Corte di Cassazione Penale sez. IV, 30 marzo 2018, n. 14649 (ud. 21 febbraio 2018)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2019
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 30 MARZO 2018, N. 14649
(UD. 21 FEBBRAIO 2018)
PRES. DI SALVO – EST. BRUNO – P.M. ANGELILLIS (DIFF.) – RIC. L.
Appello penale y Dibattimento y Rinnovazione
dell’istruzione y "Reformatio in peius" di una sen-
tenza di assoluzione y Diverso apprezzamento di
consulenze e perizie y Art. 6 Convenzione E.D.U.
y Riascolto dei periti e dei consulenti nel giudizio
d’appello y Necessità.
. Il giudice d’appello, per rifomare in peius una senten-
za assolutoria, non può basarsi sulla mera rivalutazione
delle perizie e delle consulenze in atti, ma deve pro-
cedere al riascolto degli autori dei predetti elaborati
già sentiti nel dibattimento di primo grado, altrimenti
determinandosi una violazione del principio del giusto
processo ai sensi dell’art. 6 CEDU, così come interpre-
tato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. (Fatti-
specie in tema di colpa stradale nella quale la Corte
d’appello si era discostata dagli esiti decisivi dell’ela-
borato e dell’esame peritale svolto in primo grado) .
(c.p.p., art. 391 bis; c.p.p., art. 391 sexies; c.p.p., art.
468; c.p.p., art. 501; att. c.p.p., art. 149; l. 4 agosto 1955,
n. 848, art. 6) (1)
(1) In termini, v. Cass. pen., sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 6366, in
www.latribunaplus.it. Cfr. Cass. pen., sez. III, 28 dicembre 2017, n.
57863, ibidem, secondo cui in caso di riforma in appello della senten-
za di assoluzione, non sussiste l’obbligo per il giudice di procedere
alla rinnovazione dibattimentale della dichiarazione resa dal perito
o dal consulente tecnico, non trattandosi di una prova dichiarativa
decisiva assimilabile a quella del testimone. In tema di riforma in
appello di sentenza assolutoria, utili ragguagli si rinvengono anche
in Cass. pen., sez. un., 14 aprile 2017, n. 18620, in Riv. pen. 2017,
867, con nota di CARLO MORSELLI, Prova dichiarativa e giudizio
abbreviato, e in Cass. pen., sez. un., 6 luglio 2016, n. 27620, in www.
latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa in data 8 marzo 2011, il G.i.p.
presso il Tribunale di Parma, in seguito a giudizio abbre-
viato, assolveva L.A. dal reato di omicidio colposo con vio-
lazione delle norme in materia di circolazione stradale,
commesso in danno di G.M., perché il fatto non costitu-
isce reato. Il L. era accusato di avere cagionato la morte
del G. con le seguenti modalità: viaggiando a bordo della
propria vettura, giunto in prossimità di una curva senza
visuale libera, con notevole pendenza, circolando senza
tenere strettamente la destra, collideva con il motovei-
colo condotto dal G. che proveniva dall’opposta direzione
di marcia, senza tenere a sua volta la destra. Per effetto
dell’urto, il G. riportava gravi lesioni che ne determina-
vano la morte a distanza di poche ore. Il giudice osser-
vava che, dall’elaborato peritale redatto dall’Ing. M.A. era
emerso che nessuno dei mezzi coinvolti viaggiava tenendo
la destra e che il ciclomotore era uscito dalla curva con
un’ampia traiettoria, per mantenere costante la propria
velocità. Secondo l’esperto, anche se il L. avesse tenuto
la destra, la collisione si sarebbe egualmente verif‌icata
ed avrebbe interessato la parte posteriore del motociclo.
Il perito ipotizzava inoltre che alla caduta a terra del G.
potesse seguire il rotolamento del corpo del motociclista
sotto le ruote della vettura del L., con conseguente schiac-
ciamento del corpo.
Il G.i.p., all’esito del giudizio e sulla base della consu-
lenza espletata, riteneva che, se anche il L. avesse ottem-
perato alla regola di cautela violata, l’infortunio si sarebbe
egualmente verif‌icato.
Pertanto, riteneva di assolvere l’imputato perché il
fatto non costituisce reato. La pronuncia veniva impu-
gnata dal P.M. e dalla parte civile. All’esito del giudizio
di secondo grado, la Corte d’appello di Bologna ribaltava
il verdetto assolutorio e, in riforma della sentenza impu-
gnata dichiarava L. responsabile del reato a lui ascritto e,
concesse le circostanze attenuanti generiche, equivalenti
alla contestata aggravante, quantif‌icato nel 50% il concor-
so di colpa della persona offesa, lo condannava alla pena
di mesi otto di reclusione, pena sospesa. Condannava
l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte
civile da liquidarsi in separato giudizio, assegnandole una
provvisionale di Euro 50.000,00. Applicava la sanzione am-
ministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per mesi otto.
2. Avverso la sentenza di condanna, proponeva ricorso
per Cassazione L.A., a mezzo del difensore, deducendo i
seguenti motivo.
Primo motivo: vizio di motivazione ai sensi dell’art.
606 lett. e), c.p.p., per mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della sentenza di appello. Affermava
il difensore che il giudice di primo grado era pervenuto
ad una sentenza assolutoria sulla base delle valutazioni
e dei rilievi operati dal consulente tecnico il quale aveva
sostenuto che, se anche l’imputato avesse mantenuto la
destra, in considerazione della traiettoria del motoveico-
lo, l’impatto si sarebbe egualmente verif‌icato. Ciò portava
ad escludere il nesso di causalità tra l’evento e la con-
dotta non corretta del L.. La Corte di appello di Bologna,
al contrario, perveniva ad una soluzione diametralmente
opposta. Ciò sulla base del fatto che l’urto avvenne tra
la parte frontale dell’auto ed il corpo della vittima. Se il
ricorrente avesse mantenuto la destra, l’urto sarebbe av-
venuto tra il ciclomotore e la f‌iancata dell’auto. Tali affer-
mazioni contraddicendo completamente la ricostruzione
operata dal primo giudice, necessitavano di un’accurata
motivazione che non sarebbe stata fornita dal giudice
d’appello. Gli elementi ritenuti dalla Corte territoriale
contrasterebbero irrimediabilmente con gli esiti della
consulenza. Invero, non risulta dalla perizia che l’urto sia
avvenuto tra il corpo del giovane e la parte frontale della
vettura. Al contrario, nella relazione, viene graf‌icamente
riportata la posizione dei veicoli al momento dell’urto che
risulta diversa da quella sostenuta dalla Corte territoria-
le. Dalla rappresentazione graf‌ica fornita dal consulente
si desume che, anche se la vettura avesse mantenuto
strettamente la propria destra, sarebbe stata comunque
investita dal ciclomotore.

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