Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 18 Febbraio 2019, N. 7260 (Ud. 14 Novembre 2018)

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Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 18 FEBBRAIO 2019, N. 7260
(UD. 14 NOVEMBRE 2018)
PRES. ROSI – EST. GENTILI – P.M. TAMPIERI (CONF.) – RIC. D. ED ALTRO
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Dichia-
razione dei redditi y Omessa denuncia y Accerta-
mento y Occultamento delle scritture contabili y
Reato estinto per intervenuta prescrizione y Possi-
bilità per il giudice di disporre la conf‌isca per equi-
valente y Delle cose che hanno costituito il prezzo
o il prof‌itto del reato y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. Se il reato tributario è estinto per intervenuta prescri-
zione, il giudice non può disporre, atteso il suo caratte-
re aff‌littivo e sanzionatorio, la conf‌isca per equivalen-
te, delle cose che hanno costituito il prezzo o il prof‌itto
del reato. (d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10; d.l.vo 10
marzo 2000, n. 74, art. 4) (1)
(1) La pronuncia in commento condivide l’orientamento in materia
di Cass. pen., sez. un., 21 luglio 2015, n. 3167, in questa Rivista 2016,
398, con nota di S. MELODIA, Prescrizione del reato e conf‌isca: il
«nodo» dell’accertamento processuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Ancona ha riformato, relativa-
mente alla avvenuta prescrizione di uno dei reati conte-
stati al primo degli imputati, la sentenza con la quale il
Tribunale di Pesaro aveva dichiarato la penale responsabi-
lità per quanto ora interessa, di D.S. e di C.M. in relazione
ai reati di cui agli artt. 4 e 10 del D.L.vo n. 74 del 2000
per avere costoro, in concorso fra loro e con altro soggetto
giudicato separatamente, omesso di indicare nella dichia-
razione dei redditi sottoscritta nella qualità, il primo, di
legale rappresentante e, successivamente, amministrato-
re di fatto della Edil F. & F. Scarl, il secondo quale liquida-
tore della medesima società componenti attive di reddito,
relative all’anno di imposta 2009, per un importo di poco
inferiore ad euro 17.000.000,00 e per avere, nelle mede-
sime qualità, distrutto o comunque occultato, in modo
tale da non permettere la ricostruzione della situazione
economica della predetta impresa, le scritture contabili di
cui è obbligatoria la conservazione, e li aveva, pertanto,
condannati alla pena allora ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza del giudice del gravame ha inter-
posto ricorso per cassazione il D., lamentando il fatto che
la Corte territoriale, pur avendo dichiarato nei suoi con-
fronti la avvenuta prescrizione del reato di cui all’art. 4 del
D.L.vo n. 74 del 2000, ha, tuttavia confermato la conf‌isca
disposta sui beni in sequestro a lui appartenenti, e dolen-
dosi, altresì, del fatto che i giudici del merito, ritenendo
f‌lagrante sino al momento dell’avvenuto accertamento tri-
butario a carico dell’imputato il reato di cui all’art. 10 del
medesimo D.L.vo n. 74 del 2000, non ne ha dichiarato la
avvenuta estinzione per prescrizione.
Il ricorrente ha, infatti, ricordato, anche sulla base
della giurisprudenza in materia, che, stante la natura
sanzionatoria della conf‌isca per equivalente, la stessa non
poteva essere confermata una volta che era stata esclusa
la rilevanza penale del fatto in base al quale la stessa era
stata disposta da parte del giudice di primo grado.
Quanto al secondo aspetto della impugnazione il ricor-
rente ha lamentato che, pur ritenuta la natura di reato per-
manente del reato contestato, la permanenza di esso doveva
intendersi cessata una volta iniziate le operazioni di con-
trollo f‌iscale a carico della società da lui amministrata ed
era stata richiesta ai legali rappresentanti di quella la esi-
bizione della documentazione contabile ad essa riferibile.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha interpo-
sto ricorso per cassazione anche il Ciampi, dolendosi del
fatto che la Corte anconetana con la citata sentenza ha
confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Pesaro
aveva inf‌litto allo stesso, in relazione alle medesime con-
testazioni mosse al Diana, concesse al medesimo le cir-
costanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata
recidiva e ritenuta la continuazione fra i reati, la pena di
anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie.
La Corte territoriale, dato atto che il Ciampi nel proprio
ricorso aveva contestato la riferibilità a lui della dichiara-
zioni f‌iscale di cui al capo di imputazione; la mancanza del
dolo in ordine al reato di cui al capo d)
della rubrica, cioè la violazione dell’art. 4 del D.L.vo n.
74 del 2000; la mancanza della prova in ordine alla sus-
sistenza della documentazione contabile di cui al capo
e) della rubrica; la mancanza della prova in ordine alla
sussistenza del dolo previsto per il reato di cui all’art. 10
del D.L.vo n. 74 del 2000 ed inf‌ine la insussistenza dei pre-
supposti per la conf‌isca dei beni in capo al prevenuto, ha
rigettato i motivi di impugnazione, osservando che le ra-
gioni di gravame erano ai limiti della inammissibilità.
Come detto il C. ha interposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza impugnata, articolando 6 motivi di ri-
corso.
II primo motivo ha ad oggetto la violazione di legge e la
assenza di motivazione in ordine al motivo di ricorso riguar-
dante la riferibilità al C. della presentazione delle dichiara-
zioni f‌iscali di cui al capo di imputazione a lui contestato; in
particolare il ricorrente ha contestato sia il fatto che delle
Arch. nuova proc. pen. 2/2019

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