Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 1 Agosto 2017, N. 38408 (C.C. 4 Aprile 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 6/2017
LEGITTIMITÀ
giurisprudenza di legittimità, come sin qui ripercorsa. Né
risulta vera la circostanza - affermata in ricorso - che il
giudice avrebbe riconosciuto un insussistente diritto della
difesa a ricevere copia dei f‌iles audio nella fase del depo-
sito degli atti, di cui all’art. 415 bis, c.p.p., atteso che non
si comprende, nella ricostruzione del ragionamento del
pubblico ministero ricorrente, in quale fase dovrebbe, al-
trimenti, collocarsi il subprocedimento di cui all’art. 268,
comma 6, 7, 8, c.p.p., e quale sarebbe l’Autorità Giudiziaria
che, a fronte di una richiesta difensiva, dovrebbe promuo-
vere l’udienza “stralcio”, se non proprio quell’Autorità in
grado di valutare, in quanto a conoscenza del contenuto
del materiale intercettivo, la necessità di tutelare la ri-
servatezza dei soggetti coinvolti. Parimenti evidente, poi,
appare come proprio nella fase del deposito degli atti la
difesa possa valutare una serie di variabili, f‌inalizzate, ad
esempio alla scelta di accedere a riti alternativi, il che
rende necessaria, evidentemente, la cognizione del mate-
riale di indagine, cui è funzionale l’avviso ex art. 415 bis,
c.p.p.. Nel caso in esame il provvedimento di diniego del
pubblico ministero ha f‌inito, sostanzialmente, per preclu-
dere in radice al difensore la possibilità di procedere ad
un vaglio critico del tenore effettivo delle captazioni, es-
sendosi, quindi, determinata una illegittima compressione
del diritto di difesa, con conseguente integrazione di una
nullità di ordine generale e regime intermedio, ai sensi
dell’art. 178, lettera c), c.p.p. (sez. un., sentenza n. 20300
del 22 aprile 2010, Lasala, Rv. 246970).
4. Ne discende che, nel caso in esame, non sussistono
gli estremi per poter conf‌igurare alcun atto abnorme nel
provvedimento impugnato. Invero, secondo il principio
enunciato dalle Sezioni Unite (sent. n. 26 del 24 novembre
1999, dep. 26 gennaio 2000, Magnani, Rv. 215094), l’abnor-
mità, quale aspetto patologico di un atto processuale, può
essere riscontrata o nei provvedimenti che, per la singo-
larità e stranezza del contenuto, siano avulsi dall’intero
ordinamento processuale, o in quelli che, pur essendo in
astratto manifestazione di legittimo potere, esplichino
effetti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi pre-
viste, al di là di ogni ragionevole limite. In altri termini,
l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il
prof‌ilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si
ponga al di fuori del sistema organico della legge proces-
suale, quanto il prof‌ilo funzionale, quando esso, pur non
estraneo al sistema normativo, determini la stasi del pro-
cesso e l’impossibilità di proseguirlo. Il Giudice, nel caso
in esame, infatti, ha esercitato, senza dubbio, un potere
riconosciutogli dall’ordinamento processuale, ossia quello
di dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio.
Sicuramente detta declaratoria di nullità non risulta ri-
conducibile ad una delle ipotesi di cui all’art. 416, comma
1, c.p.p. - che contempla quale causa di nullità della ri-
chiesta di rinvio a giudizio l’omesso, preventivo, avviso
ex art. 415 bis, c.p.p., ovvero l’omesso invito a presentarsi
per rendere interrogatorio, qualora la persona sottoposta
ad indagini ne abbia fatto tempestiva richiesta - bensì in-
quadrabile in una nullità derivata dalla lesione del diritto
di difesa, verif‌icatosi a seguito della notif‌ica dell’avviso
ex art. 415 bis, c.p.p., per violazione dell’art. 178, lett. c),
c.p.p. Deve quindi ritenersi che i casi di nullità contempla-
ti dall’art. 416 c.p.p., specif‌icamente inerenti la richiesta
di rinvio a giudizio, si pongano su di un piano operativo e
funzionale del tutto diverso rispetto a quello in cui si col-
locano le nullità di ordine generale, individuate dall’art.
178 c.p.p., tra cui come delineato dalle sentenze in pre-
cedenza citate - la nullità generale a regime intermedio
verif‌icatasi nel caso in esame, tempestivamente eccepita
nel corso dell’udienza preliminare. In altri termini, la pre-
visione di casi tassativi di nullità, previsti dall’ art. 416,
c.p.p., non esclude, in relazione alla richiesta di rinvio a
giudizio, così come in relazione agli altri provvedimenti
ed atti in cui si snoda il procedimento, l’incidenza che su
di essi possa avere il verif‌icarsi di uno dei casi di nullità
previsti in via generale dall’ordinamento, sub specie dal-
l’art. 178 c.p.p.. Ne deriva che la previsione, per il giudice
dell’udienza preliminare, di dichiarare nulla la richiesta
di rinvio a giudizio, come contemplata dall’ordinamento,
esclude, quindi, uno dei due possibili prof‌ili di abnormità
dell’atto in questione, ossia quello concernente l’aspetto
strutturale del provvedimento adottato. Né, peraltro, può
ritenersi sussistente alcun prof‌ilo di abnormità funzionale
del medesimo provvedimento, atteso che, nel caso in esa-
me, certamente la possibilità di celebrare l’udienza previ-
sta dall’art. 268, commi sesto, settimo, ottavo, c.p.p., rende
palese come non si verif‌ichi alcuna stasi processuale.
Ne discende, pertanto, l’inammissibilità del ricorso del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velle-
tri. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 1 AGOSTO 2017, N. 38408
(C.C. 4 APRILE 2017)
PRES. VESSICHELLI – EST. CATENA – P.M. CORASANTITI (DIFF.) – RIC. AMATO
Misure cautelari personali y Impugnazioni y Ri-
esame y Termini y Di trenta giorni dalla data della
decisione y Entro il quale deve essere depositata
l’ordinanza decisoria y "Dies a quo" y Individuazione
y Data del deposito del dispositivo in cancelleria.
. In tema di riesame, ai f‌ini della decorrenza del termine
di trenta giorni dalla data della decisione, entro il qua-
le, a pena di perdita di eff‌icacia della misura cautelare,
dev’essere depositata, ai sensi dell’art. 309, comma 10,
c.p.p., l’ordinanza decisoria completa di motivazione,
deve farsi riferimento alla data di deposito in cancelle-
ria del dispositivo e non a quella, eventualmente prece-
dente, di celebrazione dell’udienza camerale, salvo che
sia lo stesso tribunale a dare atto che la decisione sia
stata assunta in detta ultima data, non potendosi, in ma-
teria, ritenere operante la disciplina prevista per la pro-
nuncia delle sentenze, in base alla quale, alla chiusura
della discussione, il giudice, dopo essersi ritirato per
deliberare in camera di consiglio, dà immediatamente
pubblica lettura del dispositivo ed eventualmente an-

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