Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 16 Ottobre 2018, N. 47068 (C.C. 12 Giugno 2018)

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giur
1/2019 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
corrisponde esattamente a quella che il giudice italiano,
all’esito del riconoscimento e del trasferimento ha mes-
so in esecuzione, con la conseguenza che non v’è alcuna
violazione del principio di pari gravità e aff‌littività della
sanzione da eseguire in caso di riconoscimento delle sen-
tenze penali straniere. Quanto al rispetto del principio di
specialità correttamente il giudice a quo ha ritenuto non
sussistente alcuna violazione di esso, né la motivazione
resa presenta i denunciati aspetti di illogicità manifesta o
di violazione di legge.
Nella specie è stata individuata, infatti, come norma-
tiva regolatrice quella di cui al D.L.vo 161/2010. Invero, gli
artt. 731 e ss. c.p.p. assumono carattere residuale per ef-
fetto del disposto di cui all’art. 696 c.p.p. e la Convenzione
di Strasburgo del 1983 cede il passo alla disciplina di cui al
D.L.vo anzidetto con cui la normativa interna dello Stato
italiano si è, appunto, conformata alle regole dell’Unione
Europea. Il principio di specialità, egualmente previsto
anche dall’art. 18 del D.L.vo 161/2010; si applica anche
nei casi di trasferimento dall’estero per l’esecuzione della
pena e si traduce nel divieto di sottoporre il condannato
trasferito ad esecuzione di pena, per fatti anteriormente
commessi rispetto allo stesso trasferimento, salvo che
risulti il consenso della persona al trasferimento. Con la
conseguenza che, là dove il soggetto abbia prestato con-
senso al trasferimento può essere sottoposto a esecuzione
anche per fatti anteriori al trasferimento stesso.
Il giudice dell’esecuzione, nella specie, richiama
espressamente la dichiarazione resa alle Autorità iberiche
il 17 marzo 2014, con consenso al trasferimento in Italia,
previo riconoscimento della sentenza irrevocabile. Da ciò
si è ritenuto che il G. non potesse utilmente invocare in
proprio favore l’applicazione dell’indicato principio di spe-
cialità.
Né valgono i riferimenti alla mancata comprensione
delle conseguenze che sarebbero scaturite dal consenso al
trasferimento, conseguenze che, se note, giammai avreb-
bero indotto a prestare consenso alcuno da parte del de-
tenuto.
Si deve sul punto egualmente osservare che si tratta
di rilievi di decisa valenza fattuale che non permettono
a questa Corte alcuno scrutinio e che non possono essere
dedotti in sede di legittimità, attenendo essenzialmente al
merito della vicenda e risultando superati, contrariamen-
te, dalla dichiarazione cui il giudice a quo ha fatto riferi-
mento, resa alle anzidette autorità straniere, con cui si è
dato consenso al trasferimento in territorio italiano per
l’esecuzione.
Del resto, è appena il caso di aggiungere che le conse-
guenze ulteriori e legate alla revoca dei benef‌ici concessi
al G. risultano discendere direttamente dalla legge come
effetti automatici, trattandosi, appunto, di una revoca
della sospensione condizionale della pena di diritto e,
dunque, operante ope legis per effetto del materializzarsi
della condizione revocatoria oltre che, egualmente, di una
causa automatica di revoca del condono delle pene, per ef-
fetto della reiterazione di delitti qualif‌icanti. Dette condi-
zioni, realizzate all’esito dell’intervenuto riconoscimento
della decisione di condanna straniera, hanno determinato
l’effetto della revoca dei benef‌ici stessi su cui non residua-
vano margini di discrezionalità e che si collocavano come
conseguenze “dovute” all’esito dell’intervenuto riconosci-
mento della sentenza penale straniera.
Invero, riconoscimento siffatto se, da un lato, “legitti-
ma” la decisione nello Stato ad quem e ne permette l’e-
secuzione, con il trasferimento cui abbia dato consenso il
condannato, dall’altro, involge che esso riconoscimento e
consenso al trasferimento determini tutte le conseguen-
ze di legge che dal titolo “legittimato” discendono. Prima
fra esse è la “rimozione” di benef‌ici eventualmente e pre-
cedentemente concessi con altri titoli e rispetto ai quali
la sentenza riconosciuta accerta la causa di revoca. Non
vale, dunque, - in presenza del consenso prestato al trasfe-
rimento e all’esecuzione nello Stato ad quem della decisio-
ne straniera - opporre che non vi sarebbe adesione anche
all’esecuzione delle pene che risultano all’esito della re-
voca di eventuali benef‌ici precedentemente riconosciuti.
In questo caso, proprio il consenso prestato ab initio al
trasferimento in relazione alla sentenza “madre” inibisce
l’applicazione del principio di specialità e si estende a
tutte le conseguenze che nello Stato ad quem da essa de-
cisione discendono, come effetti legali o connessi a prov-
vedimenti di revoca che traggono scaturigine proprio dalla
statuizione di condanna “riconosciuta”.
Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto. Se-
gue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 16 OTTOBRE 2018, N. 47068
(C.C. 12 GIUGNO 2018)
PRES. MAZZEI – EST. CAIRO – P.M. CANEVELLI (DIFF.) – RIC. B.
Cassazione penale y Motivi di ricorso y Mancanza
della motivazione y Sentenza costituita dal solo
dispositivo letto in udienza y Nullità y Sentenza
inesistente y Esclusione y Passaggio in giudicato y
Legittimità.
. La sentenza costituita dal solo dispositivo letto in
udienza ma del tutto priva di motivazione è affetta da
nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125,
comma 3, e 546, comma 3, c.p.p., ma non può dirsi ine-
sistente ed è quindi suscettibile, in assenza di impu-
gnazione, di passare in giudicato (principio affermato,
nella specie, con riferimento ad un caso in cui l’assenza
di motivazione derivava dal fatto che quella di cui la
sentenza appariva dotata si riferiva in realtà, per effet-
to di un errore materiale, ad altro procedimento riguar-
dante un diverso imputato). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
125; c.p.p., art. 546; c.p.p., art. 568) (1)
(1) Sul tema cfr. Cass. pen., sez. V, 15 maggio 2015, n. 20344, in www.
latribunaplus.it. In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. IV, 8
ottobre 2012, n. 39786, in questa Rivista 2014, 193 e Cass. pen., sez. I,
21 ottobre 2008, n. 39294, ivi 2009, 652.

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