Corte di Cassazione Penale sez. IV, 6 agosto 2018, n. 37804 (C.C. 23 maggio 2018)

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giur
1/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
3.4. Ma anche le censure contenute nel quarto e nel
quinto motivo non hanno pregio: in primo luogo perché è
consentito alla Corte, nell’ambito del devolutum, di inte-
grare la motivazione (cfr. Cass. 4889/2016), motivazione
che, nel caso in esame - in cui l’oggetto della lite erano
e sono le pretese complessivamente contenute nelle car-
telle esattoriali oggetto di esecuzione non si ritiene abbia
travalicato il perimetro entro il quale erano stati proposti
i motivi d’appello.
In secondo luogo, la natura del tributo non contraddi-
ce, in mancanza di prova contraria della quale era onerato
il ricorrente, la circostanza che i crediti portati dai tito-
li esecutivi in esame, sia per violazioni del codice della
strada sia per omesso pagamento di tributi (non meglio
identif‌icati), riguardassero esigenze familiari.
3.5. Inf‌ine, anche il sesto motivo è infondato.
Si osserva, infatti, che in ragione della natura risarcito-
ria della causa, non risulta che il R. abbia subito alcun dan-
no ingiusto: il ricorrente, infatti, era - comunque - tenuto a
pagare le sanzioni a lui inf‌litte, visto che, per ciò che emerge
dagli atti, le cartelle esattoriali non furono oggetto di oppo-
sizione, con la conseguenza che il credito doveva ritenersi
def‌initivamente accertato ed oggetto di legittima pretesa.
3.6. Una diversa soluzione legittimerebbe, in modo im-
proprio, l’utilizzo del fondo patrimoniale (istituto che ha
la f‌inalità di apprestare misure di protezione per i bisogni
economici della famiglia) a scopo elusivo: al riguardo, il
richiamo della Corte territoriale ai principi concernenti
la solidarietà economica e la ratio degli artt. 23 e 53 Cost.
(cfr. pag. 11 della sentenza) conf‌igura una corretta appli-
cazione delle fattispecie in esame, consentendo un corret-
to bilanciamento delle diverse esigenze.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccom-
benza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 qua-
ter, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamen-
to, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unif‌icato pari a quello dovuto per il ricorso pro-
posto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 6 AGOSTO 2018, N. 37804
(C.C. 23 MAGGIO 2018)
PRES. FUMU – EST. DOVERE – P.M. SALZANO (CONF.) – RIC. C.
Guida in stato di ebbrezza y Rif‌iuto di sottopor-
si ad accertamento mediante etilometro y Sentenza
di applicazione della pena su richiesta delle parti y
Sanzioni amministrative accessorie y Sospensione
della patente di guida y Conf‌isca del veicolo y Appli-
cabilità y Ragioni.
. In tema di reato di rif‌iuto di sottoporsi agli accerta-
menti alcolimetrici di cui all’art. 186, comma 7, cod.
strada, con la sentenza di applicazione della pena
su richiesta delle parti deve disporsi la sospensione
della patente di guida e la conf‌isca del veicolo ai sensi
dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di
sanzioni amministrative accessorie. (c.p.p., art. 445;
nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Nel senso che la sanzione amministrativa accessoria della con-
f‌isca del veicolo, prevista dall’art. 186, comma secondo, lett. c), c.s.,
deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna
o di patteggiamento, e può essere disposta direttamente dalla Corte
di cassazione, ai sensi dell’art. 620 lett. l), c.p.p. qualora a ciò non ab-
bia provveduto il giudice di merito, v. Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2017,
n. 17186, in questa Rivista 2017, 823. Si veda, per ulteriori ragguagli,
Cass. pen., sez. IV, 9 dicembre 2013, n. 49461, ivi 2014, 418, secondo
cui con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. devono essere
sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne con-
seguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di
Milano ha applicato a C.A.J. la pena concordata tra le parti
ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il reato di cui all’art. 186,
comma 7, c.d.s., disponendo altresì la sanzione ammini-
strativa accessoria della sospensione della patente di gui-
da per sei mesi e la conf‌isca del veicolo targato (omissis).
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’impu-
tato, a mezzo del difensore di f‌iducia, avv. M.G., deducendo
la violazione della legge in relazione all’art. 186, comma 7,
T.U. Stup.. Ad avviso dell’esponente tale disposizione pre-
scrive la applicazione della sanzione amministrativa ac-
cessoria per il caso di condanna, mentre nel caso di appli-
cazione della pena ex art. 444 c.p.p. vale la regola generale
posta dall’art. 445 comma 1, c.p.p., per la quale quando
la pena applicata non superi i due anni di pena detentiva
soli o congiunti con pena pecuniaria essa non comporta la
condanna al pagamento delle spese processuali e l’appli-
cazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza
ad eccezione della conf‌isca, nei casi di cui all’art. 240 c.p..
Al comma 2-quater dell’art. 186 c.d.s. è prevista una
deroga a tale previsione generale ma per il solo reato di
guida in stato di ebbrezza.
L’esponente ne trae la conclusione che nella specie non
poteva essere inf‌litta la sanzione amministrativa accesso-
ria e non poteva essere disposta la conf‌isca del veicolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
3.1. L’attuale testo dell’art. 186, comma 7 effettivamente
non prevede una disposizione come quella recata dall’art.
186, comma 2-quater, che estenda espressamente all’ipotesi
di applicazione della pena l’inf‌lizione della sanziona ammi-
nistrativa accessoria della sospensione della patente di gui-
da. Quel testo, infatti, la prevede per il caso della condanna.
L’asimmetria trova origine nel fatto che allorquando
venne introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. a) il comma
2-quater (unitamente ai commi 2, 2-bis e 2-ter), venne
anche depenalizzato il reato di rif‌iuto previsto dall’allora
vigente comma 7. Sicché risultò consequenziale non fare
menzione nel nuovo comma 7 dei poteri del giudice, al
quale era stata sottratta la materia.

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