Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 7 Giugno 2018, N. 25938 (Ud. 17 Maggio 2018)

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giur giur
Arch. nuova proc. pen. 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 7 GIUGNO 2018, N. 25938
(UD. 17 MAGGIO 2018)
PRES. DIOTALLEVI – EST. PARDO – P.M. PINELLI (DIFF.) – RIC. G. ED ALTRI
Giudizio immediato y Procedimento y Notif‌ica
all’imputato della richiesta che dispone il giudi-
zio avanzata dal P.M. y Ex art. 453, comma 1 bis
c.p.p. y Richiesta di giudizio immediato effettuata
in assenza di alcune condizioni previste dalla legge
y Possibilità per la parte di dedurre il vizio dello
stesso y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. L’instaurazione del giudizio immediato per reati per
i quali l’esercizio dell’azione penale deve avvenire con
citazione diretta, precludendo all’imputato il diritto
a ricevere la notif‌ica dell’avviso di conclusione delle
indagini ex art. 415 bis c.p.p., determina una nullità
di ordine generale a regime intermedio che non può,
però, essere dedotta a seguito della scelta del giudizio
abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale ope-
ra un effetto sanante delle nullità, ai sensi dell’art. 183
c.p.p. (c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 183; c.p.p., art. 415;
c.p.p., art. 438; c.p.p., art. 453) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 5902, in questa Rivista 2013, 476.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con sentenza in data 16 marzo 2017 la Corte di ap-
pello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Lamezia Terme del 29 aprile 2016, riduceva,
previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti
sulle aggravanti, la pena inf‌litta a G.G. e B.M. ad anni 3 di
reclusione ed € 1.200,00 di multa ciascuno e, (ridetermi-
nava la pena inf‌litta a G.C. in anni 4 di reclusione ed (2.000
di multa. G.G. e la B. erano ritenuti colpevoli dei delitti di
estorsione ed intralcio alla giustizia per avere costretto il
minore V.P. a versare delle somme di denaro ed a ritrattare
le accuse precedentemente mosse all’indirizzo di G.C. sia
dinanzi ad un investigatore privato (capo d) che dinanzi
al pubblico ministero (capo e); G.C. era ritenuto colpevo-
le di cessione di sostanza stupefacente ed estorsione in
danno dello stesso V.P. perché dopo avere consegnato allo
stesso 30 grammi di marijuana lo costringeva a versargli
somme di denaro per circa 1.000 € in due occasioni.
1.2 Avverso detta pronuncia proponevano ricorso per
cassazione gli imputati; G.C. deduceva:
– mancanza e manifesta illogicità della motivazione in
relazione alla violazione dell’art. 453 c.p.p. in riferimento
alla instaurazione del giudizio immediato; in particolare
deduceva al proposito che la motivazione della corte di
appello era eccentrica rispetto alla nullità dedotta che
aveva ad oggetto l’insussistenza dei presupposti previsti
dalla citata norma per l’instaurazione dell’immediato c.d.
custodiale posto che la B. non risultava sottoposta a cu-
stodia cautelare anche per i delitti di cui ai capi D) ed E)
senza che nessun rilievo avesse la circostanza dell’avvenu-
to svolgimento dell’interrogatorio di garanzia dopo l’appli-
cazione della misura anche per dette fattispecie connesse;
– omessa motivazione in ordine alle censure solleva-
te con l’atto di appello ed erronea applicazione dell’art.
63 c.p.p. in relazione alla utilizzazione delle dichiarazioni
rese da V.P. (l’11 agosto del 2015) e V.F. (il 7 agosto 2015)
al pubblico ministero che dovevano ritenersi inutilizzabi-
li in quanto rese da soggetti che avrebbero dovuto essere
escussi quali indagati del connesso reato di favoreggia-
mento a seguito della ritrattazione dinanzi all’investiga-
tore privato; inoltre, si lamentava l’erronea valutazione di
attendibilità dei V. che poi avevano anche ritrattato in sede
di incidente probatorio. In ogni caso mancava la certezza
circa le modalità di svolgimento dei fatti e gli stessi dove-
vano ricondursi all’ipotesi del quinto comma dell’art. 73
D.P.R. 309/90. Anche la B. e G.G. proponevano ricorso per
cassazione deducendo analoghi motivi; inoltre si lamenta-
va che le dichiarazioni dei V., F. e P. erano in contrasto in
relazione alla consegna della somma di euro 800,00 all’in-
vestigatore privato, che non emergeva alcuna minaccia da
parte della B. all’indirizzo del minore. Si deduceva ancora
l’assenza degli elementi costitutivi del contestato delitto
di cui all’art. 377 c.p. posto che requisito indispensabile
è l’avvenuta ammissione della testimonianza da parte del
giudice in assenza della quale non sussiste la condotta di
subornazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono manifestamente infondati oltre che pro-
posti per motivi non deducibili e devono pertanto essere
dichiarati inammissibili.
2.1 Quanto al primo motivo di tutti i ricorsi, con quali si
deduce nullità del decreto di giudizio immediato custodia-
le per omessa applicazione della misura alla B. in ordine
alle contestazioni poi mosse ai capi d) ed e), va innanzi
tutto rilevato come G.G. e G.C. difettino di interesse a fare
valere una nullità che potrebbe, eventualmente, riguarda-
re solo la posizione della coimputata.
In ogni caso, al proposito, si rileva ancora che né G.G.
né G.C. risultano avere dedotto la nullità con i motivi di
appello e poiché il decreto con cui è disposto il giudizio
immediato cosiddetto custodiale, ex art. 453, comma primo
bis, c.p., in relazione ad un reato per il quale la custodia
cautelare non è stata applicata è viziato da nullità a regime
intermedio, soggetta alle condizioni ed ai limiti di deduci-
bilità previsti dall’art. 182 c.p.p., e non da nullità assoluta,
in quanto non difetta l’iniziativa del pubblico ministero
nell’esercizio dell’azione penale (sez. V, n. 18756 dell’8 ot-
tobre 2014, rv. 263697), la doglianza non può dai predetti
ricorrenti essere dedotta per la prima volta con i presenti
ricorsi per cassazione proposti nell’interesse di entrambi.
In relazione alla medesima eccezione di nullità propo-
sta poi dalla B., con riguardo al difetto dei presupposti per
l’instaurazione del c.d. immediato custodiale, questa corte
ritiene dovere fare applicazione dei principi dettati dall’art.
183 c.p.p. e secondo i quali è causa di sanatoria della nullità
l’accettazione degli effetti dell’atto e l’essersi avvalsi delle
facoltà scaturite dall’atto di cui si assume pure la nullità.
Proprio in applicazione di tali presupposti normativi si
è già affermato che l’instaurazione del giudizio immedia-
to per reati per i quali l’esercizio dell’azione penale deve
avvenire con citazione diretta, precludendo all’imputato il
diritto a ricevere la notif‌ica dell’avviso di conclusione delle
indagini ex art. 415 bis c.p.p., determina una nullità di or-
dine generale a regime intermedio che non può, però, esse-
re dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in
quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanan-
te delle nullità, ai sensi dell’art. 183 c.p.p. (sez. VI, n. 5902
del 13 ottobre 2011, rv. 252065). Principio questo già statu-
ito in precedenza da altra pronuncia secondo cui l’omesso
espletamento dell’interrogatorio a seguito dell’avviso di cui
all’art. 415-bis c.p.p., benché sollecitato dall’imputato, de-
termina una nullità di ordine generale a regime intermedio
che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudi-
zio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera
un effetto sanante della nullità ai sensi dell’art. 183 c.p.p..
(sez. I, n. 19948 del 5 maggio 2010, rv. 247566).
Ne deriva affermare che anche nel caso di immediato
custodiale instaurato in difetto dei presupposti, avendo la
predetta ricorrente fatto richiesta di giudizio abbreviato
dopo il decreto dispositivo del giudizio immediato non
poteva più dedurre l’eventuale nullità della citazione in
relazione a quei capi di imputazione che si assume non
compresi nella ordinanza cautelare. Difatti in tal caso la
parte ha proprio accettato gli effetti dell’atto ed ha anche
fatto utilizzo delle conseguenze dell’atto di cui assume la
nullità avanzando richiesta di giudizio abbreviato ex art.
456 c.p.p.. Sussistono quindi entrambe le sanatorie previ-
ste dalle lettere a) e b) dell’art. 183 c.p.p. perché la B. ha
avanzato richiesta di rito abbreviato in forza di quel decre-
to di giudizio immediato di cui pure assume la nullità; e la
parte non può da un lato accettare gli effetti della notif‌ica
del decreto di giudizio immediato avanzando richiesta ex
art. 438 c.p.p. e dall’altro eccepirne nell’abbreviato poi in-
staurato la nullità dei presupposti.
Deve pertanto affermarsi che l’imputato che a segui-
to della notif‌ica del decreto di giudizio immediato avanzi
richiesta di abbreviato non può poi fare valere il difetto
delle condizioni per l’instaurazione del rito ex art. 453
c.p.p. essendosi la parte avvalsa delle facoltà cui il decreto
era preordinato.
2.2 Quanto alla seconda doglianza, anch’essa comune
e con la quale si deduce la totale inutilizzabilità delle
dichiarazioni di V.F. e P., va ricordato come secondo l’in-
dirizzo giurisprudenziale di questa corte l’inutilizzabili-
tà assoluta, ai sensi dell’art. 63, comma secondo, c.p.p.,
delle dichiarazioni rese da soggetti i quali f‌in dall’inizio
avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di
persone sottoposte a indagini, richiede che a carico di tali
soggetti risulti l’originaria esistenza di precisi, anche se
non gravi, indizi di reità e tale condizione non può auto-
maticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti
risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende
potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione
di addebiti penali a loro carico (sez. II, n. 51732 del 19
novembre 2013, rv. 258109).
In applicazione del suddetto principio deve certamen-
te essere escluso che V.P. dovesse essere sentito sin dall’o-
rigine quale imputato di reato connesso cogliendo nel
segno sul punto le argomentazioni dei giudici di merito i
quali hanno sottolineato come lo stesso avendo acquistato
sostanza stupefacente dal G.C. non fosse indagabile per
alcun fatto di reato. Sicchè le prime dichiarazioni del pre-
detto minore sono certamente utilizzabili.
Analogamente deve ritenersi quanto alle dichiarazioni
rese dal padre V.F., le prime dichiarazioni rese il 4 giugno
del 2015 sono correttamente state rese da soggetto infor-
mato sui fatti ma non si ravvisa alcun prof‌ilo di inutilizza-
bilità neppure in relazione a quelle rese sempre al pub-
blico ministero il successivo 7 agosto del 2015 quando il
predetto F.V. ricostruiva non soltanto gli episodi di cessio-
ne di stupefacente da G.C. al f‌iglio ma anche la successiva
attività fortemente intimidatoria svolta nei confronti dello
stesso dai familiari del G. e dagli odierni imputati G.G. e B.
Difatti, V.F. dinanzi all’investigatore privato che agiva su
delega del difensore del C., non aveva reso alcuna ritratta-
zione atta a conf‌igurare indizi di reità per favoreggiamento
nei suoi confronti, poiché si era limitato a riferire essere
possibile la causale del debito nella cessione di un motori-
no secondo quanto però appreso dallo stesso f‌iglio.
Corretta appare, pertanto, la valutazione operata sul
punto dalla corte di appello a pagina 5 della motivazione
ove appunto si sottolinea che al momento della seconda
audizione del V.F. dinanzi al P.M., questi non dovesse essere
sentito quale persona indagata del reato di favoreggiamen-
to essendosi limitato in precedenza dinanzi all’investigato-
re privato ad esprimere una possibilità alternativa circa la
causale del debito che gli era stata riferita dal f‌iglio.
Sicchè, anche a volere ritenersi inutilizzabili le successive
dichiarazioni di V.P., la doglianza non supera il costante orien-
tamento di questa Corte secondo cui ,allorché con il ricorso
per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a
carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammis-
sibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto
elemento ai f‌ini della cosiddetta “prova di resistenza”, essen-
do in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze,
nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino
suff‌icienti a giustif‌icare l’identico convincimento (sez. VI, n.
18764 del 5 febbraio 2014, rv. 259452); occorre ricordare an-
cora come in tema di inutilizzabilità della prova e deduzione
del vizio nel giudizio di impugnazione il giudice dell’impugna-
zione non è tenuto a dichiarare preventivamente l’inutilizza-
bilità della prova contestata qualora ritenga di poterne pre-
scindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto “criterio di
resistenza”, applicabile anche nel giudizio di legittimità (sez.
II, n. 41396 del 16 settembre 2014, rv. 260678).
L’applicazione del suddetto principio al caso in esame
comporta proprio l’infondatezza del primo motivo di ricorso
posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l’inutilizzabi-
lità non ha avuto incidenza esclusiva determinante nel giu-
dizio di colpevolezza, affermato concordemente dai giudici
di merito sulla base delle altre dichiarazioni dei V. e delle
successive dichiarazioni rese dalla M. moglie di V.F. e madre
di P. e dal contenuto delle conversazioni intercettate.

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