Corte di Cassazione Penale sez. III, 18 gennaio 2018, n. 1993 (ud. 7 novembre 2017)

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 10/2018
LEGITTIMITÀ
10/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o
del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità,
da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della
regolarità causale (o della causalità adeguata), senza
alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; pe-
raltro le modif‌iche improvvise della struttura della cosa
incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono,
col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha cau-
sate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui
il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del
danneggiato, è connotato dall’esclusiva eff‌icienza causa-
le nella produzione dell’evento; a tal f‌ine, la condotta del
danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteg-
gia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
sull’evento dannoso, in applicazione anche uff‌iciosa – del-
l’art. 1227 comma 1, c.c.; e deve essere valutata tenendo
anche conto del dovere generale di ragionevole cautela
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2
Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile dan-
no è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circo-
stanze, tanto più incidente deve considerarsi l’eff‌icienza
causale del comportamento imprudente del medesimo nel
dinamismo causale del danno, f‌ino a rendere possibile che
detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra
fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento,
benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come
evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio
probabilistico di regolarità causale".
6. - Alla luce di quanto sopra e, segnatamente, del prin-
cipio di diritto sub 5.39, lett. d), non è dato ravvisare alcuna
delle violazioni dedotte con il ricorso, giacchè il Tribunale
(cfr. sintesi della motivazione già riportata al p. 1.2. del "Ri-
tenuto che", cui si rinvia) ha valutato la condotta della dan-
neggiata in base alle risultanze probatorie acquisite e l’ha
ritenuta connotata da peculiare imprudenza, tale da integra-
re ipotesi di caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale
tra la cosa e il danno. A fronte di una situazione della cosa
accertata come obiettivamente pericolosa (selciato che co-
stituiva un canale di scolo delle acque dal fondo irregolare e
con doppia inclinazione) l’utente della strada era, infatti, te-
nuto ad un uso prudente e secondo le cautele normalmente
attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (che consen-
tivano anche agevoli percorsi alternativi); comportamento,
questo, che, invece, non è stato adottato dall’attrice.
Sicchè, non avendo rilievo ai sensi dell’art. 2051 c.c., la
condotta colposa del custode nel difetto di manutenzione
della strada, che rileva, ove semmai sussistente, ex art. 2043
c.c. (cfr. principio di diritto sub 5.39, lett. b)), la delibazione
del Tribunale vertente su quaestio facti, che avrebbe potuto
essere censurata soltanto in base al vigente art. 360 comma
1, n. 5, c.c., o per violazione del c.d. "minimo costituzionale
della motivazione" (doglianze che parte ricorrente non ha
mosso alla sentenza impugnata) – si è risolta nell’individua-
re un’ipotesi di "caso fortuito" integrato dalla condotta del
danneggiato, correttamente valutata in termini di elisione
del nesso causale ex artt. 40 e 41 c.c. e in forza della norma
di cui all’art. 1227 c.c., che regola positivamente l’incidenza
del concorso, causale, del fatto del danneggiato.
7. - Il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente con-
dannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimi-
tà, come liquidate in dispositivo in conformità ai parame-
tri di cui al D.M. n. 55 del 2014. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 18 GENNAIO 2018, N. 1993
(UD. 7 NOVEMBRE 2017)
PRES. CAVALLO – EST. ANDRONIO – P.M. SALZANO (DIFF.) – RIC. M.
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Oli mi-
nerali y Sottrazione al pagamento dell’accisa sui
carburanti y Trasporto di oli minerali con modalità
atipiche o in quantità superiori ai limiti di legge y
Reato y Conf‌igurabilità.
. Integra il reato previsto dall’art. 40 del D.L.vo 26 ot-
tobre 1995, n. 504 (sottrazione al pagamento dell’ac-
cisa sui carburanti) il trasporto in modo atipico (con
mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori
professionali) da parte di privati – o per conto di que-
sti – di una quantità di oli minerali per riscaldamento
superiore al limite di legge, prodotto da ritenersi acqui-
stato per f‌ini commerciali. (Nella fattispecie, l’imputa-
to trasportava nella propria vettura otto taniche da 25
litri ciascuna di gasolio per riscaldamento, acquistato
in Slovenia per conto terzi). (d.l.vo 26 ottobre 1995, n.
504, art. 10; d.l.vo 26 ottobre 1995, n. 504, art. 11; d.l.vo
26 ottobre 1995, n. 504, art. 40; d.l.vo 26 ottobre 1995, n.
504, art. 49; dir. 16 dicembre 2008, n. 118) (1)
(1) Analogamente si veda Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2012, n. 442,
in questa Rivista 2012, 789.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza dell’8 novembre 2016 (non come erro-
neamente indicato nel dispositivo letto in udienza del 14
giugno 2016) la Corte d’appello di Trieste ha confermato la
sentenza del Tribunale di Pordenone, sez. dist. di (omissis),
che, in esito a giudizio abbreviato, riconosciute le circo-
stanze attenuanti generiche, aveva condannato M.M., alla
pena di mesi due e giorni 20 di reclusione e Euro 3.443,00 di
multa, perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art.
40, D.L.vo 26 ottobre 1995, n. 504, per avere trasportato
all’interno della propria autovettura Reanult Megane Sce-
nic, n. 8 taniche contenenti litri 25 cadauna di gasolio per
riscaldamento, senza pagamento dell’accisa e di presunta
provenienza illecita. Accertato in (omissis) il (omissis).
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazio-
ne l’imputato personalmente, e ne ha chiesto l’annullamento
deducendo cinque motivi di ricorso enunciati nei limiti stret-
tamente necessari per la motivazione come disposto dall’art.
173 disp. att. c.p.p., previa richiesta di correzione dell’errore
materiale contenuto nel dispositivo di sentenza, erroneamen-
te indicante il 14 giugno 2016 in luogo di 8 novembre 2016.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art.
606 comma 1 lett. b) ed e), c.p.p. in relazione al D.L.vo 26
ottobre 1995, n. 504, avuto riguardo alla nozione di "sco-
po commerciale" in presenza del quale l’introduzione dei
prodotti energetici da uno Stato membro dell’Unione eu-
ropea comporta il versamento dell’accise nello Stato in cui
è importato il prodotto, interpretata dai giudici del merito
come detenzione "non per uso proprio", e chiede sollevarsi
questione pregiudiziale, ex art. 276 TFUE, del medesimo
articolo di legge per contrasto con la Direttiva 191/2008/
CE. Deduce poi anche il vizio di motivazione in relazione
all’inattendibilità del teste L..
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art.
606 comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all’erronea ap-
plicazione della legge penale di cui all’art. 131-bis c.p.
esclusa dalla corte territoriale sul dato quantitativo del
prodotto energetico trasportato in luogo dell’ammontare
dell’accisa evasa.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art.
606 comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione al artt.
10, 10 ter, D.L.vo n. 504 del 1995, 11, 40 e 49 e Direttiva
2008/191/CE e chiede sollevarsi questione pregiudiziale
della norma interna per contrasto con la disposizione co-
munitaria come devoluto nei motivi di appello in relazione
al c.d. trasporto atipico e al trasporto dei privati.
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 606
comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all’art. 391-bis c.p.p.,
artt. 507 e 603 c.p.p. con riferimento alle dichiarazioni rese
dal teste L. ritenute inattendibili e il diniego di riconosci-
mento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 1, c.p..
2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art.
606 comma 1, lett. c), c.p.p. in relazione alla disposta con-
f‌isca delle taniche trattandosi di beni appartenenti al L. in
presenza di conf‌isca facoltativa ex art. 240 comma 1, c.p..
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il
ricorso sia rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è parzialmente fondato con riguardo al se-
condo motivo di ricorso, non fondati sono i restanti motivi
che vanno rigettati.
5. Non sono fondati il primo e il terzo motivo, che per
connessione logica possono essere trattati congiuntamen-
te, con cui si chiede, in via principale, la rimessione di
questione pregiudiziale alla Corte di giustizia al f‌ine di
verif‌icare la compatibilità della norma nazionale di cui al
artt. 10, 10 ter, D.L.vo n. 504 del 1995,11, 40 e 49 con la Di-
rettiva 2008/191/CE) avuto riguardo alla interpretazione
circa la natura commerciale del trasporto effettuato.
Il motivo, peraltro ripetitivo di quello già devoluto
nei motivi di appello, è stato correttamente disatteso dai
giudici dell’impugnazione per cui non v’è ragione per di-
sattendere la motivazione della corte territoriale che è
corretta.
Secondo quanto accertato dai giudici del merito, e
non contestato dall’imputato, il predetto è stato sorpreso
nell’atto di trasportare sulla sua autovettura n. 8 taniche
per circa 200 litri di gasolio da riscaldamento, acquistato
in Slovenia, destinato secondo quanto dichiarato dal me-
desimo – ad un conoscente bisognoso, ed è stato ritenuto
responsabile per il reato di cui al D.L.vo 26 ottobre 1995, n.
504, artt. 49 e 40, in relazione all’evasione dell’accise per
Euro 135,14.
Nessun dubbio ricorre sulla materialità del fatto, invol-
gendo le censure unicamente il prof‌ilo della legge penale e
la compatibilità della norma nazionale con le disposizioni
della direttiva, dovendo escludersi, sin da ora, dal sinda-
cato di questa Corte il dedotto prof‌ilo di inattendibilità del
teste L. che sollecita una rivisitazione del fatto su, peral-
tro, circostanze irrilevanti (il fatto di essere il destinatario
del prodotto).
La Corte di appello di Trieste, nella motivazione della
sentenza ha affermato che nella fattispecie andava ap-
plicato il D.L.vo n. 504 del 1995 e segnatamente gli artt.
10, 11 e 40, come modif‌icati in attuazione della Direttiva
2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, secondo
cui – trattandosi di prodotti acquistati da privati e traspor-
tati in modo atipico ai sensi del citato art. 11 cit. – i diritti
di accisa dovevano essere riscossi anche dallo Stato mem-
bro in cui i prodotti erano stati trasportati, ovvero anche
in Italia, essendo stati acquisitati nella Repubblica Slove-
nia che è parte delle UE. Tutto ciò premesso, va anzitutto
ricordato che il ricorso pregiudiziale alla Corte di giustizia
presuppone un dubbio interpretativo della normativa co-
munitaria in presenza di un possibile contrasto con una
norma interna, contrasto che non si ritiene sussistente
per le ragioni qui esposte.
La Direttiva 2008/118/CE all’art. 32 stabilisce che: "1.
L’accisa sui prodotti sottoposti ad accisa acquistati da un
privato per uso personale e trasportati dal medesimo da
uno Stato membro in un altro Stato membro è applicata
soltanto nello Stato membro in cui i prodotti sono acqui-
stati. 2. Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa
di cui al paragrafo 1 siano destinati all’uso personale di un
privato, gli Stati membri tengono segnatamente conto dei
seguenti elementi: a) status commerciale del detentore
dei prodotti sottoposti ad accisa e ragioni per le quali li de-
tiene; luogo in cui i prodotti sottoposti ad accisa si trovano
o, se del caso, modo di trasporto utilizzato; c) qualsiasi do-
cumento relativo ai prodotti sottoposti ad accisa; d) natura
dei prodotti sottoposti ad accisa; e) quantità dei prodotti
sottoposti ad accisa". La medesima Direttiva, al paragrafo
4, prevede che "Gli stati membri possono altresì prevedere
che l’accisa diventi esigibile nello Stato membro di consu-
mo al momento dell’acquisto di oli minerali già immessi in
consumo in un altro Stato membro qualora questi prodotti
siano trasportati con modalità di trasporto atipiche, da un
privato o per conto di quest’ultimo" dovendosi considerare
trasporto atipico "il trasporto di carburante in contenitori
diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall’apposito bi-
done di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per
riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate
per conto di operatori professionali".
Con il D.L.vo 29 marzo 2010, n. 46 – Attuazione della
direttiva 2008/119/CE –, il legislatore italiano ha recepito
la Direttiva medesima modif‌icando gli artt. 10, 10 ter e

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