Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 16 Gennaio 2018, N. 1731 (Ud. 21 Dicembre 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2018
LEGITTIMITÀ
La Corte d’assise ha pertanto errato nell’omettere l’ac-
quisizione del fascicolo di estradizione, onde verif‌icare la
fondatezza dell’assunto che in esso fosse contenuta la ri-
chiesta spagnola di assicurazione in ordine alla mancata
irrogazione della pena perpetua, nonché il corrispondente
riscontro da parte italiana, idonei ad integrare la condizio-
ne stabilita dall’art. 720 comma 4 c.p.p.
13. Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza
impugnata, con rinvio per nuovo esame al giudice che l’ha
pronunciata, il quale, in diversa composizione, provvederà
ad integrare opportunamente l’istruttoria e, se del caso,
a rideterminare la pena in linea con i principi di diritto
sopra enunciati. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 16 GENNAIO 2018, N. 1731
(UD. 21 DICEMBRE 2017)
PRES. GALLO – EST. RECCHIONE – P.M. FILIPPI (DIFF.) – RIC. COLELLA
Prova penale y Acquisizione y Ammissione di nuo-
ve prove y Dichiarazioni rese da un assicurato di
una compagnia assicurativa ad un investigatore
privato y Nei confronti del quale sia instaurato pro-
cedimento penale per il reato di cui all’art. 642 c.p.
y Utilizzabilità della confessione ai sensi dell’art.
391 nonies c.p.p. y Ammissibilità.
. Non rientrano nelle previsioni di cui all’art. 391 no-
nies c.p.p., che disciplina l’attività investigativa pre-
ventiva, e sono quindi utilizzabili in sede processuale,
secondo le regole che governano il mezzo di prova che
le immette nel processo, le dichiarazioni che all’inve-
stigatore privato nominato da una compagnia assicura-
trice siano state rese dall’assicurato, nei confronti del
quale sia stato poi instaurato procedimento penale per
il reato di cui all’art. 642 c.p. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 192; c.p.p., art. 391; c.p., art. 642) (1)
(1) Sulla confessione stragiudiziale dell’imputato e sul suo valore
probatorio si vedano Cass. pen., sez. II, 21 settembre 2015, n. 38149,
in www.latribunplus.it e Cass. pen., sez. I, 4 maggio 2011, n. 17240,
in questa Rivista 2012, 571.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Milano confermava la con-
danna dell’imputato alla pena di mesi quattro di reclusio-
ne per il reato previsto dall’art. 642 c.p.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassa-
zione il difensore dell’imputato che deduceva: (Omissis)
2.3. vizio di legge e di motivazione: per l’accertamento
di responsabilità sarebbero state utilizzate le dichiarazio-
ni rese dall’imputato all’investigatore privato che le aveva
raccolte nell’ambito di una attività investigativa difensiva
di tipo “preventivo”, senza il rispetto delle regole codici-
stiche; segnatamente: si deduceva che non vi era traccia
di alcun incarico conferito ad un difensore, l’unico che
avrebbe potuto delegare l’investigatore privato a svolgere
gli accertamenti e che non sarebbero stati somministrati
gli avvisi ex art. 391 bis comma 3 c.p.p.; (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
1.3. Anche il motivo di ricorso che deduce l’inutilizzabi-
lità delle dichiarazioni rese dall’imputato all’investigatore
delegato dalla assicurazione è manifestamente infondato.
Invero l’attivazione dello statuto codicistico previsto
per la regolazione delle attività di investigazione difensiva
preventiva (art. 391 nonies e 377 bis c.p.p.) dipende in-
tegralmente dalla volontà del soggetto di farsi essendo la
stessa del tutto facoltativa.
Nel caso di specie la assicurazione non intendeva affat-
to attivare le investigazioni difensive preventive previste
dall’art. 391 nonies c.p.p., ma semplicemente chiarire, at-
traverso l’approfondimento tecnico delegato, la apparente
(nelle prime fasi della verif‌ica) incompatibilità tra i danni
patiti e la dinamica del sinistro denunciata.
Tale approfondimento, peraltro, si è svolto prima dell’i-
scrizione della notizia di reato, sicché le dichiarazioni rese
dal Colella in quella sede non dovevano essere assunte con
modalità garantite.
Sul punto la Corte territoriale ha correttamente richia-
mato la decisione della cassazione secondo cui le dichia-
razioni rilasciate all’investigatore privato incaricato dalla
compagnia assicuratrice sono utilizzabili, non trattan-
dosi di dichiarazioni assunte dal difensore dell’indagato
nell’ambito di attività d’investigazione difensiva, e non
trovando, pertanto, in relazione ad esse applicazione la
disciplina prevista dall’art. 391 bis c.p.p. (Cass. n. 14608
del 2010, non massimata).
Tali dichiarazioni, nel caso di specie, devono, piuttosto,
essere inquadrate come confessione stragiudiziale, sicché
assumono valore probatorio secondo le regole del mezzo di
prova che la immette nel processo (Cass. sez. II, n. 38149
del 18 giugno 2015 - dep. 21 settembre 2015, Russo e al-
tri, Rv. 264972; Cass. sez. I, n. 17240 del 2 febbraio 2011
- dep. 4 maggio 2011, Consolo e altri, Rv. 249960), ovvero,
nel caso in esame, attraverso la valutazione degli appro-
fondimenti tecnici sulla dinamica del sinistro entrati nel
processo attraverso la acquisizione della relazione tecnica
delegata dalla assicurazione alla società D.T. Gest s.r.l.
1.4. Può pertanto essere affermato che il ricorso alla at-
tività di investigazione preventiva prevista dall’art. 391 no-
nies c.p.p., cui consegue l’attivazione del relativo statuto
processuale, è del tutto facoltativa e che il conferimento
dell’incarico di analizzare la dinamica del sinistro da par-
te della compagnia assicuratrice all’investigatore privato
non soggiace a tale regime.
Si ribadisce inoltre che le dichiarazioni eventualmen-
te rese dalla persona che assumerà la veste di indagato
all’investigatore delegato non devono essere garantite dalla
somministrazione degli avvisi, conf‌igurandosi come dichia-
razioni extraprocedimentali, sempre utilizzabili in sede pro-
cessaule, sebbene valutabili secondo le regole che governa-
no il mezzo di prova che le immette nel processo. (Omissis)

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