Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 29 Marzo 2017, N. 15771 (Ud. 8 Febbraio 2017)

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Arch. nuova proc. pen. 4/2017
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 29 MARZO 2017, N. 15771
(UD. 8 FEBBRAIO 2017)
PRES. TONI NOVIK – EST. BONI – P.M. X (DIFF.) – RIC. GALEA
Giudizio immediato y Richiesta di giudizio ab-
breviato y Condizioni di ammissibilità dei due pro-
cedimenti y Domanda di restituzione in termini y
Competenza y Conf‌litto di competenza tra il Gip e
il giudice del dibattimento y Applicabilità dell’art.
175, comma 4 c.p.p. y Potere del giudice del dibat-
timento.
Termini processuali in materia penale y Resti-
tuzione in termini y Caso fortuito o forza maggiore
y Mancata tempestiva proposizione della richiesta
di giudizio abbreviato y Da parte di soggetto sotto-
posto a custodia cautelare in carcere y Tardiva rice-
zione del telegramma del difensore y Per disfunzio-
ni dell’amministrazione penitenziaria.
. Competente a pronunciarsi sulla domanda di resti-
tuzione in termini per la richiesta di rito abbreviato,
quando sia stato emesso il decreto di giudizio immedia-
to, deve ritenersi, in applicazione della regola dettata
dall’art. 175, comma 4, c.p.p., il giudice del dibattimen-
to e non il giudice per le indagini preliminari. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 175; c.p.p., art. 461) (1)
. Non può ritenersi dovuta a causa di forza maggiore
la mancata, tempestiva proposizione della richiesta
di giudizio abbreviato per il solo fatto che l’interessa-
to, sottoposto a custodia cautelare in carcere, aveva
tardivamente ricevuto, per disfunzioni addebitabili
all’amministrazione penitenziaria, il telegramma con il
quale il difensore suggeriva di avanzare detta richiesta.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 175; c.p.p., art. 458; c.p.p.,
art. 460) (2)
(1) In senso difforme sul punto si è espressa Cass. pen., sez. I, 3
novembre 2001, n. 39157, in questa Rivista 2002, 355, che sosteneva
come non fosse competente il giudice del dibattimento per la deci-
sione reiettiva della richiesta di giudizio abbreviato per difetto delle
condizioni di legge.
(2) Diversamente, offrono esempi di casi di forza maggiore relativa-
mente alla fattispecie in commento Cass. pen., sez. II, 4 novembre
2015, n. 44509, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna; Cass. pen.,
sez. VI, 28 maggio 2014, n. 21901, ibidem; Cass. pen., sez. II, 6 giugno
2007, n. 22161, in questa Rivista 2008, 370, quando il fatto ostativo
deriva direttamente da una errata o inesistente informazione da par-
te della cancelleria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza in data 8 febbraio 2016 il Tribunale di
Locri rigettava l’istanza, presentata nell’interesse dell’im-
putato Giuseppe Galea, di restituzione in termini per
avanzare richiesta di ammissione al giudizio abbreviato,
ritenendo non dimostrato l’impedimento, ascrivile a causa
di forza maggiore, che aveva ostacolato la presentazione
tempestiva della richiesta.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’in-
teressato a mezzo del difensore, il quale ha dedotto: a)
violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 175 c.p.p..
Il Tribunale di Locri ha ritenuto non assolto l’onere pro-
batorio circa l’effettiva ricorrenza di una causa di forza
maggiore, ma in atti vi era la prova pretesa, costituita dal
telegramma inviato dal difensore al Galea, col quale lo si
sollecitava a presentare presso l’uff‌icio matricola dell’isti-
tuto penitenziario ove era ristretto istanza di ammissione
al giudizio abbreviato, telegramma non consegnato tem-
pestivamente al destinatario per disfunzioni organizza-
tive del carcere; inoltre, il personale penitenziario aveva
dichiarato di essere sprovvisto dei modelli con i quali
redigere la richiesta, rinviando al difensore tale adempi-
mento. Anche lo stesso Galea in udienza aveva descritto
quanto accaduto ed era stata prodotta l’istanza presentata
dal difensore di rito abbreviato col rigetto del giudice per
carenza di procura speciale, risultanze alle quali il Tribu-
nale non aveva dedicato alcuna attenzione. b) Violazione
di norme processuali in ordine alla competenza funziona-
le, che apparteneva al G.i.p. del Tribunale di Locri, e non
già al giudice monocratico di tale uff‌icio; in tal senso era
stata formulata istanza anche al G.i.p. competente sulla
base di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di
cassazione con la sentenza n. 4445 del 17 gennaio 2006 in
riferimento alla richiesta di restituzione nel termine per
proporre opposizione a decreto penale di condanna, per la
quale è competente il G.i.p. e non il Tribunale.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale
presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inam-
missibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1. Per ragioni di ordine logico, prima ancora che giu-
ridico, si ritiene opportuno verif‌icare la fondatezza della
questione, sollevata col secondo motivo di ricorso, con il
quale si contesta la competenza del giudice del tribunale
a provvedere sulla richiesta dell’imputato di restituzione
nel termine per formulare istanza di ammissione al giudi-
zio abbreviato.
1.1 Premesso che l’eventuale errore è addebitabile alla
parte proponente, che ha scelto a propria discrezione l’au-
torità giudiziaria da investire della domanda e che, per
deduzione espressa in ricorso, la difesa ammette di avere
rivolto identica richiesta anche al G.i.p. del Tribunale di
Locri, ritenuto l’unico giudice competente, senza tutta-
via specif‌icare l’eventuale decisione assunta, la soluzione
del tema non può che risiedere nella corretta e completa
lettura dell’art. 175 c.p.p., il quale, al suo quarto comma,
stabilisce testualmente: “Sulla richiesta decide con ordi-
nanza il giudice che procede al tempo della presentazione
della stessa. Prima dell’esercizio dell’azione penale prov-
vede il giudice per le indagini preliminari. Se sono pro-
nunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice
che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla oppo-
sizione”.

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