Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 19 Dicembre 2018, N. 57559 (C.C. 4 Dicembre 2018)

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giur
LEGITTIMITÀ
dell’art. 161, comma quarto, c.p.p., non preceduta dalla ve-
rif‌ica della insuff‌icienza o inidoneità della dichiarazione
di elezione di domicilio dell’imputato, trattandosi di vizio
che integra l’omessa citazione dell’imputato ed incide sul-
la formazione del contraddittorio (sez. VI, n. 50016 del 10
dicembre 2015 - dep. 18 dicembre 2015, B, Rv. 265693).
Si ritiene inoltre che l’“irreperibilità’’ accertata dall’addet-
to al servizio postale imponga l’attivazione della notif‌ica
attraverso le modalità ordinarie e che tale accertamento
non sia suff‌iciente a legittimare il ricorso alla notif‌ica so-
stitutiva prevista dall’art. 161 comma 4 c.p.p.; questa sarà
eventualmente attivabile solo quando la notif‌ica a mezzo
posta sia perfetta, sebbene ineff‌icace, ovvero quando non
vada a buon f‌ine per inidoneità del domicilio eletto anche
la seconda notif‌ica effettuata con le modalità ordinarie
prevista dall’art. 170 comma 3 c.p.p.
1.3. Nel caso di specie, in contrasto con tali indica-
zioni, la Corte di appello riteneva la irreperibilità atipica
accertata dall’agente addetto al servizio postale cui era
aff‌idato il recapito della raccomandata fosse suff‌iciente ad
integrare le condizioni per la notif‌ica al difensore prevista
dall’art. 161 comma 4 c.p.p. Devono pertanto essere annul-
late sia la sentenza di primo grado che quella impugnata,
si dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona
per l’ulteriore corso. Le altre questioni si ritengono assor-
bite. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 19 DICEMBRE 2018, N. 57559
(C.C. 4 DICEMBRE 2018)
PRES. CASA – EST. SANTALUCIA – P.M. CESQUI (DIFF.) – RIC. S. ED ALTRI
Appello penale y Cognizione del giudice di ap-
pello y Reformatio in peius y Conf‌isca y Disposta
dal giudice d’appello in assenza di impugnazione
sul punto del P.M. y Conf‌igurabilità y Esclusione y
Applicazione del sequestro preventivo da parte
dello stesso giudice y Finalizzato a futura conf‌isca
y Inammissibilità.
. In ossequio al divieto di “reformatio in pejus” di cui
all’art. 597, comma 3, c.p.p., è da escludere che, in as-
senza di impugnazione sul punto da parte del pubblico
ministero, il giudice d’appello possa disporre l’appli-
cazione della conf‌isca (o di altra misura di sicurezza)
omessa dal giudice di primo grado, quand’anche la
stessa sia prevista come obbligatoria, come pure è da
escludere che possa disporre l’applicazione del seque-
stro preventivo f‌inalizzato alla futura conf‌isca. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 597; d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art.
12 sexies) (1)
(1) In senso conforme sull’argomento si vedano Cass. pen., sez. VI, 26
settembre 2014, n. 39911, in www.latribunaplus.it; Cass. pen., sez.
VI, 6 marzo 2008, n. 10346, in questa Rivista 2009, 132 e Cass. pen.,
sez. VI, 27 luglio 2006, n. 26268, ivi 2007, 664.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza
del 24 maggio 2018, ha confermato il provvedimento del
7 maggio 2018 con cui la Corte di assise di appello di Ca-
tanzaro ha disposto il sequestro preventivo di alcuni beni,
f‌inalizzato alla conf‌isca ex art. 12-sexies L. n. 356 del 1992,
oggi articolo 240-bis c.p., nei confronti di N.S imputata di
omicidio pluriaggravato anche ai sensi dell’articolo 7 L.
n. 203 del 1991; poi, con plurime ordinanze adottate il 31
maggio 2018, ha rigettato le richieste di riesame proposte
nell’interesse di P.A., coniuge dell’imputata, di C.A. e M.N.,
f‌igli dell’imputata, tutti terzi interessati quali intestatari,
in esclusiva o pro quota, di alcuni dei beni sequestrati.
1.1. N.S. fu raggiunta il 30 marzo 2012 da misura cau-
telare personale e reale nell’ambito del procedimento cd.
operazione tela del ragno; il sequestro di una pluralità di
beni fu, poi, revocato con tre distinti provvedimenti emessi,
rispettivamente, uno dal Tribunale del riesame di Catanza-
ro in sede di appello cautelare e gli altri due dal Tribunale
di Paola, per carenza del nesso di pertinenza con il reato.
Quindi fu condannata in primo grado e in appello alla pena
di anni diciotto per il reato di associazione di tipo maf‌ioso
e poi riportò ulteriore condanna all’ergastolo per due omi-
cidi, con sentenza emessa dalla Corte di assise di Cosenza.
Pendente il giudizio di secondo grado innanzi alla Cor-
te di assise di appello di Catanzaro, il pubblico ministero
ha avanzato richiesta di sequestro preventivo, questa volta
f‌inalizzato alla conf‌isca allargata ai sensi del nuovo artico-
lo 240-bis c.p., che è stata accolta.
1.2. Tanto precisato, il Tribunale ha rigettato l’ecce-
zione difensiva di violazione del divieto della reformatio
in peius, osservando che il principio opera a condizione
che si crei un parallelismo tra due provvedimenti, l’uno di
primo e l’altro di secondo grado, e che quest’ultimo riservi
all’imputato appellante un trattamento sanzionatorio de-
teriore rispetto a quello stabilito in primo grado. Nel caso
di specie, invece, il giudice di primo grado nulla ha stabi-
lito in merito alla conf‌isca cd. allargata, per la semplice
ragione che la richiesta di sequestro preventivo è stata
incardinata per la prima volta in grado di appello.
Va inoltre rilevato che il sequestro preventivo in funzio-
ne della conf‌isca cd. allargata innesta un subprocedimen-
to di natura cautelare reale, autonomo rispetto al princi-
pale. La natura incidentale del sequestro f‌inalizzato alla
conf‌isca allargata è coerente, in particolare, con l’assenza
di nesso di pertinenzialità delle cose rispetto al reato.
Il potere del pubblico ministero di chiedere una misura
cautelare reale non si consuma in una specif‌ica fase o in
un grado di giudizio, tanto che l’articolo 321 c.p.p. opera
un generico riferimento “al giudice competente a pronun-
ciarsi nel merito”.
Il fatto poi che i beni sequestrati siano gli stessi di
quelli in precedenza sequestrati con provvedimento poi
revocato non dà luogo alla violazione del principio del ne
bis in idem, dato che la revoca fu motivata dall’assenza di
prova del nesso di pertinenzialità tra i delitti contestati e i
beni appresi. Il giudicato cautelare si è dunque formato in
Arch. nuova proc. pen. 2/2019

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