronte del convincimento del Tribunale in or-
dine alla condotta colposa dell’imputata, la quale, effet-
tuando manovra particolarmente pericolosa, non aveva
posto la dovuta attenzione nell’accertarsi che l’area re-
trostante fosse libera, la Corte bolognese, valorizza ndo
la circ ostanza che la vittima, avente andatura incerta e
in stato d’ebbrezza alcolica, era sbucata d’improvviso da
dietro l’autovettura dell’imputata e non potendosi, altre-
sì, e scludere che l’uomo fosse caduto al suo lo per fatto
proprio (lo sbattere delle ch iavi sul lunotto posteriore
dell’autovett ura sarebbe stato solo una conseguen za
dell’autonoma caduta), assolse l’imputata con la form ula
che si è sopr a riportata.
2. Le parti civili propongono ricorso per cassazione
avverso quest’ultima sentenza corredato da due motivi di
censura.
2.1. Con il primo motivo, denunziante violazione del-
l’art. 154 del c.d.s., viene dedotto che la Corte territoriale
non aveva tenuto conto che la manovra di retromarcia, per
la sua specif‌ica pericolosità, deve essere effettuata con la
massima cautela e padronanza del mezzo. Non assume-
vano rilievo le condizioni della vittima: la conducente
avrebbe dovuto avvistarla ed arrestare la manovra tempe-
stivamente; ancor più considerando che, trattandosi di
strada ad unico senso obbligato, al pedone era bastevole
accertarsi, prima di compiere l’attraversamento, che alle
sue spalle non giungessero veicoli.
2.2. Con il secondo motivo viene dedotto vizio motiva-
zionale in questa sede rilevabile.
La Corte territoriale non aveva tenuto conto che dalla
scheda medica redatta al momento del ricovero constava
annotato che il Camporesi era stato investito; inoltre, la
stessa imputata aveva dichiarato di aver sentito un rumo-
re sordo e visto una mano appoggiata al vetro posteriore;
lo stesso pedone, ancor cosciente, raccontò ai medici di
essere stato investito.
Andava, di poi, osservato che: il luogo ove era stata ri-
scontrata la chiazza ematica era incompatibile con una
caduta per fatto proprio del pedone; la madre dell’impu-
tata aveva dichiarato di aver sentito qualcosa di metallico
sbattere contro il vetro posteriore; un urto a lentissima
velocità ben si conciliava con l’assenza di danni visibili
alla carrozzeria; non poteva assumere rilievo stabilire se la
vittima attraversò in un senso o nell’altro; l’asserito stato
d’ubriachezza non era stato mai riscontrato; in assenza
d’impatto non si sarebbe avuto rumore di sorta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, che riguarda il solo prof‌ilo degli interessi
civili, trattandosi di sentenza di assoluzione impugnata
dalla sola P.C., merita di essere accolto in relazione ad en-
trambe le prospettazioni impugnatorie.
3.1. Questa stessa Sezione ha in più occasioni con-
divisamen te a ffermato che la manovra di retromarc ia
va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il
completo controllo dello spazio retrostante. Pertanto,
il conducente , q ualora si renda conto di avere dietro
le spalle una strada che non rende percepibile l’even-
tuale presenza di un pedone, se no n può fare a meno
di ef fettuare la manovra, deve porsi nelle co ndizioni di
controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla colla-
borazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentir-
gli di fare retromar cia senza a lcun pericolo per gli altri
utenti della strada (Cass., sez. IV, n. 8600 del 2 aprile
1993; in termini non dissimili, Cass. sez. IV, n. 14434 del
25 settem bre 1990 e Cass., sez. IV, n. 12117 de l 26 aprile
1989). Di conseguenza, n el caso in esa me, quale che s ia
stato il senso dell’attraversamento della vittima e quali
che siano state le sue condizioni psico - f‌isiche, non par

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