Corte di Cassazione Penale sez. IV, 7 novembre 2018, n. 50325 (C.C. 10 ottobre 2018)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2019
LEGITTIMITÀ
data della domanda perché l’obbligazione, originariamente
di valore e indivisibile, si era trasformata in obbligazione
di valuta e divisibile con la liquidazione giudiziale ed era
un’obbligazione parziaria. Il motivo è infondato perché, se
è vero che la liquidazione trasforma il debito di valore in
debito di valuta, la liquidazione giudiziale si ha soltanto
con la sentenza, che nella specie è successiva al periodo
per il quale si contestano gli interessi (il periodo, cioè, tra
la data del contratto - rectius, del fallimento - e la data
della domanda). Dunque in quel periodo il debito era di
valore (e il riconoscimento degli interessi, da parte del Tri-
bunale, può essere inteso come una forma di attualizzazio-
ne del valore stesso, tenuto conto che era stato utilizzato
come parametro il prezzo di vendita). Con il terzo motivo
è stata denunziata violazione e falsa applicazione del com-
binato disposto degli artt. 1314-1316-752-1292-1295-1224
c.c., in relazione agli artt. 1310-2946 c.c., deducendo che in
favore del ricorrente M.F. era maturata la prescrizione de-
cennale (tra la data della vendita e quella della chiamata
in causa della sua dante causa Luc.M. erano trascorsi ol-
tre dieci anni) e l’atto interruttivo costituito dalla notif‌ica
della citazione al coerede L.M. non aveva esteso la sua ef-
f‌icacia anche a Luc., non essendo quest’ultima obbligata in
solido (art. 1310, primo comma, c.c.), bensì titolare di una
obbligazione parziaria, in quanto coerede, ex art. 754 c.c.
Il motivo è inammissibile. È incontestato che la condanna
sia stata pronunciata a titolo di risarcimento del danno
per inadempimento dell’obbligazione restitutoria, divenu-
ta impossibile; tuttavia dal ricorso non si evince quando si
è verif‌icata questa impossibilità (e dunque la conversione
dell’obbligazione restitutoria, unitaria, in obbligazione ri-
sarcitoria) pur trattandosi di un dato essenziale, perché
se alla data dell’apertura della successione la restituzione
fosse stata ancora possibile, i coeredi L., Lu. e Luc.M. sa-
rebbero stati titolari di una obbligazione restitutoria uni-
taria, di guisa che l’effetto interruttivo della prescrizione
costituito dalla citazione in giudizio di L.M., si estendeva
anche ai coeredi, ai sensi dell’art. 1310 c.c. Ne consegue
che il ricorso, limitatamente alla doglianza in questione,
è generico. Le spese seguono la soccombenza dei ricor-
renti nei confronti del fallimento controricorrente e vanno
compensate nei rapporti tra ricorrenti e l’Amministrazione
dello Stato nei cui confronti non è stata proposta alcuna
domanda. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 7 NOVEMBRE 2018, N. 50325
(C.C. 10 OTTOBRE 2018)
PRES. IZZO – EST. FERRANTI – P.M. X (CONF.) – RIC. K.
Omicidio y Stradale y Nuova disciplina y Guida in
stato di ebbrezza alcoolica y Ipotesi aggravata dei
reati di cui agli artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis,
comma 1, c.p. y Sussistenza.
. Il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza,
previsto dall’art. 186 C.d.S. è da ritenere assorbito in quel-
li di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o
gravissime, di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., qualora
gli stessi siano aggravati dall’essere stati commessi da
conducente in stato di ebbrezza. (Mass. Redaz.) (nuovo
c.s., art. 186; c.p., art. 589 bis; c.p., art. 590 bis) (1)
(1) In senso analogo si veda Cass. pen., sez. IV, 12 giugno 2018, n.
26857, in questa Rivista. 2018, 712. Nel senso che le fattispecie ti-
pizzate negli artt. 589-bis e 590-bis c.p. (omicidio stradale e lesioni
personali stradali gravi e gravissime), introdotti dall’art. 1 della leg-
ge 23 marzo 2016, n. 41, costituiscono fattispecie autonome e non
ipotesi aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose, v.
Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2017, n. 29721, ivi 2018, 267. In dottrina,
v. FRANCESCO BARTOLINI, L’omicidio stradale - Analisi ragionata
dei nuovi reati stradali introdotti dalla L. 23 marzo 2016, n. 41, ed.
La Tribuna; GIOVANNI FONTANA, Omicidio e lesioni stradali: consi-
derazioni sulla riforma, in questa Rivista 2016, 471.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il G.i.p. del Tribunale di Brescia, con la sentenza in-
dicata in epigrafe, ha applicato la pena concordata di anni
3 e mesi 6 di reclusione nei confronti di K.A., imputato per
il capo A) del reato di cui agli art. 81, 589 bis comma 4 e
comma 8, 590 c.p. per aver cagionato la morte di Z.A.M. e
B.G., nonché lesioni personali a P.R., P.Ni., P.No., guidando
in stato di ebbrezza alcolica e tenendo una velocità supe-
riore al limite consentito; per il capo B) della contravven-
zione di cui all’art. 186 commi 1, 2 lett. b e comma 2 bis
codice della strada, perché guidava l’autovettura Seat Al-
tea tg (omissis) in stato di ebbrezza alcolica, con tasso al-
colemico rilevato in 1,31 e 1,24 g/l, provocando l’incidente
stradale descritto al capo A). In (omissis) il 13 luglio 2016
L’accordo sulla quantif‌icazione della pena era così arti-
colato: pena base anni 6 di reclusione, ridotta ex art. 62 bis
a 4 anni di reclusione; aumentata ex art. 589 bis comma
8 anni a 4 e mesi 9 di reclusione; aumentata ex art. 81
c.p. per la continuazione interna al capo A) ad anni 5 di
reclusione; aumentata ex art. 81 per la continuazione con
il capo B) a 5 anni e mesi 3 di reclusione; ridotta per il rito
ad anni 3 e mesi sei di reclusione.
2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso
per cassazione K.A., a mezzo del difensore.
2.1. Con il primo motivo l’esponente denuncia la viola-
zione di legge con riferimento all’art. 589 bis comma 8 c.p.
nella parte in cui opera l’aumento di pena successivamen-
te all’applicazione delle circostanze del reato sulla pena
base; il giudicante avrebbe dovuto individuare il più grave
dei fatti mortali, poi operare sullo stesso l’aumento ex art.
589 bis ultimo comma c.p.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge
con riferimento all’art. 15 c.p. in quanto vi sarebbe un con-
corso apparente di norme, poiché tutti gli elementi della
fattispecie generale dell’art. 186 cod. strada sono contenuti
nella fattispecie penale aggravata di cui all’art. 589 bis c.p.,
che a sua volta contiene elementi specializzanti.
3. Il P.G. con requisitoria scritta ha richiesto l’accogli-
mento del secondo motivo del ricorso con conseguente
annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e
rideterminazione della pena, dovendo riconoscersi l’ap-

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