Corte di Cassazione Penale sez. IV, 19 ottobre 2018, n. 47761 (ud. 11 luglio 2018)

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 12/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 19 OTTOBRE 2018, N. 47761
(UD. 11 LUGLIO 2018)
PRES. TORNESI – EST. CENCI – P.M. LIGNOLA (DIFF.) – RIC. P.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcol-blow y Facoltà di farsi assistere dal di-
fensore y Avviso y Omissione y Necessità del previo
avviso y Esclusione.
. In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, gli ac-
certamenti non invasivi eseguiti con l’apparecchiatura
alcol-blow non necessitano del previo avviso della fa-
coltà di nominare un difensore di f‌iducia. (Mass. Re-
daz.) (nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 354; c.p.p., art.
356; att. c.p.p., art. 114) (1)
(1) La sentenza in epigrafe sottolinea la differenza tra gli accerta-
menti più o meno invasivi che la Polizia giudiziaria può porre in essere
nei confronti dei conducenti di veicoli. Nella fattispecie si trattava di
apparecchio alcol-blow, strumento detto precursore con il quale viene
eseguita una prova preliminare per rilevare esclusivamente eventuali
assunzioni di alcolici, riservando all’etilometro il compito di misurare
la quantita di alcol ingerita. Opportunamente in motivazione viene ri-
chiamata la sentenza delle SS.UU. 5 febbraio 2015, n. 5396, pubblicata
in questa Rivista 2015, 225 e ivi 2016, 382, con nota di M. RAMPIONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di (omissis) il 27 marzo 2018 ha
integralmente confermato la decisione emessa il 15 ottobre
2015 con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribu-
nale di (omissis), all’esito del giudizio abbreviato, ha rite-
nuto P.P. responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza
(art. 186, comma 2, lett. c, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285),
con l’aggravante dell’ora notturna, fatto commesso il (omis-
sis), condannando l’imputato alla pena ritenuta di giustizia.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato,
tramite difensore, aff‌idandosi a tre motivi, con i quali de-
nunzia violazione di legge (tutti e tre i motivi) e difetto
motivazionale (il primo).
2.1. Con il primo motivo, in particolare, censura vio-
lazione degli artt. 354, 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. e
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in relazione a quella parte della sentenza
che disattende la eccezione, avanzata dalla difesa già sin
dalla opposizione a decreto penale a suo tempo emesso e
ribadita anche nei motivi di appello, circa la nullità/inu-
tilizzabilità del risultato dell’alcooltest per mancanza del
previo avviso circa il diritto all’assistenza difensiva, avviso
che deriva dall’avere segnato con una crocetta l’apposito
spazio (“NO”) su di un mero verbale precompilato, redatto
in orario successivo (ore 4.45) a quello dei due controlli
sulla presenza di alcool nell’organismo (prima verif‌ica
ore 4.24, con esito 1,88 grammi/litro; seconda verif‌ica alle
ore 4.34, con esito 1.84 g/l): la irregolarità era talmente
evidente - osserva il ricorrente - che P.P. si è rif‌iutato di
f‌irmare il terzo verbale in ordine cronologico.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata applica-
zione dell’art. 131-bis c.p., di cui ricorrerebbero, ad avviso
del ricorrente, nel caso di specie i presupposti.
2.3. Mediante l’ultimo motivo, inf‌ine, denunzia l’esse-
re stata la sentenza di appello pronunziata nonostante la
prescrizione fosse già maturata nel lasso temporale inter-
corso tra le decisioni di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1. Quanto al primo motivo, è infondato.
La Corte territoriale, infatti, ha adeguatamente spiega-
to (p. 2), in conformità alla decisione di primo grado (p. 2)
che, in relazione agli accertamenti non invasivi con l’appa-
recchiatura detta alcol-blow, non necessita il previo avver-
timento, richiamando pertinente giurisprudenza di legitti-
mità (Sez. un., n. 5396 del 29 gennaio 2015, P.G. in proc. B.,
Rv. 263025, secondo cui “In tema di disciplina della circola-
zione stradale, la polizia giudiziaria non ha l’obbligo di dare
avviso della facoltà di nominare un difensore di f‌iducia alla
persona sottoposta agli accertamenti qualitativi non inva-
sivi e alle prove previsti dall’art. 186, comma terzo, c.s., in
quanto gli stessi hanno funzione meramente preliminare
rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali,
restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui
all’art. 354 c.p.p.”), e che, quanto alla verif‌ica successiva,
essa è sicuramente avvenuta previo avviso delle facoltà di-
fensive, come si desume dal contenuto del relativo verbale
che, in effetti redatto dopo, “è tutto impostato con riferi-
mento a quanto accaduto pochi minuti prima (accerta-
menti compresi)” (così alla p. 2 della sentenza di appello).
Si tratta di un accertamento in punto di fatto che risul-
ta logico ed incensurabile in sede di legittimità.
1.2. Il secondo motivo è parimenti infondato, non ri-
sultando l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. richiesta dalla
difesa né nelle conclusioni rassegnate in primo grado né
nell’atto di appello.
1.3. In relazione, inf‌ine, alla prescrizione, si osserva
che, risalendo il fatto al (omissis) e dovendosi calcolare
anche la sospensione per due mesi e sedici giorni (rinvio
disposto all’udienza dell’11 gennaio 2018), la prescrizione
maturerà, ipoteticamente, il 21 luglio 2018 (infatti: (omis-
sis) + 5 anni = (omissis) + 2 mesi e 16 giorni = (omissis)).
2. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ri-
corrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)

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