Corte Di Cassazione Penale Sez. Un., 23 Febbraio 2018, N. 8914 (C.C. 21 Dicembre 2017)

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giur giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2018
LEGITTIMITÀ
3/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
2. L’imputato ha personalmente proposto ricorso per
cassazione avverso la predetta ordinanza, deducendo il
vizio di logicità e di omessa motivazione per vari prof‌ili.
3. Con ordinanza del 2 novembre 2017 la Quinta Sezio-
ne penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, prospet-
tando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in or-
dine all’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto
personalmente dall’imputato ai sensi dell’art. 311 c.p.p.
La Sezione rimettente dubita dell’applicabilità del
combinato disposto dei novellati artt. 571 e 613 c.p.p. nella
parte in cui richiedono la necessaria sottoscrizione dell’at-
to di impugnazione da parte di un difensore abilitato a pa-
trocinare dinanzi alla Corte di cassazione avverso provve-
dimenti emessi in materia di misure cautelari personali.
È privilegiata l’opzione interpretativa per la quale la
regola generale della facoltà per l’imputato di impugnare
personalmente i provvedimenti, così come posta dall’art.
571, comma 1, c.p.p., è stata derogata dal novellato art.
613, comma 1, c.p.p. solo in tema di ricorso per cassazione
avverso le sentenze o i provvedimenti con eff‌icacia def‌i-
nitoria di procedimenti principali ed autonomi, non inve-
ce con riferimento alla materia de libertate, disciplinata
dalla disposizione di cui all’art. 311 c.p.p.
4. Il Primo Presidente, con decreto del 13 novembre
2017, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite e ne ha di-
sposto la trattazione all’odierna udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato
rimesso alle Sezioni Unite è sinteticamente riassumibile
nei termini di seguito indicati: «Se, a seguito delle modif‌i-
che apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt.
571 e 613 c.p.p., con cui si è esclusa la facoltà dell’impu-
tato di proporre personalmente ricorso per cassazione,
permanga la legittimazione di questi a proporre personal-
mente ricorso in materia di misure cauteari personali, ai
sensi dell’art. 311 c.p.p.».
2. Occorre anzitutto esaminare la ratio e la f‌inalità delle
modif‌iche normative operate su alcune disposizioni del co-
dice di rito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. “riforma
Orlando”), là dove ha diversamente regolato la disciplina
del ricorso per cassazione vietando all’imputato la possibili-
tà di provvedere personalmente alla sottoscrizione dell’atto.
L’art. 1, comma 63, della legge sopra citata ha infatti
modif‌icato l’art. 613, comma 1, c.p.p. sopprimendo l’inci-
pit, riferibile al solo imputato, «salvo che la parte non vi
provveda personalmente».
Parallelamente, l’art. 1, comma 54, legge cit. ha inse-
rito, in apertura dell’art. 571, comma 1, c.p.p., la clausola
«salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall’ar-
ticolo 613 comma 1».
Le modif‌iche operate dal legislatore hanno inciso sul
modo e sulle formalità dell’esercizio del diritto di difesa
dinanzi alla Corte di cassazione.
L’originaria formulazione dell’art. 613, comma 1, c.p.p.
prevedeva che il ricorso per cassazione potesse essere pre-
sentato dalla parte personalmente ovvero da un difensore
iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
La novella legislativa n. 103 del 2017 ha invece elimi-
nato la possibilità per la parte di presentare il ricorso per-
sonalmente ed ha quindi stabilito che «l’atto di ricorso, le
memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena
di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale
della Corte di cassazione». Invariato rimane il secondo in-
ciso del primo comma dell’art. 613, secondo cui sono tali
difensori a rappresentare le parti davanti alla Corte.
L’interpolazione del testo dell’art. 613 ha comportato
la necessità di un contestuale intervento sulla collegata
disposizione di cui all’art. 571, comma 1, c.p.p., che disci-
plina in via generale l’impugnazione dell’imputato, attra-
verso l’inserimento della citata clausola di esclusione, il
cui effetto è quello di eliminare, nel solo caso del ricorso
per cassazione, la possibilità per l’imputato di proporre
personalmente l’impugnazione.
Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ri-
corso per cassazione, la legittimazione personale dell’im-
putato a proporle, essendo rimasta immutata, al riguardo,
l’originaria previsione dell’art. 571 c.p.p.
L’attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giu-
stif‌icazione nell’esigenza, generalmente avvertita, di assi-
curare un alto livello di professionalità nell’impostazione
e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per
cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da
una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, ti-
pico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo
la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti
nell’apposito albo speciale, ma formalmente sottoscrit-
ti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo
dell’art. 613, comma 1.
Emerge nitidamente dalla lettura della relazione illustra-
tiva al disegno di legge e dagli atti del dibattito parlamentare
il duplice intento, da un lato, di evitare la proposizione di
ricorsi in larga parte destinati alla declaratoria di inammis-
sibilità per carenza dei necessari requisiti di forma e di con-
tenuto, in ragione della obiettiva incapacità del ricorrente
di individuare i vizi di legittimità del provvedimento impu-
gnato; dall’altro lato, di garantire maggiore eff‌icacia ed eff‌i-
cienza al controllo di legittimità ed alla funzione nomof‌ilat-
tica attribuita alla Corte di cassazione, riducendo il numero
delle sopravvenienze destinate a, quasi certa, declaratoria di
inammissibilità perchè prive dei prescritti requisiti.
3. Secondo l’ordinanza di rimessione la regola della ne-
cessaria assistenza tecnica prevista dall’art. 613, comma 1,
c.p.p. deve intendersi riferita, in ragione della collocazio-
ne di tale disposizione, al ricorso per cassazione avverso
le sentenze o i provvedimenti con eff‌icacia def‌initoria di
procedimenti principali ed autonomi.
Logico corollario di tale assunto ermeneutico è quello
secondo cui il ricorso proposto avverso le ordinanze emes-
se nell’ambito del procedimento cautelare, per sua natu-
ra incidentale e strumentale ad un successivo giudizio di
merito, trova la sua specif‌ica regolamentazione nell’art.
311 c.p.p., il cui testo è rimasto immutato, continuando a
contemplare la facoltà per l’imputato di sottoscrivere per-
sonalmente il ricorso, in sintonia con la regola generale di
cui all’art. 571, comma 1, c.p.p.
stesso attribuito ai fatti concernenti la posizione del coin-
dagato C., stante la sostanziale genericità della denuncia
a carico del G. da parte del c.d. whistleblower Bellezza - in
quanto asseritamente “frutto di deduzioni piuttosto che
di certezze derivanti da cognizioni dirette” - al di là della
questione problematica, risolta in termini divergenti dal
g.i.p. e dal Tribunale, attinente all’utilizzabilità dell’espo-
sto dallo stesso proveniente in forma anonima, in ordine
alla quale si assume che “una lettura garantista del nuovo
sistema di segnalazione anonima degli illeciti” dovrebbe
condurre alla conclusione che la “potenzialità processua-
le” della stessa “deve essere circoscritta a valore di spunto
di un’attività investigativa”. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nessuna delle molteplici doglianze illustrate riveste
reale fondamento, onde il ricorso proposto va disatteso,
con la conseguente statuizione in punto di spese.
2. Va innanzi tutto rigettata l’eccezione d’inutilizzabi-
lità delle risultanze delle intercettazioni in atti, in ordine
alla quale è appena il caso di osservare che essa va ricon-
dotta innanzi tutto alla lettera c) dell’art. 606 c.p.p.
2.1 In relazione al requisito della gravità indiziaria,
del tutto correttamente il Tribunale (omissis) ha va-
lutato l’esposto interno al Reparto servizi di pubblicità
immobiliare dell’Agenzia del Territorio di (omissis) - il
cui autore è stato individuato nel dipendente R. B. e che
il g.i.p. ha considerato alla stregua di un anonimo, salvo
di fatto recuperarne il contenuto attraverso la nota della
Direzione Centrale Audit dell’Agenzia delle Entrate di cui
infra e la successiva informativa di p.g. - come pienamente
utilizzabile ai f‌ini dell’integrazione del requisito medesi-
mo, poiché estraneo alla sfera di operatività dell’art. 203,
così come dell’invocato art. 333 dello stesso codice. Ciò in
quanto come leggesi nel provvedimento impugnato il c.d.
“canale del whistleblowing”, deputato alla segnalazione
all’uff‌icio del Responsabile per la prevenzione della corru-
zione (RPC) di possibili violazioni commesse da colleghi
e di cui si è avvalso il detto B., realizza “un sistema che
garantisce la riservatezza del segnalante nel senso che il
dipendente che utilizza una casella di posta elettronica
interna al f‌ine di segnalare eventuali abusi non ha neces-
sità di f‌irmarsi, ma il soggetto effettua la segnalazione at-
traverso le proprie credenziali ed è quindi individuabile
seppure protetto”.
D’altro canto, la lettura della norma dettata dall’art. 54
bis del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 - nella formulazione
vigente all’epoca dei fatti - offre puntuale conferma dell’e-
sattezza dell’impostazione seguita dai giudici napoletani,
atteso che il secondo comma dell’articolo in questione è
esplicito nel signif‌icare che l’anonimato del denunciante
- che, in realtà, è solo riserbo sulle generalità, salvo ovvia-
mente il consenso dell’interessato alla loro divulgazione -
opera unicamente in ambito disciplinare, essendo peraltro
subordinato al fatto che la contestazione “sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazio-
ne”, giacché, ove detta contestazione si basi, in tutto o in
parte, sulla segnalazione stessa, “l’identità può essere ri-
velata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispen-
sabile per la difesa dell’incolpato”: ne consegue - né po-
trebbe essere diversamente - che, in caso di utilizzo della
segnalazione in ambito penale, non vi è alcuno spazio per
l’anonimato - rectius: per il riserbo sulle generalità - in tal
senso essendo altresì signif‌icativa l’espressa salvezza delle
ordinarie previsioni di legge operata dal comma 1 della
succitata norma, per il caso che la denuncia integri gli
estremi dei reati di calunnia o diffamazione, ovvero anco-
ra sia fonte di responsabilità civile, ai sensi dell’art. 2043
di quel codice. Il chè trova ancor più tangibile riscontro
nella recentissima modif‌ica del detto art. 54 bis di cui alla
legge 30 novembre 2017 n. 179 (pubblicata sulla Gazzet-
ta Uff‌iciale del 14 dicembre 2017), ove, con disciplina più
puntuale, coerentemente alla perseguita f‌inalità di appre-
stare un’eff‌icace tutela del dipendente pubblico che riveli
illeciti, è precisato espressamente che, “Nell’ambito del
procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta
dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329
La prospettazione difensiva va, dunque, senz’altro di-
sattesa, per l’effetto risultando irrilevanti i copiosi richia-
mi alla condivisibile giurisprudenza, anche del Consiglio
di Stato, in tema di anonimato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 23 FEBBRAIO 2018, N. 8914
(C.C. 21 DICEMBRE 2017)
PRES. CANZIO – EST. DE AMICIS – P.M. STABILE (CONF.) – RIC. A.
Cassazione penale y Ricorso y Forma e contenuto y
Modif‌ica apportata dalla L. 23 giugno 2017, n. 103,
agli artt. 571 e 613 c.p.p. y Applicabilità al ricorso
per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedi-
mento y Impugnazione presentata dalla parte per-
sonalmente y Possibilità y Esclusione.
. A seguito della modif‌ica apportata dalla L. 23 giugno
2017, n. 103, agli artt. 571 e 613 c.p.p., il ricorso per
cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non
può essere proposto personalmente dalla parte, ma
deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da
difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassa-
zione. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 571; c.p.p., art. 613; l.
23 giugno 2017, n. 103) (1)
(1) Cfr., per utili riferimenti relativi sia alla nuova che alla previ-
gente normativa, i precedenti citati in motivazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza emessa il 25 luglio 2017 il Tribunale di
(omissis) ha rigettato, in funzione di giudice del riesame,
l’appello proposto dall’imputato M.A. avverso l’ordinanza
del Tribunale di (omissis) che rigettava la richiesta di
revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti
domiciliari.

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