Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 2 Novembre 2017, N. 50080 (Ud. 14 Settembre 2017)

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giur
1/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
Onde contemperare, come accennato, il rigore di un
siffatto principio tale che, se applicato in condizioni di
stretto automatismo normativo, esso comporterebbe la
sostanziale imprescrittibilità di tutti i reati - con la esi-
genza del soggetto indagato (ovvero imputato) il quale,
diversamente, vedrebbe, di fatto, costantemente riprende-
re ab initio il decorso del termine prescrizionale, con la
sostanziale cancellazione pratica delle conseguenze della
prescrizione, il legislatore ha posto un limite massimo di
durata del termine per la prescrizione successivamente
all’intervento di fattori interruttivi del suo corso.
Durata successiva all’intervento di tali fattori che è,
peraltro, diversamente modulata in ragione della presen-
za o meno di elementi che possano giustif‌icare - stante la
gravità dell’allarme sociale derivante dalla commissione
del reato da parte di soggetti aventi determinate caratteri-
stiche - la diversa permanenza dell’interesse pubblico alla
repressione del reato.
Sicché, per ciò che ora interessa - mentre nel caso or-
dinario siffatta permanenza non può prolungarsi oltre un
termine pari a quello f‌isiologico, maggiorato di un quarto
- ove il delitto sia stato commesso da soggetto cui è stata
contestata e ritenuta la recidiva, tale interesse alla re-
pressione del reato, stante, appunto, il maggiore allarme
sociale che questo caso desta nei cittadini apparendo che
il delitto sia stato commesso da chi già abbia dimostra-
to una certa propensione a delinquere, ed ancor più ove
questa propensione sia altresì caratterizzata dalla speci-
f‌icità ovvero dalla presenza di un altro almeno dei fattori
di cui al comma secondo dell’art. 99 c.p., la durata della
fase prescrizionale successiva all’intervento di uno o più
fattori interruttivi si può dilatare f‌ino a comportare il pro-
lungamento del complessivo periodo di ulteriore margine
pari, con riferimento al caso che ora interessa, anche ai
due terzi del termine f‌isiologico.
La autonomia concettuale della previsione normativa
di cui al comma secondo dell’art. 161 c.p., rispetto a quella
contenuta nell’art. 157, comma secondo c.p., emerge chia-
ramente ove si consideri che la dilatazione del termine
massimo di prescrizione in presenza di fattori interruttivi,
addirittura con il raddoppiamento di detto termine, è de-
terminata non soltanto dalla ricorrenza della condizione
di recidiva in capo all’agente, ma anche dalla ipotesi di
dichiarazione relativa a costui di professionalità nel reato
di cui all’art. 105, c.p.
Infatti tale dichiarazione, essendo successiva alla di-
chiarazione di abitualità nel reato, ivi compresa la abitua-
lità nelle contravvenzioni, può, in linea di principio, anche
prescindere dallo status di recidivo, essendo tale status ne-
cessariamente connesso alla pregressa commissione di de-
litti (peraltro non colposi) e non anche di contravvenzioni.
La dimostrata diversità delle rationes che sovraintendono
alle diverse disposizioni di cui agli artt. 157, comma secondo,
e 161, comma secondo, c.p. ben consentono, senza che sia in
alcun modo vulnerato il principio del ne bis in idem sostan-
ziale, la concorrente applicazione di essere, così come fatto
dalla Corte di appello di Venezia nel caso ora in esame.
Per effetto di tale concorrente applicazione - la quale
ha comportato la dilatazione dei tempi di prescrizione del
reato commesso dall’odierno ricorrente sino alla comples-
siva durata di 16 anni ed 8 mesi - il reato, commesso dal
ricorrente in data 31 dicembre 2003, si sarebbe prescritto
solo il prossimo 31 agosto 2020.
Né sostanzialmente a diversa conclusione, mette conto
precisare, si giungerebbe ove allo stesso reato si applicas-
se, in quanto più favorevole, come peraltro segnalato dalla
stessa Corte lagunare, il regime prescrizionale previgente
alla entrata in vigore della legge n. 252 del 2005.
Infatti in tal caso detto termine avrebbe avuto la du-
rata di 15 anni, andando, pertanto, a scadere solo il 31
dicembre 2018.
Conclusivamente, il ricorso di Zandomeneghi Angioli-
no, per le ragioni sopra esposte, deve essere respinto ed il
ricorrente deve essere condannato, visto l’art. 616 c.p.p., al
pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 2 NOVEMBRE 2017, N. 50080
(UD. 14 SETTEMBRE 2017)
PRES. BRUNO – EST. ZAZA – P.M. FILIPPI (DIFF.) – RIC. MASSA ED ALTRI
Atti preliminari al dibattimento y Decreto di ci-
tazione y Notif‌icazione y Effettuata con il rito de-
gli irreperibili y All’esito dell’udienza preliminare y
Conseguenze y Nullità assoluta.
. Dà luogo a nullità assoluta, e non a nullità relativa
o a regime c.d. intermedio, la notif‌ica con il rito degli
irreperibili del decreto che dispone il giudizio quando
esso sia stato emesso all’esito dell’udienza preliminare
e la detta notif‌ica sia stata disposta sulla sola base del
decreto di irreperibilità a suo tempo emesso dal pub-
blico ministero ai f‌ini della notif‌ica dell’avviso di con-
clusione delle indagini. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 159;
c.p.p., art. 160; c.p.p., art. 415 bis) (1)
(1) Diversamente si esprimeva Cass. pen., sez. un., 20 giugno 2012, n.
24527, in questa Rivista 2013, 702, nel senso che “Il decreto di irrepe-
ribilità emesso dal P.M. ai f‌ini della notif‌ica dell’avviso di conclusione
delle indagini preliminari è eff‌icace anche ai f‌ini della notif‌ica del
decreto di citazione a giudizio”, precisando, peraltro, come diversa so-
luzione dovesse essere adottata laddove il pubblico ministero, succes-
sivamente alla notif‌ica dell’avviso di conclusione delle indagini preli-
minari, avesse svolto ulteriori attività di indagine. Sull’argomento si
veda inoltre Cass. pen., sez. II, 23 maggio 2006, n. 17999, ivi 2007, 513.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Claudio Marcello Massa, Stefano Felicori e Giulio
Maione ricorrono avverso la sentenza del 31 marzo 2016
con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale rifor-
ma della sentenza del Tribunale di Milano del 30 ottobre
2012, confermava l’affermazione di responsabilità degli
imputati per il reato di bancarotta fraudolenta patrimo-
niale e documentale, commesso dal Massa quale ammi-
nistratore di fatto e dal Felicori e dal Maione quali am-

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