Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 8 Giugno 2018, N. 26266 (Ud. 18 Gennaio 2018)

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Arch. nuova proc. pen. 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
tolare di un diritto di credito, pur assistito da garanzia ipo-
tecaria, sia assimilabile al titolare del diritto di proprietà
che può esperire la procedura incidentale per ottenere la
restituzione, diritto che, se sussistente, conf‌ligge con l’a-
nalogo diritto dello Stato sul vincolo cautelare e comporta
l’immediata restituzione a quest’ultimo del bene.
Come osservato dall’ultima pronuncia in tema della
Sezione Quinta di questa Corte di legittimità (sentenza
n. 1390/2016), le due situazioni sono profondamente di-
verse. Il terzo che assume di essere proprietario del bene
sequestrato, fa valere un diritto (quello di proprietà) che,
in quanto caratterizzato dall’assolutezza, si pone in una
situazione di giuridica incompatibilità con quello vanta-
to dallo Stato che, attraverso il sequestro f‌inalizzato alla
conf‌isca, tende a conseguire lo stesso risultato e cioè di
divenire proprietario - a titolo derivativo (SS.UU. civ. n.
10532/2013 rv. 626570) - dello stesso bene rivendicato dal
terzo.
È chiaro, quindi, che la suddetta situazione può es-
sere risolta immediatamente senza attendere l’esito del
processo penale perchè due diritti assoluti (proprietà)
sullo stesso bene sono giuridicamente inconcepibili: quel
determinato bene o è del terzo o è dell’indagato/imputato.
Di conseguenza, ave all’esito della procedura di riesame,
si accerti che quel bene è di proprietà del terzo, in buo-
na fede e non colluso, il sequestro non può che essere
revocato proprio perchè, a quel punto, diventa del tutto
irrilevante attendere l’esito del processo penale perchè,
quand’anche l’imputato fosse condannato def‌initivamen-
te, il giudizio non potrebbe avere alcun effetto sul bene di
proprietà altrui.
Diversa è, invece, la posizione del terzo creditore as-
sistito da un diritto reale di garanzia. In questa ipotesi, il
conf‌litto non è fra due soggetti, e cioè il terzo e lo Stato,
che reclamano lo stesso diritto di proprietà sullo stesso
bene, ma, al contrario, fra un terzo che vanta un diritto di
credito e lo Stato che vanta un diritto di proprietà, seppu-
re all’esito di un processo penale che si concluda con la
condanna dell’imputato. Il creditore è assistito da un dirit-
to reale di garanzia caratterizzato dal cd. ius sequelae che
ha una diversa valenza rispetto al diritto del proprietario,
e ciò per la semplice ragione che la titolarità del diritto di
garanzia reale consente di iniziare o proseguire l’azione
recuperatoria sul bene, su cui grava il diritto reale, anche
nei confronti di coloro che si sono succeduti nel diritto di
proprietà del bene che tuttavia rimane, in capo al titolare
(nel caso in esame all’imputato), il quale, avendone la di-
sponibilità, ben può effettuare su di esso negozi giuridici.
Ne discende che il conf‌litto, dunque, è, pur sempre fra un
titolare di un diritto di credito, sebbene assistito da ga-
ranzia reale, ed il titolare di un diritto assoluto, e cioè il
diritto di proprietà, che non sono affatto incompatibili fra
di loro.
A tale riguardo, del tutto priva di pregio è l’argomenta-
zione difensiva secondo cui il titolare del diritto di credito
avrebbe diritto alla restituzione del bene intesa come di-
ritto allo “svincolo dello stesso ed alla sua restituzione alla
procedura esecutiva civile già pendente”.
La procedura esecutiva civile è un procedimento di
parte su istanza del creditore per ottenere l’adempimen-
to del suo diritto di credito con esecuzione sui beni del
debitore, situazione che non conf‌ligge con i principi sopra
ricordati nel senso che non legittima, come argomenta la
ricorrente, l’azione esecutiva in via anticipata sul bene og-
getto del vincolo, rimanendo pur sempre un conf‌litto tra
diritto di credito assistito da garanzia reale e un diritto di
proprietà.
Tale situazione, non di meno, non comporta alcuna
compressione/estinzione del diritto reale non essendo in
discussione l’ormai pacif‌ico e consolidato principio secon-
do il quale il terzo titolare di un diritto di credito assistito
da garanzia reale non può essere pregiudicato dalla con-
f‌isca penale eseguita su quei beni (S.U. n. 9 del 28 aprile
1999, Bacherotti, rv. 213511). Sul punto, occorre ricordare
quanto statuito dalle SS.UU. n. 9/1999 rv. 213511, Bache-
rotti, e cioè che, da un lato, “nessuna forma di conf‌isca può
determinare l’estinzione dei diritti reali di garanzia costi-
tuiti sulla cosa, in puntuale sintonia col principio genera-
le di giustizia distributiva per cui la misura sanzionatoria
non può ritorcersi in ingiustif‌icati sacrif‌ici delle posizioni
giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all’illeci-
to” e che, dall’altro, “i terzi che vantano diritti reali hanno
l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta va-
lere sulla cosa conf‌iscata, essendo evidente che essi sono
tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi costi-
tutivi del diritto”, e che la tutela del diritto reale e la sua
resistenza agli effetti della conf‌isca non comporta l’estin-
zione delle obbligazioni facenti capo al condannato, che
in tal modo trarrebbe comunque un vantaggio dall’attività
criminosa, bensì determina la sola sostituzione del sogget-
to attivo del rapporto obbligatorio in virtù delle disposizio-
ni sulla surrogazione legale di cui all’art. 1203 c.c., dato
che al creditore garantito subentra lo Stato, il quale può
esercitare la pretesa contro il debitore-reo per conseguire
le somme che non ha potuto acquistare perchè destinate
al creditore munito di diritto reale (nella fattispecie delle
S.U. di prelazione pignoratizia).
In tale contesto, a tutela del futuro diritto ablatorio a fa-
vore dello Stato, il legislatore ha previsto proprio il seque-
stro preventivo f‌inalizzato alla conf‌isca ex art. 321 comma
2 c.p.p. che è una misura temporanea tipicamente caute-
lare che tende ad impedire che l’imputato, nelle more del
processo, possa disperderlo frustrando, dunque, l’interesse
dello Stato a divenirne proprietario. Da cui la evidente con-
clusione che se si consentisse al terzo creditore di “antici-
pare” la tutela del proprio diritto f‌in dal momento in cui il
sequestro è stato disposto con la richiesta di restituzione
del bene, la pretesa ablatoria dello Stato verrebbe frustra-
ta, a monte, determinando inammissibili effetti giuridici
incompatibili con la natura di quella pretesa. Del resto,
deve rammentarsi che non è previsto da alcuna norma di
legge che non si possa disporre il sequestro preventivo su
beni gravati da garanzie reali operando, per determinare la
destinazione del bene stesso in caso di conf‌litto tra i diversi
titoli, i generali principi in tema di rapporti tra creditori
(sez. III, n. 26145 del 7 marzo 2013, Papini, rv. 255559).
9. Tale conclusione mantiene validità e non conf‌ligge
con la recente pronuncia delle S.U. n. 48126/2017 citata
dalla ricorrente nella memoria difensiva. La decisione as-
sunta dalle citate Sezioni Unite riguardava la questione
di diritto, su cui si registrava un contrasto giurispruden-
ziale nelle sezioni semplici, circa la possibilità per il ter-
zo proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata
disposta con sentenza la conf‌isca, di chiedere al giudice
della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta ir-
revocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego,
proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. Solu-
zione positiva nel senso che è stato affermato il principio
di diritto secondo cui il terzo è legittimato a chiedere la
restituzione del bene in fase di cognizione, senza atten-
dere il passaggio in giudicato della conf‌isca e, nel caso di
rigetto, può proporre appello cautelare, ma tale pronun-
cia si pone, all’evidenza, su un piano diverso da quello in
scrutinio e non autorizza a ritenere che il terzo titolare
di un diritto di garanzia sul bene già in sequestro possa
chiedere la restituzione nel corso del giudizio di cognizio-
ne. La pronuncia assunta dalle citate S.U. vale per il terzo
proprietario restando a valle il tema della legittimazione
del terzo titolare di un diritto di garanzia sul bene già in
sequestro a chiedere la revoca del decreto di sequestro,
tematica rispetto alla quale mantengono piena validità i
principi espressi dalla giurisprudenza constante delle se-
zioni semplici della Corte di cassazione.
10. Neppure le recenti modif‌iche legislative segnalate
nella memoria difensiva conducono ad una rivisitazione
dello ius receptum.
Il progressivo inserimento di disposizioni normative
tese ad introdurre nel processo di cognizione il contrad-
dittorio con i terzi titolari di diritti reali o personali di go-
dimenti sui beni in stato di sequestro, che devono essere
citati, come recita il comma 4 dell’art. 12 sexies del D.L.
n. 306/1992, inserito con la riforma del Codice Antimaf‌ia,
nel procedimento di cognizione, ovvero l’art. 240 bis c.p.
(Conf‌isca in casi particolari) e l’art. 104 comma 1 quin-
quies delle disp. att. c.p.p., la cui ratio è quella di consen-
tire una anticipata interlocuzione con i titolari di siffatti
diritti già nella fase di merito (si pensi agli accertamenti
per verif‌icare l’anteriorità del credito vantato e la buona
fede), non autorizza a ritenere che per il solo fatto che
devono essere citati nel giudizio, costoro siano legittimati
ad una anticipazione della tutela dei loro diritti reali o di
godimento prima della def‌inizione delle statuizioni di me-
rito, ivi compresa la conf‌isca sui quei beni dell’imputato
e oggetto di sequestro preventivo in funzione della conf‌i-
sca, beni sui quali insistono diritti reali e o di godimenti
di terzi e rispetto a quali dovrà essere regolato, secondo
le norme civilistiche, il conf‌litto tra il diritto di proprietà
dello Stato su quei beni e l’anteriore diritto di credito dei
terzi di buona fede e, dunque, solo dopo la stabilità della
decisione sulla conf‌isca attraverso cui lo Stato diviene
proprietario del bene.
11. Dalle su esposte conclusioni, ritiene il Collegio, che
non vi siano presupposti per accogliere la richiesta di ri-
messione della questione alle Sezioni Unite.
Non è richiamabile, nel caso in scrutinio, l’art. 610
c.p.p., disposizione normativa che fa inequivocabilmente
riferimento ai poteri del Presidente della Corte di Cassa-
zione nella fase di assegnazione dei procedimenti.
Residua, pertanto, il disposto dell’art. 618-618 bis c.p.p.
che regola l’attività delle Sezioni. Quest’ultime norme, tut-
tavia, a differenza della prima, prevede la rimessione alle
Sezioni Unite unicamente delle questioni che abbiano o
possano dar luogo a un contrasto giurisprudenziale e nella
specie che, come si è esposto, non sussiste. Non vi sono
ragioni di contrasto con l’orientamento in precedenza af-
fermato che, anzi, va, in questa occasione, ribadito, e non
vi sono ragioni di contrasto con le S.U. n. 48126/2017, che
hanno regolato il diverso caso della tutela del terzo pro-
prietario del bene in sequestro nella fase di cognizione,
sicchè alcun contrasto giurisprudenziale, anche potenzia-
le, è ravvisabile.
Conclusivamente non ritiene il Collegio che vi siano i
presupposti per la rimessione della decisione alle Sezioni
Unite e, al contempo, deve ribadirsi il principio di diritto
secondo cui “il sequestro penale può essere disposto an-
che su beni gravati da garanzia reale non essendovi alcuna
incompatibilità giuridica fra il sequestro e la successiva
conf‌isca e il diritto di garanzia reale spettante al terzo.
Il creditore titolare del diritto reale di garanzia sul bene
colpito da sequestro penale non è legittimato a chiedere
la revoca del sequestro penale. Di conseguenza, il diritto
al soddisfacimento sul bene può essere fatto valere solo in
via posticipata davanti al giudice dell’esecuzione penale
e non in via anticipata davanti al giudice dell’esecuzione
civile quando ancora la conf‌isca non è divenuta def‌initiva”.
12. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e
la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Tenuto, poi,
conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di
ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissi-
bilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, deter-
minata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 8 GIUGNO 2018, N. 26266
(UD. 18 GENNAIO 2018)
PRES. DI NICOLA – EST. ACETO – P.M. BALDI (DIFF.) – RIC. Z.
Misure cautelari personali y Impugnazioni y Ri-
esame y Omesso avviso al tribunale della nomina
di nuovo difensore di f‌iducia dell’imputato y Conse-
guenze y Nullità derivante dalla concessione al nuo-
vo difensore di un breve termine a difesa y Ex art.
108, comma 2 c.p.p. y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. In tema di riesame, qualora, avendo l’imputato nomi-
nato, con dichiarazione resa alla direzione della casa
circondariale in cui si trova detenuto, un nuovo difen-

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