Corte Di Cassazione Penale Sez. Un., 16 Marzo 2018, N. 12213 (Ud. 21 Dicembre 2017

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Arch. nuova proc. pen. 3/2018
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 16 MARZO 2018, N. 12213
(UD. 21 DICEMBRE 2017)
PRES. CANZIO – EST. ANDREAZZA – P.M. BALDI (CONF.) – RIC. Z. ED ALTRO
Difesa e difensori y Di f‌iducia y Nomina y Sostitu-
to processuale del procuratore speciale nominato
dalla persona offesa y Potere di costituzione di par-
te civile y Condizioni y Limiti.
. Il sostituto processuale del difensore al quale soltanto
il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al f‌ine
di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha
facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà
sia stata espressamente conferita nella procura o che
il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 74; c.p.p., art. 76; c.p.p., art.
102; c.p.p., art. 122) (1)
(1) La questione affrontata dalle Sezioni Unite, ossia la legittima-
zione del sostituto processuale del difensore a costituirsi parte civile
nel processo penale o l’esclusione di tale ipotesi, è stata oggetto di
una pluralità di interpretazioni giurisprudenziali nettamente con-
trastanti. Un primo indirizzo escludeva categoricamente tale pos-
sibilità, statuendo che in generale la legitimatio ad processum non
potesse al contempo comportare la facoltà per il difensore di farsi
sostituire in udienza da altro difensore per la costituzione di parte
civile. Tra le tante in tal senso si vedano: Cass. pen., sez. V, 24 mag-
gio 2010, n. 19548, in questa Rivista 2011, 460 e Cass. pen., sez. V,
18 febbraio 2010, n. 6680, ivi 2011, 224.Un secondo orientamento, di
segno opposto, affermava la possibilità per il difensore di nominare
un sostituto: in tal senso, anche se in una posizione peculiare, Cass.
pen., sez. V, 13 aprile 2017, n. 18508, in www.latribunaplus.it, che
specif‌icava, d’altra parte, che il sostituto, nominato ai sensi dell’art.
102 c.p.p., non poteva costituirsi al pari del difensore, ma il suo com-
pito era strettamente limitato al deposito dell’atto di costituzione.
A questi primi due orientamenti, se n’è poi aff‌iancato un terzo, per
così dire, a carattere intermedio; si veda Cass. pen., sez. V, 25 marzo
2005, n. 11954, in questa Rivista 2006, 576, che statuisce che il so-
stituto del difensore non ha il potere di costituirsi parte civile, dato
che la legittimazione di costituzione del difensore, costituisce un
istituto diverso dalla rappresentanza processuale e che il potere, in
base al quale il difensore delega, deve promanare direttamente dal
rappresentato-persona offesa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. G.Z., G.C. e D.Z. hanno proposto ricorso avverso la
sentenza della Corte di appello di (omissis) in data 20
gennaio 2017 che, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di (omissis) in data 6 febbraio 2015, ha assolto
G.Z. dal reato di truffa contestato al capo b) perchè il fatto
non sussiste, rideterminando la pena irrogata per il reato
di cui all’art. 388 c.p. di cui al capo a), e ha nel resto con-
fermato la sentenza di condanna per quest’ultimo reato
nei confronti di G.C. e D.Z.
2. Con un primo motivo i ricorrenti lamentano la vio-
lazione degli artt. 78, 102 e 122 c.p.p. per avere la Corte
territoriale erroneamente ritenuto legittimato il sostituto
processuale del procuratore speciale di parte civile, Avv.
Lunghini, a costituirsi parte civile per conto di M.B. e
E.P.B. in forza della procura speciale a questi rilasciata e
da cui sarebbe discesa anche la facoltà di nominare sosti-
tuti processuali e delegare singoli atti (compreso il depo-
sito della costituzione di parte civile). Rammentano che il
potere di costituirsi parte civile (legitimatio ad causam)
è istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti e che
solo per quest’ultimo l’art. 102 c.p.p. prevede la possibilità
della nomina di un sostituto; né, contrariamente a quanto
sostenuto dalla Corte territoriale, il difetto di legittima-
zione può essere sanato mediante la presenza in udienza
della persona offesa.
3. Con un secondo motivo deducono la violazione degli
artt. 74 e 80 c.p.p. per avere la sentenza impugnata riget-
tato l’appello proposto in ordine alla mancata declaratoria
di estinzione dell’azione civile per intervenuta transazio-
ne stragiudiziale in data 11 marzo 2010.
4. Con un terzo motivo lamentano la violazione dell’art.
124 c.p. laddove la sentenza impugnata ha rigettato il
motivo di appello relativo alla tardività della querela con
riferimento ai fatti del 24 febbraio 2009 in quanto presen-
tata presso la Procura della Repubblica di (omissis) il 23
dicembre 2009, ovvero dieci mesi dopo la stipula del rogito
di compravendita (assertivamente integrante il reato ex
art. 388 c.p.) registrato il 26 febbraio 2009 e trascritto il
27 febbraio 2009 e dunque conoscibile da detta data. In-
fatti, ottenuta la sentenza n. 643 del 2009 in data 14 mag-
gio 2009, ben avrebbe potuto la persona offesa accedere ai
pubblici registri e verif‌icare l’avvenuta compravendita del
24 febbraio 2009.
5. Con un quarto motivo deducono inosservanza ed er-
ronea applicazione della legge penale in relazione all’in-
sussistenza degli elementi costitutivi dell’art. 388, primo
comma, c.p. in particolare con riguardo alla assenza della
natura fraudolenta degli atti con riferimento sia alla com-
pravendita tra D.Z. e G.Z., che venne stipulata in data an-
teriore alla sentenza n. 643 del 2009 e dunque alla notif‌ica
del primo atto di precetto, sia agli ulteriori atti di disposi-
zione addebitati.
6. Con un quinto motivo, inf‌ine, lamentano la contrad-
dittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove,
da un lato, dopo avere precisato che il reato di cui al capo
a) doveva intendersi riferito ai soli fatti commessi nel di-

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