Corte di Cassazione Penale sez. II, 5 settembre 2017, n. 40259 (ud. 14 luglio 2017)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2018
LEGITTIMITÀ
dimento di revoca non è dichiarativo, ma costitutivo, e im-
plica una valutazione che resta, perciò, preclusa al giudice
di appello, così come al giudice dell’esecuzione; in assenza
di impugnazione sul punto da parte del P.M., al giudice di
appello è inibito un provvedimento che lederebbe, ad un
tempo, il principio del favor rei e quello devolutivo (così,
sez. un., n. 7551 del 8 aprile 1998, Cerroni, Rv. 210798).
1.2. Manifestamente infondata è anche la seconda do-
glianza dedotta dal ricorrente.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, infat-
ti, ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di guida sotto l’ef-
fetto di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione psico
- f‌isica del conducente dell’auto non può essere desunto
in via esclusiva da elementi sintomatici esterni, così come
avviene per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica,
essendo necessario che detto stato di alterazione venga
accertato nei modi previsti dall’art. 187 c.d.s., comma
2, attraverso un esame su campioni di liquidi biologici,
trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze
tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed
alla quantif‌icazione delle sostanze (cfr., tra le tante: sez.
IV, n. 6995 del 9 gennaio 2013, Notarianni, Rv. 254402; sez.
IV, n. 11848 del 2 marzo 2010, Tavano, Rv. 246540; sez. IV,
n. 20247 del 28 aprile 2006, Verdi, Rv. 234464; sez. IV, n.
47903 del 7 ottobre 2004, Melani, Rv. 230508).
Nel caso di specie, la Corte di appello, correttamente
muovendo da tali premesse, ha sottolineato come, ferma
l’indiscutibilità che il risultato delle analisi delle urine
non possa costituire di per sè prova certa del reato in esa-
me, può comunque ritenersi che la dimostrazione della
guida in stato di alterazione derivante dall’assunzione di
sostanze stupefacenti possa essere raggiunta attraverso la
combinazione del risultato di dette analisi con altri ele-
menti indiziari, costituenti indici sintomatici dell’altera-
zione conseguente all’uso di sostanze stupefacente. A tale
riguardo, questa stessa Corte di legittimità ha avuto modo
di sottolineare come, ai f‌ini della conf‌igurabilità della con-
travvenzione di guida sotto l’inf‌luenza di sostanze stupefa-
centi (art. 187 c.d.s.), lo stato di alterazione del conducen-
te dell’auto non deve essere necessariamente accertato
attraverso l’espletamento di una specif‌ica analisi medica,
ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti bio-
logici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione
dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle
deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è veri-
f‌icato (sez. IV, n. 48004 del 4 novembre 2009, Confortola,
Rv. 245798). Pertanto, sebbene questa stessa Corte abbia
affermato che, ai f‌ini della conf‌igurabilità della contrav-
venzione di guida sotto l’inf‌luenza di sostanze stupefacen-
ti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente
dell’auto venga accertato nei modi previsti dal comma
2 dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su
campioni di liquidi biologici, escludendo la rilevanza dei
soli elementi sintomatici esterni (sez. IV, n. 14803 del 01
marzo 2006, Petillo, Rv. 234032), la stessa non ha ritenu-
to indispensabile l’espletamento di una specif‌ica analisi
medica per affermare la sussistenza dell’alterazione, ben
potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici,
unitamente alle deposizioni raccolte ed al contesto in cui
il fatto si è verif‌icato. Ciò in perfetta assonanza con le ar-
gomentazioni svolte dalla Corte costituzionale, la quale,
affrontando il tema della legittimità dell’art. 187 c.d.s., ha
affermato di trovarsi "in presenza di una fattispecie che
risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l’uno
obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria
(lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indi-
ci sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento della
presenza, nei liquidi f‌isiologici del conducente, di tracce
di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla
quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quan-
titativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze
può provocare in concreto nei singoli soggetti (Corte cost.,
ord. n. 277/2004)" (così, sez. IV, n. 48004 del 4 novembre
2009, Confortola, Rv. 245798, city.
Sulla base delle considerazioni espresse, allora, deve ri-
tenersi assolutamente suff‌iciente, ai f‌ini dell’accertamen-
to della colpevolezza dell’imputato, l’avvenuto riscontro
del dato probatorio dotato di base scientif‌ica (costituito
dall’accertamento compiuto sulle urine) in associazione ai
dati sintomatici rilevati al momento del fatto (pupille dila-
tate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione,
ripetuti conati di vomito, detenzione di quattro involucri
contenenti hashish), adeguatamente considerati e debita-
mente valorizzati dalla Corte territoriale nell’ambito di una
motivazione pienamente congrua e logicamente lineare.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso se-
gue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 2.000,00 Euro in favore della
Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero
(Corte cost., sent. n. 186/2000). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 5 SETTEMBRE 2017, N. 40259
(UD. 14 LUGLIO 2017)
PRES. DIOTALLEVI – EST. RECCHIONE – P.M. MAZZOTTA (CONF.) – RIC. NDIAYE
Applicazione della pena su richiesta delle par-
ti y Ambito di applicazione y Pluralità di reati con-
testati y Depenalizzazione di alcune delle ipotesi
contestate y Travolgimento dell’intero accordo che
ha portato al patteggiamento y Nuovo giudizio y Ne-
cessità y Fondamento y Fattispecie relativa al reato
previsto dell’art. 116 c.s. depenalizzato.
. In caso di patteggiamento per una pluralità di re-
ati, qualora nel corso del giudizio il reato base o una
delle violazioni "satellite" vengano depenalizzati, il ve-
nir meno di uno dei termini essenziali del contenuto
dell’accordo che ha portato al patteggiamento travolge
l’intero provvedimento e impone l’annullamento della
sentenza per una nuova valutazione delle parti, poiché
l’abolizione incide in modo signif‌icativo in ordine sia
alla determinazione dell’aumento in continuazione,
che alla valutazione complessiva della condotta con-
testata. (Fattispecie relativa al reato previsto dall’art.

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