Corte di Cassazione Penale sez. IV, 23 novembre 2017, n. 53280 (ud. 21 settembre 2017)
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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2018
LEGITTIMITÀ
infine le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza
n. 12332 del 17 maggio 2017, Rv. 644252 hanno ribadito
che: "Il principio della scissione degli effetti della notifi-
cazione tra il notificante ed il destinatario dell’atto trova
applicazione anche per gli atti del procedimento ammi-
nistrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura re-
cettizia - tutte le volte in cui dalla conoscenza dell’atto
stesso decorrano i termini per l’esercizio del diritto di di-
fesa dell’incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza
dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio
in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate
entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l’interesse del
notificante a non vedersi imputare conseguenze negative
per il mancato perfezionamento della fattispecie "comu-
nicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella
fase di trasmissione del contenuto dell’atto e quello del
destinatario a non essere impedito nell’esercizio di propri
diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell’ac-
quisita conoscenza del contenuto dell’atto medesimo";
2.1- premessa, dunque, l’astratta applicabilità del prin-
cipio di scissione anche al procedimento notificatorio in
materia di sanzioni amministrative, deve, tuttavia, affer-
marsi che nel caso di specie, il suddetto principio non può
trovare applicazione a causa del comportamento negligen-
te dell’amministrazione;
infatti quest’ultima, odierna ricorrente, ha esplicato in
data 7 febbraio 2012, con spedizione a mezzo del servizio
postale, un primo tentativo di notificazione del verbale di
contestazione del 19 gennaio 2012, tentativo non andato a
buon fine, con restituzione del plico in data 17 aprile, in
quanto il destinatario era risultato irreperibile;
l’amministrazione, dopo aver verificato che l’indirizzo
indicato era esatto, solo in data 16 luglio 2012, ha riatti-
vato il processo notificatorio spedendo nuovamente il ver-
bale a mezzo del servizio postale, anche questa volta con
esito negativo;
infine il procedimento notificatorio si è perfezionato
in data 26 luglio 2012 con la notifica da parte del messo
comunale del Comune di Perugia, nella sede della società,
al medesimo indirizzo dei primi due tentativi di notifica a
mezzo posta;
2.2- nel caso di specie, dunque, deve affermarsi la non
applicabilità del principio di scissione degli effetti della
notifica per il notificante rispetto al destinatario, in quan-
to emerge un comportamento negligente dell’amministra-
zione che, dal momento della restituzione del plico da
parte delle poste in data 17 aprile 2012, ha fatto decorrere
interamente il termine a sua disposizione, riattivando il
procedimento notificatorio solo il successivo 16 luglio;
secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "Nel
caso in cui la notificazione di un atto processuale da com-
piere entro un termine perentorio non si concluda posi-
tivamente per circostanze non imputabili al richiedente,
quest’ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà
e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento notifi-
catorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto
del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attiva-
zione del procedimento, semprechè la ripresa del medesi-
mo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente con-
tenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la
comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito ne-
gativo della notificazione e per assumere le informazioni
ulteriori conseguentemente necessarie" (Cass., sez. un.,
24 luglio 2009, n. 17352);
in sostanza, quando la mancata notifica non è imputa-
bile alla parte che l’ha richiesta, il processo notificatorio
continua a ritenersi iniziato nel momento in cui l’atto è
stato spedito, ma questa continuità sussiste solo qualora
la parte istante si sia riattivata con "immediatezza" per
completare il processo notificatorio, non appena appresa
la notizia dell’esito negativo della notificazione, e abbia
svolto la medesima attività con "tempestività";
di recente le Sezioni Unite di questa Corte con senten-
za n. 14594 del 2016 hanno affermato che "In caso di noti-
fica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni
non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito
negativo, per conservare gli effetti collegati alla richie-
sta originaria deve riattivare il processo notificatorio con
immediatezza e svolgere con tempestività gli atti neces-
sari al suo completamento, ossia senza superare il limite
di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325
c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova
rigorosa";
2.3- il principio affermato con riferimento ai termini
processuali, può essere esteso, per le ragioni sopra espo-
ste, anche ai termini del procedimento notificatorio delle
sanzioni amministrative, nella specie, trattandosi di infra-
zione al codice della strada, regolato dall’art. 201, D.L.vo
n. 285 del 1992;
3.- in conclusione il ricorso deve essere interamente
rigettato, le spese seguono la soccombenza e si liquidano
come da dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 23 NOVEMBRE 2017, N. 53280
(UD. 21 SETTEMBRE 2017)
PRES. BLAIOTTA – EST. DOVERE – P.M. CASELLA (CONF.) – RIC. BRUNI
Guida in stato di ebbrezza y Aggravanti ad effet-
to speciale di cui agli artt. 186, comma 2 sexies e
comma 2 bis, cod. strada y Concorso con circostan-
za attenuante y Preliminare aumento della sanzione
per l’aggravante di aver commesso il fatto in orario
notturno y Successivo bilanciamento dell’aggravan-
te di aver provocato un incidente con l’attenuante
y Necessità.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora concor-
rano le circostanze ad effetto speciale di aver provoca-
to un incidente (art. 186, comma 2-bis, cod. strada) e
di aver commesso il fatto in orario notturno (art. 186,
comma 2-sexies, cod. strada) con una circostanza atte-
nuante (nella specie, le attenuanti generiche), deve in
primo luogo essere operato l’aumento previsto dall’ag-
gravante di cui all’art. 186, comma 2-sexies, sottratta
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