Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 25 Ottobre 2018, N. 48916 (Ud. 1 Ottobre 2018)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2019
LEGITTIMITÀ
intenzione di rinunziare, come è sua insindacabile facoltà
ai sensi dell’art. 157, comma settimo, c.p., alla prescrizione
maturata (di questa ora si tratta per rimanere nell’ambito
sostanziale f‌inora esaminato, ma lo strumento potrebbe
essere applicabile, mutatis mutandis, anche laddove l’e-
stinzione del reato da cui dipende il proscioglimento deri-
vi, ad esempio, da un provvedimento di amnistia, essendo
anche questa discrezionalmente rinunziabile dal benef‌i-
ciario), in tal modo impedendo in radice che si inneschi
il meccanismo che, ai sensi dell’art. 129, comma 1, c.p.p.,
condurrebbe ad un suo immediato proscioglimento e non
ad una sua meditata assoluzione nel merito.
Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso
del C. deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per
carenza di interesse.
Infatti, i rilievi che, ad avviso del ricorrente, avrebbero
dovuto condurre alla sua assoluzione appaiono essere ri-
conducibili alla disciplina contenuta nell’art. 10-bis della
legge n. 212 del 2000, cosiddetto Statuto del contribuen-
te, in base al quale, a seguito delle modif‌iche introdotte
dall’art. 1 del D.L.vo n. 128 del 2015, sono penalmente
irrilevanti, sotto il prof‌ilo del diritto penale tributario, le
condotte di abuso del diritto.
Va, tuttavia, osservato come l’applicazione della predet-
ta normativa sia solamente residuale, posto che alla stessa
sono estranee tutte le ipotesi in cui ci si trovi di fronte a
comportamenti caratterizzati da elementi di frode ovvero
di simulazione, in relazione ai quali permane il giudizio di
rilevanza penale (Corte di cassazione, sezione III penale,
31 luglio 2017, n. 38016; idem sezione III penale, 7 ottobre
2015, n. 40272).
Ora, senza dover esaminare funditus la tematica in
questione trattandosi di valutazione ora non necessaria,
non vi è dubbio che il meccanismo attribuito al C., uni-
tamente agli altri coimputati, della esterovestizione della
società da lui amministrata in un ambito nazionale (carat-
terizzato da un più favorevole regime f‌iscale) diverso da
quello effettivo - realizzato all’evidente f‌ine di non essere
tenuto né alla presentazione delle dichiarazioni f‌iscali alla
Amministrazione tributaria nazionale né, di conseguenza,
al pagamento in Italia delle relativa imposte - è tale da
poter comportare, per la sua realizzazione, lo svolgimento
di una serie di operazioni simulate che, esulando rispet-
to al semplice abuso del diritto e comportando una “fal-
sa rappresentazione della realtà”, potrebbero decampare
rispetto all’ambito di operatività del ricordato art. 10-bis
Non ci si trova, in altre parole, nella presente fattispe-
cie di fronte a quella “evidenza” della prova della innocen-
za del ricorrente che unicamente, in base alle argomenta-
zioni ampiamente svolte in precedenza, giustif‌icherebbe
l’interesse in capo al medesimo a coltivare la presente im-
pugnazione; questa, pertanto, conformemente ai principi
dianzi esposti, va, invece, dichiarata inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso fa se-
guito, visto l’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 25 OTTOBRE 2018, N. 48916
(UD. 1 OTTOBRE 2018)
PRES. PALLA – EST. SCORDAMAGLIA – P.M. LOY (DIFF.) – RIC. O.
Notif‌icazioni in materia penale y All’imputato
non detenuto y Domicilio dichiarato o eletto y Ele-
zione di domicilio effettuata con la richiesta d’am-
missione al gratuito patrocinio y Espressa richiesta
dell’imputato di limitarne gli effetti al solo proce-
dimento incidentale y Ammissibilità y Esclusione
y Estensione degli effetti anche al procedimento
principale y Notif‌icazione del decreto di citazione
in appello dell’imputato in luogo diverso da quello
indicato y Conseguenze y Nullità di ordine generale
a regime intermedio.
. In tema di elezione di domicilio, premesso che l’ele-
zione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissio-
ne al patrocinio a spese dello Stato, ancorché accom-
pagnata dall’espressa manifestazione della volontà
dell’imputato di limitarne gli effetti al solo procedi-
mento incidentale, deve ritenersi operante anche nel
procedimento principale, dà luogo a nullità di ordine
generale a regime c.d. intermedio la notif‌icazione del
decreto di citazione in appello dell’imputato in luogo
diverso da quello indicato nella suddetta dichiarazione
di domicilio, sempre che risulti l’inidoneità in concre-
to della medesima notif‌ica a conseguire una eff‌icace
“vocatio in ius” del destinatario. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 161; c.p.p., art. 171; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 179)
(1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. I, 4 novembre 2008,
n. 41096, in questa Rivista 2010, 113. Nello stesso senso, sull’opera-
tività dell’elezione di domicilio anche nel procedimento principale,
si vedano Cass. pen., sez. IV, 16 marzo 2018, n. 12243, in www.latri-
bunaplus.it e Cass. pen., sez. V, 13 luglio 2016, n. 29695, in questa
Rivista 2018, 76.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. È impugnata la sentenza della Corte di appello di
Catanzaro del 1 giugno 2017, resa in integrale conferma
di quella del Tribunale di Cosenza del 18 marzo 2014, che,
riconosciuto O.R. colpevole del delitto di furto aggravato
di energia elettrica, l’ha condannato alla pena di giustizia.
2. Il ricorso per cassazione, sottoscritto dal difensore
dell’imputato, denuncia:
2.1 la nullità del decreto di citazione a giudizio in ap-
pello, siccome comminata dagli artt. 178 lett. c) e 179
c.p.p., in relazione all’art. 161 c.p.p., per essere stato lo
stesso notif‌icato presso il luogo di residenza dell’imputato,
nelle mani della suocera, anziché presso il domicilio elet-
to nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato; (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le illustrate ragioni di censura sono in parte infondate
e, in parte inammissibili.

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