Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 25 Maggio 2017, N. 26246 (C.C. 3 Aprile 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 5/2017
LEGITTIMITÀ
c.p.; dall’altro, l’ineffettività delle complessiva disciplina
sanzionatoria in un "numero considerevole di casi di frode
grave", da valutarsi in relazione alle fattispecie concrete
oggetto del singolo giudizio, considerando il numero e la
gravità dei diversi episodi di frode per i quali si procede,
nonché il contesto complessivo e le ragioni di connessione
fra gli stessi.
3. Tanto premesso, risulta evidente come - indipenden-
temente da ogni valutazione sulla compatibilità costitu-
zionale di una eventuale disapplicazione di norme suscet-
tibile di ripercuotersi in senso sfavorevole per l’imputato e
sulla conseguente necessità di attendere il pronunciamen-
to del giudice delle leggi (motivo per il quale si ritiene non
necessario accedere alla richiesta di sospensione avanza-
ta dal P.M. di udienza) -nella fattispecie difettino i presup-
posti stessi per una eventuale applicazione dei principi
indicati dalla sentenza Taricco e fatti propri dalla senten-
za Pennacchini, in ragione della lampante mancanza del
carattere di "grave frode". Già nell’ordinanza Cestari (n.
28346/2016) di rimessione alla Consulta questa Corte di
cassazione richiamava quale parametro di valutazione per
la "gravità" della frode l’art. 2, par. 1, della Convenzione
PIF, che prevede: «Ogni Stato membro prende le misure
necessarie aff‌inché le condotte di cui all’articolo 1 nonché
la complicità, l’istigazione o il tentativo relativi alle con-
dotte descritte all’articolo 1, paragrafo 1, siano passibili di
sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che
comprendano, almeno, nei casi di frode grave, pene priva-
tive della libertà che possono comportare l’estradizione,
rimanendo inteso che dev’essere considerata frode grave
qualsiasi frode riguardante un importo minimo da deter-
minare in ciascuno Stato membro. Tale importo minimo
non può essere superiore a euro 50 000 [ ...]».
Nella successiva e anch’essa citata sentenza Puteo,
questa sezione terza ha osservato che, proprio per il par-
ticolare contesto dell’ordinanza Cestari -pronunciata da
questa sezione nell’ambito di un procedimento per una
frode che aveva determinato «evasioni f‌iscali per milioni
di euro» - il superamento dell’importo di euro 50.000,00
non può, però, essere ritenuto di per sé suff‌iciente, in man-
canza di una precisa determinazione in tal senso da parte
del giudice comunitario, a connotare la gravità della frode;
affermando che dunque "il più sicuro ancoraggio oggettivo
per la determinazione della gravità della frode nell’ordi-
namento italiano è, invece, rappresentato dal complesso
dei criteri per la determinazione della gravità del reato
contenuti nel primo comma dell’art. 133 c.p., il quale fa
riferimento, non solo alla gravità del danno o del pericolo
cagionato alla persona offesa (n. 2), ma anche alla natura,
alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e, più in
generale, alle modalità dell’azione (n. 1), nonché all’ele-
mento soggettivo (n. 3)"; con la conseguenza che, ove non
si sia in presenza di un danno di rilevantissima gravità, per
milioni di euro, la gravità della frode può e deve essere de-
sunta anche da ulteriori elementi, quali: l’organizzazione
posta in essere, la partecipazione di più soggetti al fatto,
l’utilizzazione di "cartiere" o società-schermo, l’interpo-
sizione di una pluralità di soggetti, la sistematicità delle
operazioni fraudolente, la loro reiterazione nel tempo, la
connessione con altri gravi reati, l’esistenza di un contesto
associativo criminale; dovendo il giudice valutare caso per
caso la concreta valenza di tali elementi nella fattispecie
al suo esame, essendo comunque suff‌iciente l’indicazione
in motivazione di quelli ritenuti rilevanti.
Orbene, nella fattispecie in esame, nessuno degli ele-
menti corrisponde agli indicatori elencati dalla sentenza
Puteo.
Non vi corrisponde, in primo luogo, l’entità dell’Iva eva-
sa, pari ad euro 12.200, e dunque ampiamente al di sotto
della soglia di punibilità prevista normativamente per la
fattispecie delittuosa (art. 10 ter D.L.vo n. 74 del 2000)
di mero inadempimento: dato, questo, già suff‌iciente ad
escludere l’integrazione del requisito della gravità della
frode secondo la più recente giurisprudenza di questa
Corte (sez. III, n. 12160 del 15 dicembre 2016, Scanu, Rv.
269323) per la quale, "in tema di reati tributari caratte-
rizzati dalla previsione di una soglia di punibilità rappor-
tata all’entità dell’imposta evasa, il requisito della gravità
della frode, che - in ossequio alla sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea, Grande sezione, Taricco e
altri, dell’8 settembre 2015, C-105/14 - impone la disappli-
cazione della disciplina della prescrizione ex artt. 160 e
161 c.p., se insorge pregiudizio per la tutela degli interessi
f‌inanziari dell’Unione europea, non può assumere rilievo
qualora l’evasione si contenga sotto la soglia predetta,
giacché questa è da considerarsi quale indice legislativo
di ritenuta assenza di offensività".
Non vi corrisponde, per altro aspetto, il tenore comples-
sivo della vicenda (caratterizzata da un unico episodio di
utilizzo, in dichiarazione, di una fattura per operazione
inesistente), in alcun modo classif‌icabile come "grave" in
relazione al danno o al pericolo cagionato, alla natura, alla
specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e, più in
generale, alle modalità dell’azione, nonché all’elemento
soggettivo.
4. Deve pertanto escludersi, in conclusione, che ricor-
ressero in alcun modo i presupposti per i quali il giudice di
merito avrebbe dovuto affrontare la problematica derivan-
te dalla applicazione dei principi affermati dalla sentenza
Taricco ed eventualmente applicare il più sfavorevole re-
gime prescrizionale.
Ne consegue, come detto, il rigetto del ricorso del P.M.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 25 MAGGIO 2017, N. 26246
(C.C. 3 APRILE 2017)
PRES. GALLO – EST. RECCHIONE – P.M. FILIPPI (CONF.) – RIC. DISTEFANO
Indagini preliminari y Attività ad iniziativa della
polizia giudiziaria y Sommarie informazioni y Di-
chiarazioni spontanee y Della persona sottoposta
ad indagini y Che si trovi in stato di libertà y In as-
senza di difensore y Senza osservanza degli artt. 63

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