Corte di Cassazione Penale sez. IV, 21 luglio 2017, n. 36073 (ud. 27 giugno 2017)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2018
LEGITTIMITÀ
quantif‌icare l’apporto causale alla verif‌icazione dell’even-
to attribuibile alla persona offesa e quello addebitabile al
prevenuto. Quanto precede: sia ai f‌ini della determinazio-
ne della giusta (al caso di specie adeguata) pena, dato
che, ai sensi di quanto dispone l’art. 133 nn. 2 e 3 c.p.,
nell’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice
dall’art. 132 c.p., hanno inf‌luenza la gravità del danno
cagionato e il grado della colpa; sia al f‌ine di soddisfare
le legittime aspettative della parte civile, se presente, la
quale ha diritto di sentire quantif‌icare, ancorchè sotto il
solo prof‌ilo dell’an debeatur, la misura del risarcimento
del danno ad essa spettante (sez. IV, sent. n. 11127 del
6 ottobre 1988, Ballanza, Rv. n. 179738). In termini so-
stanzialmente coincidenti si è affermato che esiste sem-
pre l’obbligo del giudice di accertare la colpa concorrente
della persona offesa o del terzo, in quanto sussiste sempre
l’interesse dell’imputato all’accertamento dell’eventuale
concorso alla produzione dell’evento, considerati i rif‌lessi
negativi che il mancato accertamento potrebbe avere sia
sotto l’aspetto dell’entità del risarcimento sia sotto quello
della misura della pena da irrogare in relazione ai principi
f‌issati dall’art. 133 c.p. (sez. IV, sent. n. 4477 del 20 gen-
naio 1987, Barretta, Rv. 175636). Più in generale, proprio
in fattispecie concernente un incidente stradale, è stata
precisata (sez. IV, sent. n. 22632 del 15 maggio 2008, P.C.
e R.C. in proc. Gilio, Rv. 239896) la rilevanza della c.d.
graduazione delle colpe concorrenti, inquadrandola nel
sistema penale vigente.
Orbene, nel caso di specie, entrambi i giudici di merito
implicitamente hanno affermato il concorso di colpa della
persona offesa nella causazione del sinistro, ma non han-
no dello stesso tenuto conto, come pur avrebbero dovuto,
nella determinazione del trattamento sanzionatorio. D’al-
tronde, in difetto dell’esplicita affermazione del concorso
di colpa della persona offesa e della conseguente correlata
quantif‌icazione, l’imputato, in sede civile, potrebbe anche
essere considerato responsabile dei danni nella misura
dell’intero. E la giurisprudenza di legittimità ha avuto
modo di precisare (sez. IV, sent. n. 31346 del 18 giugno
2013, Lobello ed altri, Rv. 256287) che, in tema di omicidio
e lesioni per colpa cosidetta stradale, il giudice di merito,
una volta riconosciuto il concorso di colpa della persona
offesa (come per l’appunto è implicitamente avvenuto nel
caso di specie), adempie il dovere di motivazione in ordine
alla graduazione delle colpe concorrenti, di cui è impos-
sibile determinare con certezza le diverse percentuali,
dando atto di aver preso in considerazione le modalità del
sinistro e di aver raffrontato le condotte dei soggetti coin-
volti: orbene, detto raffronto nel caso di specie non risulta
essere stato svolto.
Ne consegue che, limitatamente ai punti concernenti
le attenuanti generiche e la graduazione del concorso di
colpa della persona offesa, la sentenza impugnata deve
essere annullata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per
nuovo esame. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 21 LUGLIO 2017, N. 36073
(UD. 27 GIUGNO 2017)
PRES. BLAIOTTA – EST. TANGA – P.M. TAMPIERI (PARZ. DIFF.) – RIC. P.G. IN
PROC. RUBINO
Guida in stato di ebbrezza y Rif‌iuto di sottoporsi
ad accertamento mediante etilometro y Aggravante
di aver commesso il fatto in orario notturno y Ap-
plicabilità y Esclusione.
. All’ipotesi di reato di rif‌iuto di sottoporsi agli accer-
tamenti alcolimetrici di cui all’art. 186, comma , cod.
strada non è applicabile la circostanza aggravante di
aver commesso il fatto in orario notturno prevista dal
comma 2-sexies del medesimo art. 186. (nuovo c.s., art.
186) (1)
(1) Analogamente è stato affermato che la circostanza aggravante
di aver provocato un incidente stradale non è conf‌igurabile rispetto
al reato di sottoporsi all’accertamento per la verif‌ica dello stato di
ebbrezza. In tal senso si veda Cass. pen., sez. un., 24 novembre 2015,
n. 46625, in questa Rivista 2016, 11.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza N. 331/16 emessa il giorno 11 aprile
2016, il Tribunale di Lamezia Terme, all’esito di giudizio
abbreviato, condannava Rubino Luigi alla pena di mesi
due dì arresto ed Euro 400,00 di ammenda in relazione al
reato di cui all’art. 186 c.d.s., commi 7 e 2 - sexies.
2. Avverso tale sentenza, propone ricorso immediato
per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di appello di Catanzaro, lamentando (in
sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173 comma 1, disp.
att. c.p.p.):
1) erronea applicazione della legge penale (in partico-
lare dell’art. 186 c.d.s., comma 2 - sexies).
Deduce che la sentenza ha erroneamente ritenuto
conf‌igurabile la circostanza aggravante del c.d. "orario
notturno" (fatto commesso tra le ore 2.00 e le ore 07.00),
prevista dall’art. 186, comma 2 - sexies, D.L.vo n. 285 del
1992, posto che la predetta circostanza aggravante non ap-
pare applicabile al reato di rif‌iuto dì sottoporsi all’accerta-
mento, mediante etilometro, per la verif‌ica dello stato dì
ebbrezza dì cui all’art. 186 c.d.s., comma 7;
2) erronea applicazione della legge penale (in partico-
lare dell’art. 442 comma 2, c.p.p., e art. 186 c.d.s., comma
2, lett. c), e comma 7). Deduce che nella sentenza impu-
gnata vi è stata la determinazione di una pena illegale, in
quanto il Giudice, da un lato, ha applicato la sanzione pe-
cuniaria dell’ammenda in una misura inferiore al minimo
edittale previsto dalla legge e, dall’altro, ha operato uno
erroneo calcolo nella riduzione del terzo c.d. "secco" che
deve applicarsi in caso di giudizio abbreviato. Afferma che,
nel caso di specie, la pena è stàta così determinata: indivi-
duata la pena- base in mesi sette di arresto ed Euro 700,00
di ammenda (a fronte di una forbice edittale che varia tra
Euro 1.500,00 ed Euro 6.000,00), vi è stato l’aumento (in
misura inferiore rispetto al limite minimo di un terzo pre-

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