Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 10 Agosto 2017, N. 39081 (C.C. 17 Maggio 2017)

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Arch. nuova proc. pen. 6/2017
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 10 AGOSTO 2017, N. 39081
(C.C. 17 MAGGIO 2017)
PRES. AMORESANO – EST. DI NICOLA – P.M. X (DIFF.) – RIC. DEL GIUDICE
Atti e provvedimenti del giudice penale y Corre-
zione di errori materiali y Ordinanza sulla conf‌isca
obbligatoria successiva e separata dalla sentenza
di condanna y Su beni sottoposti a sequestro pre-
ventivo y Applicabilità del procedimento ex art. 130
c.p.p. y Sussistenza.
. È rimediabile mediante ricorso alla procedura di
correzione degli errori materiali, prevista dall’art. 130
c.p.p., la omessa statuizione della conf‌isca, quando
questa sia obbligatoria. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 130;
c.p.p., art. 568; c.p.p., art. 579) (1)
(1) La questione è controversa. Secondo un primo orientamento, in
senso difforme dalla pronuncia in commento, si sono espresse Cass.
pen., sez. I, 24 ottobre 2013, n. 43521, in questa Rivista 2015, 180;
Cass. pen, sez. II, 27 maggio 2011, n. 21420, ivi 2012, 562 e Cass. pen.,
sez. IV, 28 giugno 2007, n. 25035, ivi 2008, 463, nel senso che è asso-
lutamente abnorme l’ordinanza con cui il giudice, avendo omesso di
disporre con sentenza di condanna la conf‌isca obbligatoria dei beni
sottoposti a sequestro preventivo, provveda in seguito utilizzando il
procedimento per la correzione degli errori materiali. Un opposto
indirizzo, conforme alla massima de qua, statuisce d’altra parte che
all’omessa statuizione della conf‌isca obbligatoria, nella sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti, si può porre rimedio
con la procedura di correzione degli errori materiali. In tal senso si
è espressa Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2010, n. 2944, ivi 2011, 219;
nello stesso senso di quest’ultima si veda anche Cass. pen., sez. I, 23
agosto 1994, n. 2881, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Omissis)
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’erro-
nea applicazione della legge penale ed il vizio di motiva-
zione in relazione all’articolo 130 del codice di procedura
penale (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) del codice
Sostiene come non sia possibile attivare il procedi-
mento di correzione degli errori materiali allorquando, at-
traverso la correzione, si pervenga ad una modif‌ica essen-
ziale dell’atto, circostanza nella specie sussistente perchè
il tribunale, disponendo la conf‌isca in precedenza omessa,
ha apportato una modif‌icazione sostanziale alla sentenza
di patteggiamento.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’annulla-
mento senza rinvio della ordinanza impugnata sostenen-
do come fosse dirimente il rilievo circa la conformità del
procedimento adottato per la statuizione della conf‌isca
obbligatoria, omessa in sede di pronuncia della sentenza
di applicazione della pena.
Sostiene il requirente che, a tale omissione sarebbe
stato possibile porre rimedio solo con l’impugnazione o, in
caso di formazione del giudicato, con lo strumento previ-
sto dall’articolo 676 del codice di procedura penale speci-
f‌icamente dettato per l’ipotesi di beni oggetto di ablazione
obbligatoria.
L’integrazione del dispositivo della sentenza con l’ag-
giunta del deliberato sulla conf‌isca, ha inciso invece su un
aspetto essenziale del provvedimento, non fungendo solo
in termini esplicativi di quanto già stabilito, ma integrativi
di statuizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il secondo motivo è invece infondato.
Sulla questione se sia possibile il ricorso alla procedura
di correzione degli errori materiali al f‌ine di disporre la
conf‌isca obbligatoria, la cui statuizione sia stata omessa in
sentenza, la giurisprudenza di legittimità è divisa.
3.1. Secondo un primo orientamento, è abnorme l’or-
dinanza con cui il giudice, avendo omesso di disporre con
la sentenza di condanna la conf‌isca obbligatoria dei beni
sottoposti a sequestro preventivo, provveda in merito uti-
lizzando il procedimento per la correzione di errori mate-
riali (sez. I, n. 43521 del 19 settembre 2013, Strangio, Rv.
257039; sez. II, n. 21420 del 20 aprile 2011, De Angelis, Rv.
250264; sez. IV, n. 25035 del 21 marzo 2007, Peluso, Rv.
237005).
La sentenza Peluso - precedente, come si vedrà, alle
Sezioni Unite Boccia afferma che la mancanza di una
statuizione dovuta non può aver luogo alla procedura
della correzione dell’errore materiale, potendosi dispor-
re modif‌iche od integrazioni solo dal giudice d’appello
mediante la relativa determinazione sul punto. La proce-
dura di correzione di cui agli artt. 130 e 547 del codice
di procedura penale può aver luogo solo quando si sia in
presenza di errori od omissioni rilevabili dal contesto del
provvedimento e di natura tale da non modif‌icare il conte-
nuto essenziale dell’atto. Occorre in sostanza che si tratti
di errore od omissione materiale e non concettuale, con
la conseguenza che l’atto che immuti la sentenza in tale
guisa non consentita si pone al di fuori delle linee essen-
ziali tracciate dall’ordinamento per def‌inire i connotati ed
i tratti di def‌initività della sentenza; e costituisce quindi
provvedimento abnorme.
La sentenza De Angelis fa invece leva sulla lettura con-
giunta degli artt. 579 e 676 del codice di procedura penale,

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