Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 31 Marzo 2017, N. 16499 (Ud. 1 Marzo 2017

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giur
Arch. nuova proc. pen. 4/2017
LEGITTIMITÀ
sussistono anche le ragioni sostanziali che avrebbero do-
vuto indurre il Tribunale ad esprimere una sua valutazio-
ne di merito in ordine alla fondatezza o meno del gravame
cautelare.
Premesso il fatto che l’attuale ricorrente aveva dedotto
come ragione che avrebbe giustif‌icato il venir meno del
fumus commissi delicti l’entrata in vigore della legge n.
164 del 2014, in forza della quale la tipologia di lavori edili
realizzati dall’imputato ricorrente sarebbe degradata da
opere di nuova costruzione a meri lavori di manutenzione
straordinaria (come tali, non più necessitanti del permes-
so a costruire, di talchè, secondo l’avviso dei ricorrenti,
l’intero impianto accusatorio articolato nei suoi confronti
avrebbe perso buona parte della sua stabilità), osserva la
Corte – evidentemente salva ed impregiudicata ogni au-
tonoma valutazione sulla fondatezza o meno del riferito
assunto del ricorrente, sul quale sarà competenza del
giudice dell’appello cautelare, sinora del tutto silente sul
punto stante la ritenuta inammissibilità del gravame, pro-
nunziarsi – che, secondo la giurisprudenza di questa Corte
che appare anche a questo Collegio del tutto condivisibile,
fra i diversi fatti sopravvenuti che possono incidere sulle
valutazioni che legittimano la revisione dei provvedimenti
cautelari reali già disposti, vi è la inf‌luenza che sul fumus
commissi delicti può essere esercitata dalle intervenute
modif‌icazioni normative ovvero dagli innovativi orienta-
menti giurisprudenziali (Corte di cassazione, sezione, III
penale, 14 aprile 2010, n. 14866).
Posto che il ricorrente ha, per l’appunto, dedotto la in-
cidenza di un tale fenomeno sulla perdurante sussistenza
delle condizioni per il mantenimento della misura caute-
lare reale in atto, e tenuto conto del fatto che, in ragione
della erroneamente ritenuta inammissibilità del ricorso, il
giudice dell’appello cautelare non si è pronunziato affatto
sull’argomento, all’annullamento della ordinanza impu-
gnata segue il rinvio degli atti al Tribunale di Salerno che,
in diversa composizione personale, dovrà pronunziarsi
sulla fondatezza o meno delle ragioni di gravame di fronte
a lui dedotte dal ricorrente in relazione alla misura caute-
lare reale disposta a carico del Donnarumma. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 31 MARZO 2017, N. 16499
(UD. 1 MARZO 2017)
PRES. IPPOLITO – EST. BASSI – P.M. DE MASELLIS (DIFF.) – RIC. MAGGI
Competenza penale y Conf‌litti y Conf‌litto tra
giudice per le indagini preliminari e giudice per
il riesame y Misure cautelari disposte y Ordinanza
emessa dal giudice competente ex art. 27 c.p.p. y
Ammissibilità y Esclusione y Nullità y Non sanabile
y Nemmeno da parte del giudice del riesame y Con-
dizioni.
. È affetta da nullità, non sanabile neppure dal giudice
del riesame, l’ordinanza applicativa di una misura cau-
telare personale adottata ai sensi dell’art. 27 c.p.p., a
seguito di precedente declaratoria di incompetenza da
parte del giudice originariamente adito, quando la mo-
tivazione del provvedimento, quanto alla gravità degli
indizi ed alle esigenze cautelari, risulti costituita sol-
tanto dalla pedissequa riproduzione di quella emessa
dal giudice dichiaratosi incompetente. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 27; c.p.p., art. 125; c.p.p., art. 292) (1)
(1) Sulla possibilità del giudice competente di motivare “per relatio-
nem” con riferimento all’ordinanza emessa dal giudice dichiaratosi
incompetente, “purchè la motivazione di quest’ultima risulti congrua
rispetto alle esigenze giustif‌icative del nuovo provvedimento” si veda
Cass. pen., sez. II, 18 marzo 2016, n. 11460, in Ius&Lex dvd n. 1/2017,
ed. La Tribuna. Nello stesso senso di quest’ultima si veda Cass. pen.,
sez. III, 19 maggio 2015, n. 20568, in questa Rivista 2017, 115.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di
Roma, sezione specializzata per il riesame, ha conferma-
to l’ordinanza del 27 ottobre 2016, con la quale il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale capitolino, con
provvedimento emesso ai sensi dell’art. 27 c.p.p., ha ap-
plicato a Giorgio Maggi la misura degli arresti domiciliari
in relazione al reato di cui all’art. 319 c.p., per avere quale
pubblico uff‌iciale, segnatamente quale Dirigente dell’Area
difesa del suolo e bonif‌iche della Regione Lazio, in con-
corso con Brizi funzionario presso la predetta area della
Regione Lazio – accettato la promessa o la consegna di de-
naro o altre utilità dall’imprenditore Fabrizio Galli – tito-
lare della Damis s.r.l. -, per compiere o per aver compiuto
atti contrari ai doveri d’uff‌icio in relazione all’esecuzione
di lavori di messa in sicurezza della scarpata sovrastante
il liceo scientif‌ico di Acquapendente, in quanto aff‌idati in
via diretta, ricorrendo artatamente ed illegittimamente
alla procedura di somma urgenza prevista dall’art. 176
D.P.R. n. 207 del 2010, in assenza dei presupposti di legge
ed in violazione delle regole di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento, fatti commessi tra il mese di giugno
2014 ed il 21 luglio 2015.
2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso Giorgio
Maggio, a mezzo del difensore di f‌iducia Avv. Luigi Anto-
nio Paolo Panella, e ne ha chiesto l’annullamento per i
seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge processuale e vizio di motiva-
zione in relazione agli artt. 125, comma 3, 292, comma 2
lett. c), e 309, comma 9, c.p.p., per avere il Giudice per le
indagini preliminari capitolino motivato il provvedimento
applicativo della misura cautelare emessa ai sensi dell’art.
27 del codice di rito mediante la pedissequa riproduzione
del contenuto dell’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Vi-
terbo dichiaratosi incompetente.
2.2. Violazione di legge processuale e vizio di motiva-
zione in relazione agli artt. 335, 405, 406, 407, 178 lett. c)
e 125, comma 3, c.p.p. ed, in via subordinata, l’incostitu-
zionalità agli artt. 335, 405, 406 e 407 c.p.p. per violazione
degli artt. 1, 3, 13, 24, 76, 111, 112, 117 Cost. e 6 CEDU, per
avere il Tribunale respinto l’eccezione di nullità e di inu-
tilizzabilità delle indagini compiute successivamente al 7
aprile 2015, in particolare – come da specif‌ica indicazione

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