Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 23 Novembre 2018, N. 52859 (C.C. 18 Giugno 2018)

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giur
LEGITTIMITÀ
revocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego,
proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. Solu-
zione positiva nel senso che è stato affermato il principio
di diritto secondo cui il terzo è legittimato a chiedere la
restituzione del bene in fase di cognizione, senza atten-
dere il passaggio in giudicato della conf‌isca e, nel caso di
rigetto, può proporre appello cautelare, ma tale pronun-
cia si pone, all’evidenza, su un piano diverso da quello in
scrutinio e non autorizza a ritenere che il terzo titolare
di un diritto di garanzia sul bene già in sequestro possa
chiedere la restituzione nel corso del giudizio di cognizio-
ne. La pronuncia assunta dalle citate S.U. vale per il terzo
proprietario restando a valle il tema della legittimazione
del terzo titolare di un diritto di garanzia sul bene già in
sequestro a chiedere la revoca del decreto di sequestro,
tematica rispetto alla quale mantengono piena validità i
principi espressi dalla giurisprudenza constante delle se-
zioni semplici della Corte di cassazione.
7. Neppure le recenti modif‌iche legislative segnalate nel-
la memoria difensiva conducono ad una rivisitazione dello
ius receptum. Il progressivo inserimento di disposizioni nor-
mative tese ad introdurre nel processo di cognizione il con-
traddittorio con i terzi titolari di diritti reali o personali di
godimenti sui beni in stato di sequestro, che devono essere
citati, come recita il comma 4 dell’art. 12 sexies del D.L. n.
306/1992, inserito con la riforma del Codice Antimaf‌ia, nel
procedimento di cognizione, ovvero l’art. 240 bis c.p. (Conf‌i-
sca in casi particolari) e l’art. 104 comma 1 quinquies delle
disp. att. c.p.p., la cui ratio è quella di consentire una anti-
cipata interlocuzione con i titolari di siffatti diritti già nella
fase di merito (si pensi agli accertamenti per verif‌icare l’an-
teriorità del credito vantato e la buona fede), non autoriz-
za a ritenere che per il solo fatto che devono essere citati
nel giudizio, costoro siano legittimati ad una anticipazione
della tutela dei loro diritti reali o di godimento prima della
def‌inizione delle statuizioni di merito, ivi compresa la con-
f‌isca sui quei beni dell’imputato e oggetto di sequestro pre-
ventivo in funzione della conf‌isca, beni sui quali insistono
diritti reali e o di godimento di terzi e rispetto a quali dovrà
essere regolato, secondo le norme civilistiche, il conf‌litto tra
il diritto di proprietà dello Stato su quei beni e l’anteriore
diritto di credito dei terzi di buona fede e, dunque, solo dopo
la stabilità della decisione sulla conf‌isca attraverso cui lo
Stato diviene proprietario del bene.
8. Date le su esposte conclusioni, ritiene il Collegio,
che non vi siano i presupposti per accogliere la richiesta
di rimessione della questione alle Sezioni Unite.
Non è richiamabile, nel caso in scrutinio, l’art. 610
c.p.p. disposizione normativa che fa inequivocabilmente
riferimento ai poteri del Presidente della Corte di Cassa-
zione nella fase di assegnazione dei procedimenti. Residua,
pertanto, il disposto dell’art. 618-618 bis c.p.p. che regola
l’attività delle Sezioni. Quest’ultima norma, tuttavia, a
differenza della prima, prevede la rimessione alle Sezioni
Unite unicamente delle questioni che abbiano o possano
dar luogo a un contrasto giurisprudenziale e nella specie
che, come si è esposto, non sussiste. Non vi sono ragioni di
contrasto con l’orientamento in precedenza affermato che,
anzi, va, in questa occasione, ribadito, e non vi sono ragioni
di contrasto con le S.U. n. 48126/2017, che hanno regolato
il diverso caso della tutela del terzo proprietario del bene
in sequestro nella fase di cognizione, sicché alcun contra-
sto giurisprudenziale, anche potenziale, è ravvisabile. Con-
clusivamente va ribadito il principio di diritto secondo cui
“In tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da
garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della
misura mentre il processo è pendente, in quanto la sua po-
sizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del
diritto di proprietà ed il suo diritto di sequela non esclude
l’assoggettabilità del bene a vincolo, essendo destinato a
trovare soddisfazione solo nella successiva fase della con-
f‌isca e non attraverso l’immediata restituzione del bene,
come invece accadrebbe per il proprietario”.
9. Il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve
essere condannata al pagamento delle spese processuali.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 23 NOVEMBRE 2018, N. 52859
(C.C. 18 GIUGNO 2018)
PRES. CAVALLO – EST. RAMACCI – P.M. CORASANITI (DIFF.) – RIC. C.
Misure cautelari reali y Impugnazioni y Riesame y
Richiesta y Da parte di un soggetto imputato o inda-
gato per un reato edilizio y Apprezzabile interesse
ad impugnare y Esclusione y Revoca del provvedi-
mento di sequestro preventivo y Diritto alla resti-
tuzione del bene y Impossibilità.
. Il soggetto imputato o indagato per un reato edilizio
non ha un interesse giuridicamente apprezzabile ad
impugnare il provvedimento di sequestro preventivo
dell’immobile abusivo qualora la proprietà di quest’ul-
timo sia stata da lui ceduta a terzi, per cui dall’even-
tuale revoca del vincolo non potrebbe comunque deri-
vargli il diritto alla restituzione. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 309; c.p.p., art. 322; c.p.p., art. 568) (1)
(1) In realtà un primo indirizzo si manifestava in senso difforme,
sostenendo comunque l’interesse dell’indagato a proporre istanza di
riesame contro il sequestro indipendentemente che i beni fossero
stati sottratti a lui personalmente o ad un soggetto terzo. In tal senso
si vedano Cass. pen., sez. IV, 8 giugno 2005, n. 21724, in questa Rivista
2006, 229 e Cass. pen., sez. III, 15 marzo 2005, n. 10049, ivi 2006,
337. Cfr. in particolare Cass. pen., sez. III, 22 marzo 2010, n. 10977,
ivi 2011, 240, che riconosce la legittimazione del ricorrente, non più
titolare dell’immobile, ma titolare di un autonomo interesse a far va-
lere la regolarità della procedura di rilascio sin dal momento dell’e-
secuzione del sequestro. Successivamente l’interesse ad impugnare è
stato strettamente correlato alla restituzione della cosa come ogget-
to di dissequestro: si veda Cass. pen., sez. II, 29 aprile 2015, n. 17852,
ivi 2017, 124. Quest’ultimo indirizzo deve pertanto ritenersi consoli-
dato e condiviso dalla sezione che emana la pronuncia in commento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 5 febbraio 2018
ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame, proposta il
Arch. nuova proc. pen. 2/2019

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