Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 25 Ottobre 2017, N. 49054 (Ud. 23 Giugno 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2018
LEGITTIMITÀ
ha motivatamente argomentato il proprio convincimento
circa la responsabilità dell’imputato, alla luce cioè di ele-
menti probatori quasi ignorati dal primo giudice ed ingiu-
stif‌icatamente relegati ai margini del compendio valutati-
vo, mediante la mera indicazione della data e del numero
della intercettazione in nota, la selezione parziale del
relativo contenuto ed in forza di una lettura frazionata e
come tale ritenuta incoerente rispetto al signif‌icato com-
plessivo delle conversazioni intercettate (pag. 8 sent.).
Coerentemente con tale premessa, la Corte territoriale
ha riportato consistenti brani di quelle conversazioni, soven-
te di chiaro tenore letterale (pagg. 9-13 sent.), concludendo
per l’intervenuta conclusione di un accordo corruttivo tra
l’imputato Bertolini ed il pubblico uff‌iciale, dr. Tripaldi, suf-
f‌iciente in sé per fondare la responsabilità del privato come
concorrente nel delitto di corruzione (artt. 319, 321 c.p.)
In questa operazione di recupero e valorizzazione del
materiale probatorio fondato sulle captazioni foniche, le
prove dichiarative rivestono una valenza marginale ovvero
non decisiva e quando richiamate (le testimonianze rese
dai dipendenti dell’imputato, pag. 12 sent.), lo sono in rela-
zione ad un apprezzamento del tutto sovrapponibile a quel-
lo operato dal primo giudice e mai posto in discussione.
I giudici d’appello, del resto, hanno avuto ben chiaro il
senso dell’operazione ermeneutica compiuta, respingendo
in maniera argomentata la richiesta di rinnovazione parziale
dell’istruttoria (art. 603 c.p.p.) avanzata dalla difesa dell’im-
putato con riferimento all’audizione del pubblico uff‌iciale
separatamente giudicato, ritenuta superf‌lua attesa “la suff‌i-
cienza della pluralità degli univoci elementi di fatto a carico
dell’imputato, come sopra evidenziati” (pag. 13 sent.).
Una volta proceduto a così radicale selezione, orga-
nizzazione e valorizzazione del materiale probatorio non
dichiarativo, appare persino ingeneroso, seppur compren-
sibile dal punto di vista del ricorrente, accusare la Corte
d’appello di essere venuta meno all’obbligo di articolare
una motivazione cd. rafforzata o per meglio dire adeguata,
atteso che l’assolvimento di tale obbligo deve ritenersi sus-
sistente in re ipsa nell’operazione sopra esposta. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 25 OTTOBRE 2017, N. 49054
(UD. 23 GIUGNO 2017)
PRES. CONTI – EST. MOGINI – P.M. LOY (CONF.) – RIC. SPADARO
Sentenza penale y Relazione tra la sentenza e l’ac-
cusa contestata y Attribuzione di una diversa quali-
f‌icazione giuridica al fatto contestato all’imputato
y Condizioni y Garanzia del contraddittorio y Neces-
sità y Fattispecie in tema di concussione commessa
da pubblico uff‌iciale riqualif‌icata ai sensi dell’art.
319 quater c.p.
. In tema di correlazione tra accusa e sentenza, perché
risulti osservato il principio affermato dalla Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo con la sentenza 11 dicembre
2007, Drassich c. Italia, occorre soltanto che la riquali-
f‌icazione giuridica del fatto, quando operata dalla cor-
te di cassazione, non avvenga “ a sorpresa”, determi-
nando conseguenze negative dell’imputato il quale, per
la prima volta, e senza mai avere avuto la possibilità
di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto
storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi
elementi essenziali e ad una sua diversa e nuova def‌ini-
zione giuridica, rispetto a quanto descritto, in punto di
fatto e di diritto, nell’imputazione, della quale pertanto
tali sviluppi rappresentino un’evoluzione inaspettata
e sottratta al contraddittorio; condizione, questa, che
non si verif‌ica, per un verso, quando la difesa abbia avu-
to nella fase di merito la possibilità comunque di inter-
loquire in ordine al contenuto dell’imputazione, anche
attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione avver-
so la sentenza di primo grado in cui viene operata la di-
versa qualif‌icazione giuridica del fatto; per altro verso
quando la diversa qualif‌icazione giuridica appare come
uno dei naturali e "non sorprendenti" epiloghi decisori
del giudizio (di merito o di legittimità), stante la ricon-
ducibilità del fatto storico, di cui sia stata dimostrata
la sussistenza all’esito del processo e rispetto al quale
sia stato consentito all’imputato o al suo difensore l’ef-
fettivo esercizio del diritto di difesa, ad una limitatissi-
ma gamma di previsioni normative alternative, per cui,
ricostruito il fatto in maniera conforme alla contesta-
zione, l’eventuale esclusione dell’una comporti, inevi-
tabilmente, l’applicazione dell’altra. (In applicazione
di tali principi, la Corte di cassazione, in un caso in cui
era stato originariamente contestato all’imputato il re-
ato di cui all’art. 317 c.p., poi derubricato, in primo e
secondo grado, in quello di cui all’art. 319 quater c.p.,
ha ripristinato “ex off‌icio” la originaria qualif‌icazione
del fatto, non senza mettere in luce, peraltro, che an-
che nel giudizio di legittimità tale possibilità era stata
espressamente rappresentata al difensore dell’imputa-
to allorchè era stato appositamente disposto un rinvio
dell’udienza di trattazione ed osservando in aggiunta
che, attesa la natura tecnica del suddetto giudizio, è
suff‌iciente che l’eventualità di una diversa qualif‌icazio-
ne del fatto venga resa nota al solo difensore). (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 317; c.p., art. 319 quater; c.p.p., art.
516; c.p.p., art. 521) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2013,
n. 7984, in questa Rivista 2013, 307 e Cass. pen., sez. I, 11 maggio
2011, ivi 2011, 429. Nello stesso senso si veda anche Cass. pen., sez.
VI, 28 maggio 2010, n. 20500, ivi 2011, 480.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Spadaro Salvatore ricorre per mezzo del proprio
difensore di f‌iducia avverso la sentenza in epigrafe, con
la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la
sentenza del Tribunale di Ragusa in data 16 gennaio 2015
che ha condannato il ricorrente per il reato a lui ascritto,
riqualif‌icata ai sensi dell’art. 319 quater c.p. l’originaria
contestazione del delitto di concussione di cui all’art. 317
c.p., per avere dal 2006 al marzo 2010, con più azioni esecu-
tive di un medesimo disegno criminoso, abusando della sua

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