Corte di Cassazione Penale sez. II, 2 luglio 2015, n. 28067 (ud. 26 marzo 2015)

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giur
5/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
4.2. - Non hanno costituito oggetto di esame da parte
della Corte d’appello né la questione dell’esistenza o non,
nel caso di specie, di una deroga convenzionale alla disci-
plina legale, e quindi anche alla c.d. presunzione di pro-
prietà comune, sancita dall’art. 1117 c.c., né la questione
della destinazione effettiva del bene, con le necessarie
implicazioni, in termini di accertamento di fatto (l’ascen-
sore, come le scale, serve a raggiungere parti dell’edif‌icio
che possono essere comuni in proprietà individuale), e
la sentenza d’appello non è censurata per omesso esame
delle predette questioni.
4.3. - In questa prospettiva si deve leggere il richiamo
conclusivo operato dal giudice d’appello alla sentenza di
questa Corte n. 4975 [rectius n. 5975] del 2004, in tema di
criteri di riparto delle spese riguardanti la manutenzione,
ricostruzione e installazione dell’ascensore.
4.3.1. - La pronuncia citata, dopo aver ribadito che la
disciplina contenuta negli artt. 1123-1125 c.c., sul riparto
delle spese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di deroga
con atto negoziale, e, quindi, anche con il regolamento
condominiale che abbia natura contrattuale, ha afferma-
to che “deve ritenersi legittima non solo una convenzione
che ripartisca tali spese tra i condomini in misura diversa
da quella legale, ma anche quella che preveda l’esenzio-
ne totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbli-
go di partecipare alle spese medesime. In quest’ultima
ipotesi, nel caso cioè in cui una clausola del regolamento
condominiale stabilisca in favore di taluni condomini l’e-
senzione totale dall’onere di contribuire a qualsiasi tipo
di spese (comprese quelle di conservazione), in ordine a
una determinata cosa comune (come ad es. l’ascensore),
si ha il superamento nei riguardi della suddetta categoria
di condomini della presunzione di comproprietà su quella
parte del fabbricato”.
4.3.2. - In assenza di siffatta previsione contrattuale,
la proprietà comune del bene impone la partecipazione
di tutti i condomini alle decisioni che concernono detto
bene.
5. - Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricor-
renti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come
in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 2 LUGLIO 2015, N. 28067
(UD. 26 MARZO 2015)
PRES. ESPOSITO – EST. VERGA – P.M. ISSA (DIFF.) – RIC. P.M. IN PROC. A. ED
ALTRA
Reato y Cause di giustif‌icazione y Stato di necessità
y Occupazione permanente di immobile y Condizio-
ne di diff‌icoltà economica y Scriminante y Conf‌igu-
rabilità y Esclusione.
. Una condizione di diff‌icoltà economica non può legit-
timare, ai sensi dell’art. 54 c.p., l’occupazione perma-
nente di un immobile per risolvere, in modo surrettizio,
un’esigenza abitativa. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 54; c.p.,
art. 633) (1)
(1) Nel senso che lo stato di necessità, nella specif‌ica e limitata ipo-
tesi dell’occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un
pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di
trovare un alloggio al f‌ine di risolvere, in via def‌initiva, la propria esi-
genza abitativa, v. Cass. pen., sez. II, 3 maggio 2013, n. 19147 e Cass.
pen., sez. II, 15 ottobre 2014, n. 43078, entrambe in Ius&Lex dvd n.
2/2015, ed. La Tribuna. E ancora, Cass. pen., sez. II, 1 febbraio 2012,
n. 4292, in Riv. pen. 2012, 522.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte d’appello di Caltanisetta avver-
so la sentenza del Giudice di pace di Gela che ha assolto
A. G. e S. L. dal reato di occupazione abusiva di un alloggio
di proprietà della società Ferrovie dello Stato sulla base
della ritenuta sussistenza della scriminante di cui all’ar-
ticolo 54 codice penale senza fornire alcuna indicazione
degli elementi ed argomenti posti a sostegno della sussi-
stenza di detta scriminante.
Il ricorso è fondato.
Il giudice di primo grado ha ritenuto certa l’occupa-
zione dell’appartamento, ma altrettanto certo lo stato di
necessità dei coniugi, costretti all’occupazione abusiva
perché entrambi disoccupati e preoccupati di dare un tet-
to ai f‌igli minori.
La sentenza sul punto è sicuramente apodittica, con-
siderato anche che la giurisprudenza di questa Corte - in
particolare la sentenza di questa Sezione n. 19147 del
2013 Rv. 255412 - ha avuto modo di affermare che il detta-
to dell’art. 54 c.p., che presuppone l’attualità del pericolo
richiede che, nel momento in cui l’agente agisce contra
ius - al f‌ine di evitare "un danno grave alla persona - il pe-
ricolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto
nel tempo e nello spazio (Cass. 3310/1981 Rv 148374). Non
può infatti parlarsi di attualità del pericolo in tutte quelle
situazioni non contingenti, caratterizzate da una sorta di
cronicità essendo destinate a protrarsi nel tempo, quale
appunto l’esigenza di una soluzione abitativa. Infatti, ove,
nelle suddette situazioni, si ritenesse la conf‌igurabilità
dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione in-
terpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe
una inammissibile sostituzione del requisito dell’attualità
del pericolo con quello della permanenza, alterando così
Il signif‌icato e la ratio della norma che, essendo di natu-
ra eccezionale, necessariamente va Interpretata in senso
stretto. Invero, il pericolo non sarebbe più attuale (rec-
tius: imminente) bensì permanente proprio perché l’esi-
genza abitativa - ove non sia transeunte e derivante dalla
stretta ed immediata necessità "di salvare sè od altri dal
pericolo attuale di un danno grave alla persona" è neces-
sariamente destinata a prolungarsi nel tempo.
Va, poi, osservato che, venendo in rilievo il diritto di
proprietà, un’interpretazione costituzionalmente orienta-
ta dell’art. 54 c.p., alla luce dell’art. 42 Cost., non può che
pervenire ad una nozione che concili l’attualità del pericolo
con l’esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo che

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