Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 30 Maggio 2018, N. 24458 (Ud. 22 Marzo 2018)

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giur giur
Arch. nuova proc. pen. 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
della causale della improvvisa vincita, che avrebbe muta-
to le sorti f‌inanziarie del P. e del proprio nucleo familiare:
all’epoca il proposto aveva una signif‌icativa disponibilità
di contanti - evidentemente derivante da attività illecite,
non avendo alternative fonti lecite di reddito che aveva ne-
cessità, anche in ragione del recente avviso orale ricevuto
dal Questore, di “vestire” o “ripulire”, come dimostrato dal
processo per riciclaggio di oltre 160 mila euro del P. in cui
sono stati coinvolti M.D. e B.E.; la vicenda della condivisio-
ne di 1/4 della quota del sistema di giocata era stata rite-
nuta inverosimile, non soltanto perchè corrispondente ad
una somma irrisoria (€ 6 su 24 dell’intera quota), che non
necessitava di una ripartizione dell’onere economico, ma
anche perchè la partecipazione al “sistema” di giocata era
aperta e libera, sicché non vi era necessità di condividere
una frazione di quota; inoltre, il reale vincitore, Pi.Ma., che
era stato intervistato sul TG1 in occasione della vincita,
così divulgando la notizia, aveva reso dichiarazioni del tut-
to inverosimili sul conto di P.L., riferendo circostanze radi-
calmente smentite, sia in merito all’individuazione del P.
(con il quale avrebbe giocato f‌in da bambino sulla spiaggia
di (omissis), e sarebbe andato in discoteca tra il 1968 ed il
1971, allorquando il proposto, però, non era ancora nato,
essendoci tra i due circa trenta anni di differenza), sia in
merito alle circostanze della cessione della frazione di quo-
ta (avvenuta la sera del 29 o la mattina del 30 ottobre 2010,
allorquando, tuttavia, Pi. si trovava vicino Milano, e non già
a Roma, ove risiedeva P., o a (omissis), ove risiedeva lui),
sia in merito alla redazione e sottoscrizione della dichiara-
zione di riconoscimento di debito.
Ebbene, con tali molteplici e univoci elementi di inat-
tendibilità dell’allegazione difensiva la Corte di Appello
non si è minimamente confrontata, neppure per formula-
re una valutazione alternativa o una falsif‌icazione logica.
Al riguardo, nel rammentare che motivazione inesi-
stente è anche quella che omette del tutto di confrontar-
si con un elemento potenzialmente decisivo ai f‌ini della
pronuncia sul punto oggetto di ricorso, e che l’obbligo di
motivazione deve estendersi a tutti i punti oggetto della
decisione, ma la delimitazione del contenuto del dovere
argomentativo non può essere rimessa alla insindacabile
valutazione del decidente, tale omissione appare già di
per sé assorbente, essendo stata la vicenda della vincita
al Superenalotto la chiave di volta su cui è stato fondato
l’intero provvedimento di revoca della conf‌isca, anche in
relazione agli altri beni.
Va aggiunto, per completezza, che con riferimento agli
altri beni (autovetture di lusso, gioielli, valori, ecc.), la
motivazione è stata o del tutto assente (come nel caso
delle autovetture), o fondata sulle disponibilità f‌inan-
ziarie provenienti dalla vincita, pur trattandosi di beni
acquisiti in precedenza, e giustif‌icati dal proposto con
spiegazioni alternative (donazioni e regalìe); mentre con
riferimento all’acquisto del terreno in Fondi da parte della
moglie del proposto, la Corte di Appello si è limitata a ri-
tenere suff‌iciente a giustif‌icare la provenienza lecita delle
risorse un asserito prestito di € 70.000,00 concesso da C.F.,
senza in alcun modo confrontarsi con le circostanze, ana-
liticamente richiamate nel decreto di primo grado, della
mancanza di qualsivoglia “traccia” del trasferimento, della
“compiacenza” del Cardinale (socio di una società, P. s.r.l.,
riferibile al P., alla quale era intestata l’autovettura di lus-
so a questi in uso), e dell’assoluta incapienza patrimonia-
le e f‌inanziaria della moglie del proposto, F.M., e dei suoi
congiunti, titolari di redditi inferiori alla soglia di povertà.
Anche l’acquisto dell’immobile in (omissis), intestato
al f‌iglio del proposto, N., la cui acquisizione era stata giu-
stif‌icata con improbabili donazioni e regalìe dei parenti,
benché privi di suff‌icienti redditi, la Corte di Appello ha
dichiarato il non luogo a provvedere, per mancanza di
espresso atto di appello, senza tuttavia valutare la vicenda
nella sua portata emblematica delle dinamiche di accu-
mulazione di ricchezza di provenienza illecita.
1.3. Va, inf‌ine, condivisa la doglianza, proposta sia dal
P.G., sia da P.L., in ordine alla conf‌isca della somma di €
4.000,00 rinvenuta occultata nel caminetto della lussuo-
sa villa in (omissis), in sede di esecuzione della conf‌isca
allargata disposta nel giudizio penale, essendo del tutto
priva di motivazione l’ablazione disposta.
Invero, è insuscettibile di predizione se la somma sia
stata conf‌iscata in virtù di un inedito principio di accessio-
ne di cosa mobile a cosa immobile (essendo stata la villa
conf‌iscata, ma in diverso procedimento penale, e non di
prevenzione), ovvero in quanto espressiva di un accumulo
di provvista f‌inanziaria “in nero”, in riferimento alla coeva
pericolosità sociale espressa dal proposto.
1.4. Ne consegue l’annullamento del provvedimento
impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di ap-
pello di Roma.
2. Il ricorso di P.L. è inammissibile in relazione al pri-
mo motivo concernente l’immobile intestato al f‌iglio N.,
essendo stato proposto da persona non legittimata, e, co-
munque, da difensore non munito di procura speciale in
relazione ad un bene intestato a terzo interessato (sez.
un., n. 47239 del 30 ottobre 2014, Borrelli, rv. 260894: “È
inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avver-
so il decreto che dispone la misura di prevenzione della
conf‌isca, dal difensore del terzo interessato non munito di
procura speciale, ex art. 100, c.p.p.; né, in tal caso, può tro-
vare applicazione la disposizione di cui all’art. 182, comma
secondo, c.p.c., per la regolarizzazione del difetto di rap-
presentanza”). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 30 MAGGIO 2018, N. 24458
(UD. 22 MARZO 2018)
PRES. IASILLO – EST. RECCHIONE – P.M. BALDI (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC. A.
ED ALTRI.
Impugnazioni penali in genere y Interesse ad im-
pugnare y Del Pubblico Ministero y Ricorso in cas-
sazione del P.M. avverso sentenza d’appello di as-
soluzione y Ammissibilità y Esclusione y Decorso del
termine di prescrizione del reato per cui si procede
nelle more del giudizio di legittimità.
. Qualora l’imputato, condannato in primo grado, sia
stato assolto all’esito del giudizio d’appello e avverso
tale statuizione sia stato proposto ricorso per cassa-
zione soltanto dal pubblico ministero, tale gravame,
in caso di sopravvenuta prescrizione del reato, viene a
risultare inammissibile per carenza d’interesse e non
può neppure provare applicazione, mancando l’im-
pugnazione della parte civile, il disposto dell’art. 578
c.p.p., secondo cui la Corte di cassazione, nel dichia-
rare l’estinzione del reato, decide sull’impugnazione ai
soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza
che concernono gli interessi civili. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 157; c.p., art. 158; c.p., art. 648; c.p., art. 649) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2014, n.
16147, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria riformando radi-
calmente la sentenza di primo grado assolveva gli imputati
dai reati di falso e ricettazione «perché il fatto non sussiste».
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassa-
zione, con due distinti ricorsi la Procura generale di Reg-
gio Calabria deducendo:
2.1. con un primo ricorso si deduceva vizio di motiva-
zione con riguardo alla valutazione della prova scienti-
f‌ica: si deduceva che la perizia, essendo formata in con-
traddittorio avrebbe maggiore capacità dimostrativa degli
elaborati tecnici di parte, sicché nei casi in cui, come in
quello in esame, il giudice intenda privilegiare i contenuti
della consulenza di parte, dovrebbe comunque offrire una
motivazione che non si sottragga al confronto con l’accer-
tamento peritale;
2.2. con il secondo ricorso si deduceva vizio di moti-
vazione nella valutazione della testimonianza della parte
civile: si deduceva che la valutazione in ordine alla credi-
bilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona
offesa sarebbe stata effettuata senza il doveroso confronto
con gli argomenti utilizzati dal Tribunale e senza disporre
la rinnovazione della prova dichiarativa;
2.3. con ulteriore motivo il secondo ricorso si deduceva
la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui
assegnava maggiore capacità dimostrativa alla consulenza
di parte, nonostante questa non fosse aff‌idabile in ragione
della atecnicità degli argomenti utilizzati per ritenere l’au-
tenticità del testamento e delle f‌irme apposte sugli assegni.
3. Il difensore degli imputati A.D., A.R.G., R.L. presen-
tava memoria instando per la dichiarazione di inammissi-
bilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta ca-
renza di interesse tenuto conto del fatto che il termine
di prescrizione dei reati per cui si procede è interamen-
te decorso (per quanto riguarda il reato di ricettazione,
ovvero quello con la prescrizione più lunga il termine è
spirato nel febbraio del 2017, termine cui vanno aggiunti i
tre mesi e ventidue giorni di sospensione).
1.1. Sul punto il collegio ribadisce che è inammissibile,
per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con il
quale il pubblico ministero deduca prof‌ili di carenza
nell’accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolu-
toria adottata dal giudice di secondo grado con la formula
"perché il fatto non sussiste", confermativa della deci-
sione di primo grado, quando nelle more del giudizio di
legittimità sia intervenuta la causa estintiva della prescri-
zione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve
perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma
anche praticamente favorevole; né la mera presenza delle
parti civili, che non abbiano impugnato la sentenza d’ap-
pello, determina l’operatività dell’art. 578 c.p.p., atteso il
contenuto assolutorio delle sentenze di primo e secondo
grado (Cass. sez. VI, n. 16147 del 2 aprile 2014 - dep. 11
aprile 2014, P.G. in proc. Re Mario, rv. 260121).
Tale approdo interpretativo deve essere confermato
anche in un caso, come quello in esame, in cui la pro-
gressione del processo non registri la successione di due
decisioni conformi, ma si sviluppi attraverso la radicale
riforma in senso assolutorio della decisione di condanna
di primo grado.
1.2. Il collegio ritiene inoltre di non dovere effettua-
re alcuna valutazione funzionale all’accertamento della
responsabilità civile nonostante via stata la costituzione
delle parti civili (non ricorrenti in questa sede).
In materia si ribadisce che la decisione sulle restituzio-
ni e sul risarcimento dei danni può essere assunta soltanto
nel caso in cui, nel precedente grado del giudizio, sia stata
affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità
dell’imputato. L’art. 578 c.p.p. consente infatti di tenere
ferme le disposizioni dei capi della sentenza che concerno-
no l’azione civile «nei soli casi in cui, in primo grado (o in
secondo grado se ci riferisca al giudizio di legittimità), sia
stata pronunciata sentenza di condanna: ciò che trova il suo
fondamento nella considerazione che il legislatore abbia vo-
luto far permanere la sentenza di condanna su restituzioni
e risarcimento solo nel caso di un duplice controllo giurisdi-
zionale positivo sulla responsabilità penale dell’imputato»
(Cass. sez. V, n. 15640 dell’11 marzo 2005 - dep. 27 aprile
2005, Mattei, rv. 232133; nello stesso senso: Cass. sez. IV, n.
17386 del 20 febbraio 2003 - dep. 14 aprile 2003, P.G. Cardil-
lo e altri, rv. 224582; sez. un. 13 luglio 1998, Citaristi; sez. VI,
27 aprile 1992, Santi; ed anche sez. IV, 14 marzo 2002, Colla,
sez. V, 3 ottobre 2000, Macedonio; contra isolatamente sez.
IV, n. 12762 del 12 febbraio 2002 - dep. 4 aprile 2002, Manca

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