Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 19 Luglio 2017, N. 35650 (C.C. 14 Luglio 2017)

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giur
6/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 19 LUGLIO 2017, N. 35650
(C.C. 14 LUGLIO 2017)
PRES. DIOTALLEVI – EST. COSCIONI – P.M. MAZZOTTA (CONF.) – RIC. GIALLONGO
Misure cautelari personali y Condizioni di ap-
plicabilità y Esigenze cautelari y Accertamento y
Attualità del pericolo di reiterazione del reato y
Sussistenza y Condizioni y Fattispecie in tema di
riconoscimento del requisito dell’attualità del pe-
ricolo di recidiva in un caso di associazione per de-
linquere e truffa a danno dell’INPS.
. In tema di misure cautelari personali e con riguardo
all’esigenza cautelare costituita dal pericolo di reite-
razione di condotte criminose, quale prevista dall’art.
274, comma 1, lett. c). c.p.p., il requisito dell’attualità
di tale pericolo, mentre va escluso quando la condotta
criminosa si appalesi del tutto sporadica ed occasio-
nale, può essere invece ritenuto sussistente quando,
all’esito di un giudizio prognostico da formularsi sulla
base dei criteri di cui all’art. 133 c.p., si riscontri che,
anche in assenza di effettive ed immediate opportunità
di ricadute a portata di mano dell’inquisito, questi pre-
senti connotazioni di persistente pericolosità tale da
rendere ragionevolmente prevedibile, avuto riguardo
alla situazione esistenziale e socio- ambientale in cui
egli verrebbe a trovarsi in caso di restituzione allo
“status libertatis”, la commissione di nuovi delitti.
(Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte
ha ritenuto che correttamente, trattandosi di sogget-
to accusato di associazione per delinquere e truffa in
danno dell’INPS, fosse stata riconosciuta l’attualità del
pericolo di recidiva sulla base, oltre che della gravità
dei fatti, anche dell’inserimento del prevenuto, privo di
redditi leciti da lavoro, in uno stabile sodalizio crimi-
noso, fortemente organizzato e radicato sul territorio).
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 133; c.p.p., art. 274) (1)
(1) Questione già ampiamente dibattuta e risolta dalla giurispru-
denza di legittimità. In senso conforme si veda Cass. pen., sez. II, 25
ottobre 2016, n. 44946, in www.latribunaplus.it. Nello stesso senso
si vedano inoltre Cass. pen.,sez. II, 16 dicembre 2016, n. 53645, in
questa Rivista 2017, 198; Cass. pen., sez. II, 11 novembre 2016, n.
47891, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. VI, 9 marzo 2016,
n. 9894, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Omissis)
1.3 Il difensore eccepisce poi che, in ordine alle esigenze
cautelari, il Tribunale, con il metodo per relationem, aveva
riportato il foglio novantasette dell’ordinanza impugnata,
che a sua volta riprendeva il foglio centoventiquattro della
richeista del Pubblico Ministero; nella condotta di Giallongo
non si riscontravano nè la redditività, nè la non occasionalità
della condotta; con riferimento all’attualità del pericolo di
fuga e di quello dell’imputato commetta determinati reati,
per posizioni analoghe e con precedenti specif‌ici, per cui la
prognosi sarebbe stata meno favorevole, il tribunale aveva
diversamente disposto con misure meno aff‌littive (ordinan-
za Gallipoli, che si produceva); a prescindere dalla palese
contraddittorietà sul dato temporale e quindi sulla concre-
tezza ed attualità del pericolo di recidiva, indispensabile per
l’applicazione della misura cautelare, l’argomentare del tri-
bunale risultava illogico laddove il pericolo si ravvisava nella
mancanza di un reddito da lavoro lecito (non era provato ne-
anche il reddito da lavoro illecito) ed ancor più il riferimento
alla f‌itta rete di rapporti intessuti, visto che su 166 falsi brac-
cianti agricoli solo quattro erano riconducibili al ricorrente;
non vi era inoltre motivazione sulla subordinata richiesta
di misura meno aff‌littiva; la buona condotta tenuta dall’in-
dagato dal settembre 2015 (ultimo contatto con Patanè) al
marzo 2017 (applicazione della misura) rendevano non sol-
tanto concreto ed attuale il pericolo di recidiva, ma anche
eccessiva la misura cui era sottoposto l’indagato; l’illogicità
dell’argomentare del Tribunale del Riesame emergeva an-
che dalla lettura dell’ordinanza emessa nella stessa data nei
confronti di altro presunto reclutatore (Gallipoli), laddove,
dopo aver argomentato in modo identico, era stata sostituita
la misura applicata dal giudice per le indagini preliminari
con la meno aff‌littiva dell’obbligo di presentazione alla Poli-
zia Giudiziaria, con evidente disparità di trattamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
2.2 Relativamente alle esigenze cautelari, quanto al
motivo di ricorso relativo al diverso trattamento riservato
al coindagato Ga., lo stesso è manifestamente infondato
perché la lamentata inconciliabilità tra le due posizioni
si riferisce a fatti diversi (è suff‌iciente leggere le due or-
dinanze), su cui vi è stata una diversa valutazione, anche
in relazione alla marginalità del ruolo di Gallipoli (eviden-
ziato nell’ordinanza prodotta).
È stato poi affermato da questa Corte che in tema di esi-
genze cautelari, l’art. 274 c.p.p., lett. c), nel testo introdotto
dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l’im-
putato commetta altri delitti deve essere non solo concreto,
ma anche attuale; secondo il Collegio il requisito dell’attua-
lità, pur non costituendo una mera ripetizione di quello di
concretezza, richiama necessariamente l’esigenza di elevata
probabilità di suo verif‌icarsi rispetto tuttavia non già all’oc-
casione del delinquere, ma alla sua occasionalità; in questo
senso dunque deve ritenersi che il pericolo non è attuale se
la condotta criminosa si appalesa del tutto sporadica ed oc-
casionale, mentre sussiste laddove l’illecito possa ripetersi
in ragione delle modalità del suo estrinsecarsi, della perso-
nalità del soggetto, indipendentemente dalla imminenza di
sua verif‌icazione (sez. VI, 9894/2016, rv. 266421).
Deve dunque affermarsi che il requisito dell’attualità
del periculum libertatis può individuarsi a prescindere
dalla positiva ricognizione di effettive ed immediate op-
portunità di ricadute a portata di mano dell’inquisito,
essendo necessario e suff‌iciente formulare un giudizio
prognostico che sulla base dei criteri di cui all’art. 133
c.p., si riconnetta alla realtà emergente dagli atti del pro-
cedimento ed alle valutazioni della persistente pericolosi-
tà che è dato trarne, dovendosi comunque effettuare una

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