Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 5 Maggio 2017, N. 21831 (Ud. 13 Gennaio 2017)

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Arch. nuova proc. pen. 4/2017
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 5 MAGGIO 2017, N. 21831
(UD. 13 GENNAIO 2017)
PRES. BRUNO – EST. RICCARDI – P.M. FILIPPI (CONF.) – RIC. LAUDANI
Misure di prevenzione y Procedimento y Avviso
a comparire y Alla persona sottoposta alla misura
di sicurezza y Indicazione della data f‌issata per l’u-
dienza y Indicazione del tipo di pericolosità conte-
stata y Necessità y Nullità dell’atto per omissione
degli elementi posti a fondamento della proposta
y Esclusione.
. In tema di misure di prevenzione, prevedendo l’art.
7, comma 2, del D.L.vo n. 159/2011 che all’interessato
venga dato un semplice “avviso” della data f‌issata per
l’udienza senza nulla stabilire in ordine al suo conte-
nuto, è da escludere che sia causa di nullità il fatto che
detto avviso non sia corredato dall’indicazione del tipo
di pericolosità e degli elementi fatto posti a fondamen-
to della proposta. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 6 settembre
2011, n. 159, art. 7) (1)
(1) In senso difforme si vedano Cass. pen., sez. I, 12 dicembre 2014,
n. 51843, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. I,
29 agosto 2013, n. 35767, ibidem che sostengono come, nel procedi-
mento di prevenzione, l’invito a comparire deve contenere, a pena di
nullità, l’indicazione non solo della misura di cui si chiede l’applica-
zione, ma anche della forma di pericolosità contestata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Laudani Alf‌io ricorre avverso il decreto del 12 mag-
gio 2016 della Corte di appello di Catania con cui veniva
confermato il decreto, emesso dal Tribunale di Catania il
23 settembre 2014, di applicazione della misura di preven-
zione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per
la durata di due anni, deducendo i seguenti motivi.
1.1. Violazione di legge processuale: lamenta che il
decreto di f‌issazione dell’udienza camerale sia affetto da
nullità, per la mancata specif‌icazione della contestazione,
non contenendo né l’indicazione del tipo di pericolosità
posta a fondamento della proposta, né gli elementi di fatto
sui quali si fonderebbe il giudizio di pericolosità; richia-
mando giurisprudenza relativa all’omessa enunciazione
del fatto nel decreto di citazione a giudizio, sostiene trat-
tarsi di un’ipotesi di nullità assoluta, e non intermedia.
(Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che,
nel procedimento di prevenzione, anche dopo l’entrata
in vigore del D.L.vo n. 159 del 6 settembre 2011, l’invito
a comparire deve contenere, a pena di nullità, l’indicazio-
ne non solo della misura di cui si chiede l’applicazione,
ma anche della forma di pericolosità contestata (sez. I, n.
51843 del 14 novembre 2014, Santarelli, Rv. 261608, che, in
applicazione del principio, ha ritenuto invalido un avviso
contenente la mera indicazione degli estremi dell’atto con
il quale il pubblico ministero aveva chiesto l’aggravamento
della misura); anche successivamente all’entrata in vigore
del D.L.vo n. 159 del 2011, l’avviso a comparire in udienza
nei confronti della persona proposta per l’applicazione di
una misura di prevenzione deve necessariamente indica-
re, a pena di nullità, il tipo di pericolosità posta a fonda-
mento della richiesta e gli elementi di fatto dai quali la
si ritiene desumibile (sez. I, n. 35767 del 5 luglio 2013,
Bellini, Rv. 256751, in una fattispecie in cui ha annullato
sia il decreto d’appello che quello di primo grado emessi in
violazione del principio, con rinvio al Tribunale competen-
te per il nuovo giudizio).
La Corte territoriale ha respinto l’eccezione proposta
rilevando che nel decreto di f‌issazione dell’udienza veni-
va richiamata la proposta ed indicata la misura richiesta,
con espresso avviso della facoltà di esaminarla ed estrar-
ne copia; sicchè il requisito motivazionale doveva ritenersi
soddisfatto per relationem, essendo il proposto in grado
di conoscere il tipo di pericolosità e gli elementi posti a
fondamento della richiesta.
Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che l’art. 7
D.L.vo 159 del 2011 dispone: “Il Presidente del collegio f‌is-
sa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle
altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è comu-
nicato o notif‌icato almeno dieci giorni prima della data
predetta”.
La norma che disciplina i prof‌ili procedurali per l’ap-
plicazione delle misure di prevenzione, dunque, non fa ri-
ferimento ad un “decreto” di f‌issazione dell’udienza, bensì
ad un “avviso” della f‌issazione dell’udienza disposta dal
presidente del collegio.
Secondo gli ordinari canoni interpretativi, dunque,
non è possibile mutuare il regime giuridico di un atto –
il “decreto di citazione a giudizio” o il “decreto di rinvio
a giudizio” – tipizzato dal codice di procedura penale, ed
espressivo di un’attività giurisdizionale, per affermarne
l’applicabilità anche ad un atto di mero invito al contrad-
dittorio.

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