Corte di Cassazione Penale sez. IV, 21 settembre 2017, n. 43486 (ud. 13 giugno 2017)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2018
LEGITTIMITÀ
conseguente inesistenza o insuff‌icienza di prove a suppor-
to della legittimazione ad agire". Esso muove dal presup-
posto errato (cfr. pag. 26) che si possa applicare il regime
probatorio della rivendicazione. Nel caso di specie la com-
proprietaria del vicolo cieco di via Pacinotti ha invece agi-
to con actio negatoria servitutis, azione soggetta a regime
probatorio diverso, dovendo l’attore dimostrare soltanto
di di possedere il fondo in forza di un titolo valido (Cass.
21851/14); allorchè, invece, l’attore agisca in rivendica
deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il
suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa f‌ino ad
un acquisto a titolo originario.
Disatteso questo presupposto del motivo, risultano
vane le ulteriori deduzioni volte a reinterpretare, alla luce
di una scorretta visione degli oneri probatori, le risultanze
della ctu.
L’ultima parte del motivo è poi dedicata a discutere
della natura pubblica della strada per effetto della dicatio
ad patriam.
Al di là del rilievo, svolto dalla Emanuele, di novità
della questione, che preclude che formi oggetto di ricorso
in sede di legittimità una questione mai discussa in prece-
denza, trattasi di questione che, se posta negli atti difensi-
vi o ravvisabile d’uff‌icio, dovrà essere esaminata in sede di
rinvio, giacchè involge accertamenti di fatto che non sono
stati effettuati dai giudici di merito, i quali hanno deciso la
causa senza avventurarsi nell’esame di essa.
Non potrebbe pertanto essere oggetto di esame in sede
di legittimità.
6) Il motivo enunciato nel paragrafo 5 riguarda nella
prima parte la questione relativa all’eccezione ricon-
venzionale di usucapione che i Bonaccorso affermano di
aver svolto sin dal primo grado e che il primo giudice non
avrebbe qualif‌icato in tal modo. La Corte di appello avreb-
be ritenuto che tale qualif‌icazione fosse stata fatta dal pri-
mo giudice, ma avrebbe errato nel crederlo e ciò avrebbe
reso necessaria la riproposizione della questione.
Trattasi di censure inammissibili.
Il ricorso per cassazione può rivolgersi solo contro la
sentenza di appello e non contro quella di primo grado
(salvo il regime di cui all’art. 348 bis c.p.c.). Nel caso di
specie su questo punto la Corte di appello ha ritenuto che
la richiesta di parte Bonaccorso sia anche qualif‌icabile
come eccezione riconvenzionale. Che lo abbia fatto male
interpretando la sentenza di primo grado, non legittima la
parte favorita da questa errata lettura a dolersene.
Parte ricorrente non ha infatti censurato questo prof‌ilo
della sentenza di appello, che resta consolidato, al di là
degli infondati timori dei ricorrenti incidentali.
Il motivo coglie poi l’effettiva ratio della decisione con
cui è stato rigettato l’appello sulla eccezione riconvenzio-
nale di usucapione.
La Corte aveva ritenuto l’appello inammissibile per ge-
nericità del motivo.
Parte ricorrente sottopone a critica questa affermazio-
ne soltanto lamentando che essa aveva invocato sul punto
le affermazioni del teste Randazzo, passato sui luoghi con
una motocicletta.
Trattasi con evidenza di un tentativo così f‌lebile di ap-
pello da non poter scalf‌ire il giudizio di inammissibilità.
Avverso una sentenza che aveva escluso la prova dell’usu-
capione asserendo l’esistenza di circostanze testimoniali
"incompatibili" con l’acquisto a titolo originario per usu-
capione, l’atto di appello avrebbe dovuto analizzare speci-
f‌icamente queste risultanze per poter sostanziare una im-
pugnazione non generica e dimostrare la decisività della
risultanza valorizzata.
7) L’ultimo motivo, rubricato sotto il paragrafo 9, ri-
guarda le spese di lite. Esso va dichiarato assorbito, giac-
chè la Corte di appello dovrà pronunciarsi complessiva-
mente sul regolamento delle spese in esito al giudizio di
rinvio.
8) La sentenza impugnata va cassata e la cognizione
rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Catania
per lo svolgimento del giudizio di appello e la liquidazione
delle spese di questo giudizio.
La Corte si atterrà ai principi ribaditi nei precedenti
citati nel p. 3.1. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 21 SETTEMBRE 2017, N. 43486
(UD. 13 GIUGNO 2017)
PRES. IZZO – EST. D’ANDREA – P.M. BALSAMO (CONF.) – RIC. GIANNETTO
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti y
Accertamento y Esame tecnico su campioni biologi-
ci y Espletamento di una specif‌ica analisi medica y
Necessità y Esclusione.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità della contravvenzione di
guida sotto l’inf‌luenza di sostanze stupefacenti (art.
187 del cod. strada), lo stato di alterazione del con-
ducente dell’auto non deve essere necessariamente
accertato attraverso l’espletamento di una specif‌ica
analisi medica, ben potendo il giudice desumerla da-
gli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta
precedente assunzione dello stupefacente, unitamente
all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del con-
testo in cui il fatto si è verif‌icato. (In applicazione di
tale principio, la Corte ha ritenuto suff‌iciente, ai f‌ini
dell’accertamento dell’assunzione di cannabinoidi, il
riscontro dell’analisi compiuto sulle urine in associa-
zione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto
sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di
ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti
conati di vomito, detenzione di involucri contenenti
hashish). (nuovo c.s., art. 187) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 16 dicembre 2009, n.
48004, in questa Rivista 2010, 215. Secondo il consolidato orienta-
mento della S.C., affermato da Cass. pen., sez. IV, 12 febbraio 2013,
n. 6995, in www.latribunaplus.it, lo stato di alterazione del condu-
cente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in
associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza
che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi
f‌isiologici. Cfr. Cass. pen., sez. IV, 28 aprile 2006, n. 14803, in questa

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