Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 8 Giugno 2018, N. 26273 (C.C. 10 Maggio 2018)

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giur giur
Arch. nuova proc. pen. 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non-
ché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i prof‌ili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità emer-
genti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila
favore della cassa delle ammende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 8 GIUGNO 2018, N. 26273
(C.C. 10 MAGGIO 2018)
PRES. SAVANI – EST. GAI – P.M. MARINELLI (DIFF.) – RIC. I. S.P.A.
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Su di un bene sottoposto a diritto reale di garanzia
del terzo y Ipoteca y Possibilità del terzo di chiedere
al giudice della cognizione la revoca della misura
y Possibilità di impugnare il provvedimento con il
quale viene respinta tale richiesta y Legittimità y
Esclusione.
. Il terzo titolare di un diritto di garanzia su di un bene
oggetto di sequestro preventivo non è legittimato, a dif-
ferenza di chi assuma di essere titolare di un diritto
di proprietà sul medesimo bene, a chiedere al giudice
della cognizione la revoca della misura e ad impugnare,
quindi, il provvedimento con il quale tale richiesta ven-
ga respinta. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 321; c.p., art.
189; c.p., art. 190) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2017,
n. 1390, in questa Rivista 2018, 280 e Cass. pen. sez. II, 5 marzo 2014,
n. 10471, ivi 2016, 80; nello stesso senso anche Cass. pen., sez. III, 22
ottobre 2015, n. 42464, ivi 2017, 334.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I. s.p.a., in persona del legale rappresentante, ricorre
per l’annullamento dell’ordinanza, emessa in data 11 set-
tembre 2017, ex art. 322 bis c.p.p., con cui il Tribunale di
Milano ha respinto l’appello cautelare avverso l’ordinanza
del locale Tribunale che aveva respinto l’istanza di revo-
ca del decreto di sequestro dell’immobile sito in Milano
(meglio descritto in atti), in esecuzione di un decreto di
sequestro preventivo per equivalente dei beni nella di-
sponibilità dell’imputato D.O.M., f‌ino alla concorrenza di
€ 1.650.118,89, disposto dal Giudice delle indagini preli-
minari del medesimo Tribunale, nell’ambito di indagini
svolte nei confronti di medesimo D.O. e altri per i reati di
cui agli artt. 110 c.p. e 216 comma 1 n. 1 e 2, 219 commi 1
e 2, 223 legge fall. (capo A) e art. 10-bis D.L.vo 10 marzo
2000, n. 74 (capo B) e 10-ter D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74
(capo C), reati per i quali è intervenuta, nelle more della
decisione del ricorso, sentenza di condanna emessa dal
Tribunale di Milano.
1.1. Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza impugnata,
ha rigettato l’appello cautelare recependo e condividendo
l’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità
secondo cui, in tema di sequestro preventivo, il creditore
assistito da garanzia reale (ipoteca) non è legittimato a
chiedere la revoca della misura mentre il processo è pen-
dente, in quanto la sua posizione giuridica non è assimi-
labile a quella del titolare del diritto di proprietà ed il suo
diritto di sequela non esclude l’assoggettabilità del bene
a vincolo, essendo destinato a trovare soddisfazione nella
successiva fase della conf‌isca e non attraverso l’immediata
restituzione del bene coma accadrebbe al proprietario.
2. Per l’annullamento della ordinanza la società I.
s.p.a., terza estranea al processo, titolare di un diritto di
garanzia reale (ipoteca) sul bene immobile oggetto di se-
questro preventivo, ha dedotto due motivi di ricorso enun-
ciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui
all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all’er-
ronea applicazione dell’art. 321 comma 3 c.p.p.
Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il di-
sposto normativo laddove non avrebbe ritenuto applicabi-
le al terzo titolare di un diritto reale di garanzia quanto
disposto dall’art. 321 comma 3 c.p.p. Tale interpretazione
si porrebbe in netto contrasto con il tenore letterale della
norma che fa riferimento all’"interessato" senza distinzio-
ne alcuna, vieppiù tale interpretazione non sarebbe smen-
tita dal disposto degli artt. 322 e 322 bis c.p. che attribu-
iscono la facoltà di presentare riesame e appello, tra gli
altri, alla persona che avrebbe diritto alla restituzione, tra
cui deve essere annoverato anche il creditore garantito da
ipoteca sull’immobile trascritto in data certa anteriore al
sequestro.
Il terzo creditore munito di garanzia reale sul bene
oggetto di sequestro avrebbe diritto alla restituzione del
bene per destinarlo alla procedura esecutiva, già penden-
te nel caso concreto, e così soddisfare il suo credito.
L’ordinanza impugnata sarebbe anche affetta da un
errore giuridico nella misura in cui avrebbe trascurato di
considerare che il diritto ipotecario, avente il carattere
dell’assolutezza, è diverso dal diritto di credito, privo di
tale caratteristica che comporta il diritto di essere fatto
valere erga omnes. Il diritto del creditore ipotecario azio-
nato in via esecutiva, in quando caratterizzato dall’asso-
lutezza, sarebbe incompatibile con quello di qualsiasi
proprietario, ivi compreso quello dello Stato per effetto
della conf‌isca, sicchè il medesimo sarebbe legittimato a
chiedere la revoca del sequestro e la restituzione del bene.
2.2. Con il secondo e terzo motivo deduce la violazione
di cui all’art. 606, comma lett. b) ed e) c.p.p. in relazione
all’insuff‌icienza, contraddittorietà e illogicità della moti-
vazione ed erronea applicazione degli artt. 24, 42 comma 3
Cost., 321 c.p.p. Il Tribunale avrebbe violato l’art. 24 Cost.
nella misura in cui avrebbe così compresso il diritto di
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, accordan-
do prevalenza all’interesse dello Stato e comprimendo il
diritto dell’istante e un ingiustif‌icato sacrif‌icio delle sue
posizioni giuridiche che subirebbe una non consentita
espropriazione al di fuori da un quadro normativo che la
consenta e, con disparità di trattamento, laddove si con-
trappone il terzo e lo Stato. Per tali ragioni chiede la ri-
messione alle Sezioni Unite.
In data 24 aprile 2018, il difensore ha depositato me-
moria difensiva con motivi nuovi e richiesta di rimessione
alle Sezioni Unite.
Con riferimento al primo motivo il ricorrente pone in
evidenza la pronuncia delle S.U. n. 48126/2017 che ha af-
fermato il principio di diritto secondo cui il terzo prima
che la sentenza sia divenuta irrevocabile, può chiedere al
giudice della cognizione la restituzione del bene seque-
strato e in caso di diniego, proporre appello al tribunale
del riesame, affermazione che non potrebbe essere ignora-
ta in quanto consentirebbe la richiesta di restituzione nel
corso del processo di cognizione senza attendere la fase
esecutiva della conf‌isca.
L’ammissibilità di una istanza di restituzione del bene
nella fase del processo di cognizione troverebbe, poi, con-
ferma in recenti modif‌iche normative e segnatamente il
comma 4 quinquies dell’art. 12 sexsies del D.L. 306/1992
che stabilisce che i terzi titolari di diritti reali o personali
di godimento debbano essere citati nel processo di preven-
zione, e l’art. 240 bis c.p. e il comma 1 quinquies dell’art.
104 disp. att. c.p.p. che prevedono in termini identici l’in-
tervento dei terzi nel giudizio di cognizione.
Per tali ragioni chiede la rimessione alle Sezioni Unite
la decisione sul contrasto interpretativo ai sensi dell’art.
618 comma 2 c.p.p.
3. Il Procuratore generale, in udienza, ha chiesto il ri-
getto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è manifestamente infondato per le seguenti
ragioni.
5. Va premesso che il ricorso per cassazione avverso
le ordinanze emesse in sede di appello contro i provve-
dimenti di sequestro preventivo è proponibile ai sensi del
combinato disposto degli artt. 322 bis e 325 c.p.p. solo per
violazione di legge, e che costituisce di “violazione di leg-
ge”, legittimante il ricorso per cassazione a norma dell’art.
325, comma primo, c.p.p. sia l’omissione assoluta di mo-
tivazione sia la motivazione meramente apparente (sez.
III, n. 28241 del 18 febbraio 2015, P.M. in proc. Baronio e
altro, rv. 264011; sez I, n. 6821 del 31 gennaio 2012 Chiesi,
rv. 252430; sez. un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Fe-
razzi in proc. Bevilacqua, rv. 226710). Nel caso di appello
cautelare, poi, deve rammentarsi che non possono essere
dedotti con l’appello ex art. 322 bis c.p.p. (introdotto con
l’art. 17 D.L.vo 14 gennaio 1991 n. 12), che è mezzo d’impu-
gnazione residuale rispetto al giudizio di riesame, motivi
che avrebbero dovuto essere proposti con tale ultimo mez-
zo. E ciò tanto nel caso che l’istanza ex art. 322 c.p.p. sia
stata avanzata senza successo, quanto nel caso in cui non
sia stata neppure proposta.
6. Così specif‌icato l’ambito del sindacato del giudice di
legittimità in materia cautelare, il ricorso di I. s.p.a. appa-
re manifestamente infondato sotto tutti i prof‌ili devoluti
con i tre motivi di ricorso che, stante la sostanziale omo-
geneità delle censure, possono essere apprezzati congiun-
tamente.
Il ricorrente, attraverso la deduzione della violazione
di legge, come diffusamente articolata, richiede una rivi-
sitazione dell’orientamento giurisprudenziale consolidato
di questa Corte che esclude la legittimazione a richiedere
la restituzione del bene da parte del terzo creditore ipote-
cario durante il giudizio di cognizione, indirizzo giurispru-
denziale seguito dal Tribunale cautelare milanese.
Il percorso interpretativo esposto non è condivisibile
alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale consolidato, non
ritenendovi ragioni per rivisitarlo né per le considerazio-
ni esposte dalla ricorrente, né per effetto della successiva
pronuncia delle S.U. n. 48126/2017 e delle recenti modi-
f‌iche normative citata nel ricorso. Neppure ricorrono i
presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni
Unite ex art. 618 c.p.p.
7. Il Tribunale milanese ha escluso in capo alla società
I. s.p.a., titolare del diritto di credito assistito da ipoteca,
la legittimazione ad agire per chiedere la restituzione nel
processo di cognizione, in quanto la sua posizione giuri-
dica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di
proprietà e il suo diritto di sequela non esclude l’assogget-
tabilità del bene al vincolo, essendo destinato a trovare la
sua soddisfazione solo nella successiva fase della conf‌isca
e non attraverso l’immediata restituzione del bene, come
nel caso del proprietario dello stesso (sez. V, n. 1390 del
27 ottobre 2016, Credito Emiliano spa, rv. 268851; sez. III,
n. 42464 del 10 giugno 2015, Banca Popolare di Marostica,
rv. 265392; sez. II, n. 10471 del 12 febbraio 2014, Italfon-
diario spa, rv. 259346; sez. II, n. 22176 del 12 febbraio 2014,
Deutsche Bank Mutui spa, rv. 259573; sez. III, n. 26145 del
7 marzo 2013, Papini, rv. 255559).
Ora, il ricorrente censura il provvedimento impugnato
e ripropone all’attenzione della corte di legittimità la que-
stione se sia ammissibile per il terzo titolare di un diritto
reale di garanzia sul bene oggetto di sequestro penale,
proporre istanza di revoca del sequestro in via anticipata e
cioè quando è ancora pendente il processo penale, al f‌ine
di avere la possibilità di iniziare o proseguire nell’azione
esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti del de-
bitore senza dover attendere, quindi, l’esito del processo
penale con conseguente tutela in via posticipata.
8. Sotto un primo prof‌ilo il ricorrente censura la de-
cisione del Tribunale in quanto fondata, secondo la pro-
spettazione difensiva, su un’erronea interpretazione della
disposizione di cui all’art. 321 c.p.p. ritenendo che la lo-
cuzione “interessato”, di cui alla citata norma, dovrebbe
essere interpretata nel senso che dovrebbe ricomprendere
anche il terzo titolare di un diritto di credito con garanzia
ipotecaria, il quale sarebbe legittimato a chiedere l’imme-
diata restituzione del bene in via anticipata rispetto alla
fase della conf‌isca.
La tesi difensiva non è per nulla condivisibile e si in-
frange di fronte al chiaro tenore delle successive norme di
legge (art. 322 ter e 325 c.p.p.) di cui si deve tenere conto
nell’interpretazione sistematica delle regole che governa-
no il procedimento incidentale, norme che chiariscono il
portato del riferimento alla persona “interessata” di cui
all’art. 321 c.p.p. e conducono ad escludere che il terzo ti-

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