Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 3 Gennaio 2018, N. 107 (C.C. 23 Novembre 2017)
Pagine | 139-140 |
139
giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 3 GENNAIO 2018, N. 107
(C.C. 23 NOVEMBRE 2017)
PRES. PALLA – EST. FIDANZIA – P.M. PERELLI (CONF.) – RIC. P.M. TRIB.
TARANTO IN PROC. BRUNO
Misure di sicurezza y Patrimoniali y Sequestro
preventivo y Confisca y Denaro depositato su conto
corrente bancario y Probabile profitto del reato y
Necessità che risulti provato il nesso tra reato e
somma sequestrata y Esclusione.
. In tema di sequestro preventivo finalizzato alla con-
fisca di somme di danaro depositate in conto corrente
che si assumano costituire profitto di reato, non sussi-
ste, indipendentemente dalla circostanza che trattisi
di confisca obbligatoria o facoltativa, la necessità che
risulti dimostrato un nesso di pertinenzialità tra il re-
ato e la somma sequestrata. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
240; c.p., art. 322 ter) (1)
(1) Recentemente, in senso conforme, si è espressa Cass. pen., sez.
V, 12 maggio 2017, n. 23393, in wwwlatribunaplus.it., che si è uni-
formata a quanto statuito da Cass. pen., sez. un., 21 luglio 2015, n.
31617, in questa Rivista 2016, 398. Cfr. inoltre, in tema di "market
abuse", commesso dai legali rappresentanti di una banca, Cass. pen.,
sez. II, 28 marzo 2014, n. 14600, in Riv. pen. 2014, 1145.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza emessa in data 18 luglio 2017 il Tribuna-
le del Riesame di Taranto ha rigettato l’appello proposto dal
Procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale av-
verso l’ordinanza del 7 giugno 2017, con la quale il G.i.p. non
aveva convalidato il decreto di sequestro emesso d’urgenza
dal P.M. sui conti correnti nella titolarità di Bruno Graziana,
indagata dei delitti di cui agli artt. 81, 494, 624-625 comma
10 n. 2 c.p. 61 nn. 5 e 7 c.p. perchè in più occasioni, al fine di
procurarsi un vantaggio ed un profitto, si era sostituita ille-
gittimamente agli effettivi titolari del deposito di risparmio
presso Poste s.p.a., compilando abusivamente n. 9 moduli di
richieste di prelievo, falsificando la firma degli intestatari
dei libretti di deposito, inducendo in errore l’ente Poste sul-
la legittimità di tali richieste ed appropriandosi con l’uso di
questi mezzi fraudolenti della somma di € 5.000,00.
Va premesso che il G.i.p., dopo aver escluso che, nel
caso di specie, vi fossero i presupposti per l’emissione di
un sequestro a norma dell’art. 321 comma 10 c.p.p. (non
ricorrendo, a suo avviso, le finalità preventive che conno-
tano la norma sopra menzionata), pur ritenendo astratta-
mente configurabile, a norma dell’art. 321 comma 2° c.p.p.,
il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca, ha
valutato che solo in caso di sequestro di denaro (su conto
corrente bancario) finalizzato alla confisca obbligatoria, di
cui all’art. 321 comma 2 bis c.p.p., l’ablazione non sia subor-
dinata alla verifica della provenienza illecita del denaro.
Viceversa, nell’ipotesi di sequestro finalizzato ad una
confisca facoltativa, l’atto ablativo è ammissibile solo se
via sia nesso di pertinenzialità tra il denaro ed il delitto
del quale esso costituisca profitto illecito.
Il Tribunale del Riesame aderiva all’impostazione della
necessaria esistenza comunque, ai fini del sequestro, di un
nesso pertinenziale tra somma di denaro e reato, indipen-
dentemente dalla ricorrenza di una fattispecie suscettibi-
le di condurre alla confisca obbligatoria o facoltativa (non
essendosi soffermato su tale distinzione).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Taranto affidando-
lo ad unico articolato motivo. È stata dedotta violazione
di legge in relazione agli artt. 321 comma 10 e comma 2°
c.p.p. e vizio di motivazione.
Ritiene, in primis, il P.M. che sia stato violato l’art. 321
comma 10 c.p.p., sul rilievo che non era stato riconosciuto
al denaro sequestrato la natura di corpo del reato del fur-
to, la cui libera disponibilità nelle mani dell’indagata era
idonea a frustrare le finalità preventive di cui alla norma
citata.
Era stato violato anche l’art. 321 comma 1 ° c.p.p.,
atteso che l’ordinanza impugnata aveva ritenuto potersi
procedere alla confisca diretta del denaro solo nell’ipote-
si di confisca obbligatoria, richiedendo in caso di confisca
facoltativa la dimostrazione del nesso di pertinenzialità.
Ritiene, invece, il ricorrente che la confisca del dena-
ro sia sempre diretta sia in caso di confisca obbligatoria
che facoltativa, e ciò in relazione alla natura fungibile del
denaro. Eventualmente il concetto di pertinenzialità è ri-
feribile al reato e va inteso come legame tra il reato ed il
denaro da vincolare.
3. Con memoria difensiva del 17 novembre 2017 Bruno
Graziana ha contestato la fondatezza del ricorso per cassa-
zione del pubblica accusa, chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Questo Collegio non condivide affatto l’impostazione
giuridica dell’ordinanza impugnata, che ritiene sempre
necessaria ai fini del sequestro finalizzato alla confisca di
una somma di denaro l’esistenza di un rapporto di perti-
nenzialità tra il denaro sequestrato ed il reato, così rite-
nendo, peraltro, in questi termini assorbita la problemati-
ca della distinzione tra sequestro finalizzato alla confisca
obbligatoria o facoltativa, su cui si era diffusamente sof-
fermato il G.i.p. presso il Tribunale di Taranto.
Deve, infatti, applicarsi al caso di specie, l’insegnamen-
to del Supremo Collegio nella sentenza n. 31617 del 26 giu-
gno 2015 (dep. 21 luglio 2015, Lucci, Rv. 264437), in virtù
della quale qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo
derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca
delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui
il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata
come confisca diretta e, in considerazione della natura del
bene, non necessita della prova del nesso di derivazione
diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazio-
ne ed il reato.
La citata sentenza delle S.U. si era occupata di una fat-
tispecie in cui i giudici dell’appello avevano disposto, ai
sensi dell’art. 240, secondo comma, e 322-ter c.p., la confi-
sca delle somme già in precedenza sottoposte a sequestro
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA