Corte di Cassazione Penale sez. IV, 16 febbraio 2018, n. 7686 (ud. 16 gennaio 2018)

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giur
12/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 16 FEBBRAIO 2018, N. 7686
(UD. 16 GENNAIO 2018)
PRES. IZZO – EST. MONTAGNI – P.M. GAETA (DIFF.) – RIC. F.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcoltest y Facoltà di farsi assistere dal
difensore y Avviso y Omissione y Nullità di ordine
generale y Termine per la deducibilità y In caso di
opposizione a decreto penale di condanna y Indivi-
duazione.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione
dell’obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre
all’esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere
da un difensore di f‌iducia, determina una nullità di
ordine generale, deducibile nei termini di cui all’art.
182, comma 2, cod. proc. pen.; se si è proceduto a giudi-
zio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale,
il momento entro il quale far valere la dedotta nullità
va individuato nella presentazione dell’atto di opposi-
zione al decreto penale di condanna. (c.p.p., art. 180;
c.p.p., art. 182; att. c.p.p., art. 114) (1)
(1) Negli stessi termini si esprime Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 2017,
n. 22608, in www.latribunaplus.it. Si richiama, inoltre, l’ormai nota
pronuncia Cass. pen., sez. un., 5 febbraio 2015, n. 5396, pubblicata in
questa Rivista 2015, 225 e ivi 2016, 382, con nota di M. RAMPIONI,
Guida in stato di ebbrezza: la nullità dell’accertamento per l’omesso
avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di f‌iducia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di (omissis), con la sentenza
indicata in epigrafe, in riforma della sentenza assoluto-
ria resa dal Tribunale di (omissis) in data 18 settembre
2015, dichiarava F.P., responsabile del reato di cui all’art.
186 c.d.s., comma 2, lett. b), con condanna alle pene di
giustizia.
Il Collegio rilevava che il primo giudice aveva assolto il
prevenuto ritenendo fondata l’eccezione di nullità dell’ac-
certamento relativo al tasso alcolemico, per omesso avviso
alla parte della facoltà di farsi assistere da un difensore.
La Corte territoriale premetteva che nel caso in cui l’alco-
test venga eseguito presso una struttura sanitaria, ove il
soggetto si trovi ricoverato in conseguenza di un inceden-
te stradale, sussiste l’obbligo di avvisare il prevenuto della
facoltà di farsi assistere da un difensore, qualora l’accer-
tamento venga compiuto in conseguenza della richiesta
della polizia giudiziaria e non nell’ambito di un protocollo
medico terapeutico.
Ciò posto, la Corte di appello evidenziava che, nel
caso, l’eccezione era stata tardivamente proposta, atteso
che era stata formulata per la prima volta nel corso del
giudizio ordinario conseguente all’opposizione al decreto
penale di condanna. Sul punto, in sentenza si osserva che
le Sezioni Unite hanno precisato che, a tali f‌ini, il decreto
penale di condanna equivale alla sentenza di primo grado.
2. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di
(omissis) ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del difensore.
L’esponente si sofferma sulla vicenda processuale con-
seguente all’opposizione al decreto penale di condanna,
sottolineando che alla prima udienza celebrata avanti al
Tribunale, nel corso del rito ordinario, il pubblico mini-
stero modif‌icava l’originario capo di imputazione.
Quindi, con il primo motivo il ricorrente osserva che il
Procuratore Generale, nel proprio atto di appello avverso
la sentenza di assoluzione del Tribunale di (omissis), non
aveva fatto alcun riferimento alla tardività della eccezione
difensiva.
Con il secondo motivo l’esponente rileva che il pubbli-
co ministero, nel corso del giudizio ordinario conseguente
alla opposizione al decreto penale, non ebbe ad eccepire la
tardività della eccezione di nullità e modif‌icò anzi il capo
di imputazione.
Con il terzo motivo la parte rileva che le Sezioni Unite,
con la sentenza n. 5396 del 2015, hanno affermato che la
nullità di cui si tratta può essere tempestivamente dedot-
ta sino al momento della deliberazione della sentenza di
primo grado. Osserva, pertanto, che l’eccezione è stata va-
lidamente rilevata.
Con il quarto motivo il ricorrente osserva che nell’am-
bito della sentenza n. 5396/2015 pronunciata dalle Sezio-
ni Unite, il riferimento alla natura del decreto penale di
condanna costituisce un mero obiter dictum. Ribadisce
che, nel caso di specie, le modif‌iche apportate al capo di
imputazione segnano una cesura tra il procedimento per
decreto ed il conseguente giudizio ordinario.
Con il quinto motivo l’esponente rileva l’illegittimità
della reformatio in peius operata dalla Corte di appello,
senza avere previamente assunto le prove dichiarative.
L’esponente richiama i principi espressi in sede conven-
zionale e recepiti dalle Sezioni Unite con sentenza n.
18620 del 19 gennaio 2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso in esame impone le considerazioni che se-
guono.
2. Soffermandosi sul primo e sul secondo motivo, deve
rilevarsi che effettivamente il Procuratore Generale ap-
pellante non ebbe a dedurre la tardività della eccezione
difensiva.
Al riguardo, null’altro che rilevare che del tutto legit-
timamente la Corte di appello, nell’apprezzare la non fon-
datezza delle argomentazioni svolte dalla parte pubblica
appellante, circa la ricognizione dei presupposti di opera-
tività dell’obbligo di avvisare il prevenuto della facoltà di
farsi assistere da un difensore, ha osservato d’uff‌icio che
- nel caso - l’eccezione difensiva era stata tardivamente
dedotta. Ed invero, il punto della sentenza relativo alla
nullità degli accertamenti era stato dedotto dal Procurato-
re generale, di talché, il giudice del gravame, ha legittima-
mente esercitato i controlli uff‌iciosi afferenti al rispetto
delle condizioni di deducibilità, della eccezione di nullità
di cui si tratta.

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