Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 12 Luglio 2017, N. 34151 (Ud. 30 Maggio 2017)

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 6/2017
LEGITTIMITÀ
bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l’identità nel
tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale di-
vieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o
particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di
equilibrio tra i condomini nel godimento dell’oggetto della comunio-
ne, cfr. Cass. civ. II, 14 aprile 2015, n. 7466, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il Giudice di pace di Ravenna, con sen-
tenza depositata il 12 marzo 2011, in accoglimento della
domanda proposta dal Condominio Royal Palace, condan-
nava i convenuti Maselli Massimo e Bartellini Cristiana
a rimuovere l’apparecchiatura esterna dell’impianto di
condizionamento installata a servizio del proprio apparta-
mento e al pagamento delle spese di lite;
che Maselli Massimo e Bartellini Cristiana proponeva-
no appello avverso la pronuncia, deducendo l’errata valu-
tazione delle risultanze della consulenza tecnica d’uff‌icio
svolta nel corso del giudizio e l’omessa valutazione di do-
cumenti rilevanti ai f‌ini della decisione;
che il Condominio Royal Palace si costituiva in giudizio
contestando il fondamento del gravame;
che con sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c.,
in data 28 giugno 2012, il Tribunale di Ravenna ha confer-
mato la sentenza nel merito, accogliendo parzialmente il
gravame in punto delle spese di lite;
che contro la sentenza del Tribunale di Ravenna, Ma-
selli Massimo e Bartellini Cristiana propongono ricorso
per cassazione, fondato su un unico motivo;
che il Condominio
che il Condominio Royal Palace si costituiva in giudizio
contestando il fondamento del gravame; resiste con con-
troricorso.
Considerato che con l’unico motivo di ricorso si de-
nuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c.
(art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.). Secondo i ricorrenti, la
pronuncia impugnata non rispetterebbe il principio della
nozione di pari uso della cosa comune, secondo l’interpre-
tazione della Suprema Corte, ritenendo invece integrata
la violazione dell’art. 1102 c.c. in quanto la porzione di
parete del ballatoio utilizzata dal Maselli non consentireb-
be agli altri tre condomini la medesima installazione. Il
giudice, in tal senso, avrebbe ritenuto rispettato l’art. 1102
c.c. solo nel caso in cui tutti e quattro i condizionatori po-
tessero essere posizionati sulla medesima parete, errando
in tale affermazione e confondendo l’individuazione della
parte comune ai f‌ini dell’art. 1102 c.c. a volte nel ballatoio
(unica vera parte comune esistente) altre volte nelle sin-
gole pareti dalle quali è composto;
che il ricorso è infondato e deve essere respinto;
che in tema di condominio, ciascun condomino è libero
di servirsi della cosa comune, anche per f‌ine esclusivamen-
te proprio, traendo ogni possibile utilità, purchè non alteri
la destinazione della cosa comune e consenta un uso pari-
tetico agli altri condomini (Cass. 16 luglio 2004, n. 13261);
che il disposto di cui all’art. 1102 c.c. prevede che il pari
godimento della cosa comune è sottoposto a due limiti fon-
damentali: il divieto di alterarne la destinazione e il divieto
di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso
secondo il loro diritto (Cass. 14 aprile 2015, n. 7466);
che nel caso di specie, sulla base delle risultanze ac-
quisite, il tribunale ha confermato la decisione di prime
cure, ritenendo integrata la violazione della norma che
prescrive il pari godimento della cosa comune, in quanto
l’impianto di condizionamento dell’aria installato dai ri-
correnti, occupando il 60% in superf‌icie disponibile, im-
pediva l’installazione di un analogo apparecchio da parte
degli altri condomini del piano. In mancanza del consenso
di quest’ultimi o di un loro comportamento inerte (Cass.
9 febbraio 2015, n. 2423), l’installazione costituisce una
lesione del loro diritto. Nè d’altronde può richiamarsi la
giurisprudenza di questa Corte sul godimento turnario o
differenziato nel tempo e nello spazio, giacchè la stabili-
tà dell’installazione altera, def‌initivamente, il rapporto di
equilibrio tra i condomini nel godimento dell’oggetto della
comunione (Cass. n. 7466/2015).
che inammissibili, inf‌ine, risultano le deduzioni riguar-
danti l’errore da parte del giudice nell’apprezzamento
delle emergenze ricavabili dalla consulenza d’uff‌icio in
ordine all’individuazione delle pareti disponibili, in quan-
to relative a una questione di fatto;
che le spese di lite seguono la soccombenza e sono li-
quidate come in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 12 LUGLIO 2017, N. 34151
(UD. 30 MAGGIO 2017)
PRES. BRUNO – EST. SETTEMBRE – P.M. X (CONF.) – RIC. AL.
Interferenze illecite nella vita privata y Elemen-
to oggettivo y Estremi y Installazione di telecamera
su muro del pianerottolo condominiale y Conf‌igura-
bilità del reato y Esclusione y Ragioni.
. Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale
condominiali non assolvono alla funzione di consentire
l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi in-
discreti, perché sono, in realtà, destinati all’uso di un
numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la
tutela penalistica di cui all’art. 615 bis c.p. (Interferen-
ze illecite nella vita privata) non si estende alle imma-
gini eventualmente ivi riprese. (Mass. Redaz.) (c.p. art.
614; c.p. art. 615 bis) (1)
(1) Si vedano le citate Cass. pen., sez. II, 8 febbraio 2007, n. 5591, in que-
sta Rivista 2007, 388, la quale ha escluso che comportino interferenze
illecite nella vita privata le videoriprese del "pianerottolo" di un’abita-
zione privata, oltre che dell’area antistante l’ingresso di un garage con-
dominiale; nonchè Cass. pen., sez. V, 1 dicembre 2008, n. 44701, in www.
latribunaplus.it, ancora una volta con riguardo alle riprese di un’area
condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ti. Ro. - condomino di uno stabile condiviso con i co-
niugi Al./Bi. - era stato condannato dal Tribunale di Paler-
mo per il reato di cui all’art. 615/bis c.p. per aver installato

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