Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 13 Febbraio 2017, N. 6839 (Ud. 18 Gennaio 2017)

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Arch. nuova proc. pen. 3/2017
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 13 FEBBRAIO 2017, N. 6839
(UD. 18 GENNAIO 2017)
PRES. DIOTALLEVI – EST. PARDO – P.M. LORI (CONF.) – RIC. LOSCIALE ED ALTRI
Impugnazioni penali in genere y Dichiarazione di
impugnazione y Presentazione e ricezione y A mezzo
del servizio postale y Ex art. 583 c.p.p. y Spedizio-
ne entro la data di scadenza y Presso la Cancelleria
del giudice diverso da quello che ha pronunciato
il provvedimento impugnato y Tempestività y Esclu-
sione.
. L’atto di impugnazione trasmesso a mezzo del servi-
zio postale, ai sensi dell’art. 583 c.p.p., non può essere
ritenuto tempestivo qualora, pur essendo stato spedito
entro la data di scadenza del termine, sia stato indiriz-
zato alla cancelleria di un giudice diverso da quello che
ha pronunciato il provvedimento impugnato e sia quin-
di pervenuto a quest’ultimo a termine ormai scaduto.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 582; c.p.p., art. 583) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. I, 2 dicembre 1999, n.
5676, in questa Rivista 2000, 315. Per utili riferimenti sui termini di
presentazione dell’atto di impugnazione si vedano: Cass. pen., sez.
IV, 24 giugno 2016, n. 26460, Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna e
Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2015, n. 45697, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ordinanza in data 30 giugno 2016 la Corte di ap-
pello di Brescia dichiarava inammissibili per tardività gli
appelli proposti da Losciale Katia, Ponzo Giovanni, Titta
Ivana e Veiss Mario, avverso la pronuncia del 14 settem-
bre 2015 del Tribunale di Bergamo che aveva condannato i
predetti alle pene di legge in quanto ritenuti colpevoli dei
delitti di estorsione e circonvenzione di incapace.
1.2 Affermava la Corte che il termine per proporre ap-
pello scadeva in data 29 ottobre 2015 mentre tutti gli atti
di impugnazione risultavano ritualmente pervenuti presso
la Cancelleria del giudice a quo tra il 2 ed il 4 novembre di
quell’anno e quindi fuori termine.
1.3 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per
cassazione gli imputati Veiss Mario lamentando, con un
unico motivo, inosservanza di norme processuali stabili-
te a pena di nullità ex art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione
alla declaratoria di tardività erroneamente pronunciata,
posto che il giudice aveva fatto riferimento ad una errata
annotazione della Cancelleria sull’originale del gravame,
viceversa tempestivamente spedito a mezzo lettera racco-
mandata proprio il 29 ottobre 2015 come risultava anche
dagli allegati al ricorso. Si chiedeva inoltre la sospensione
dell’esecuzione della impugnata sentenza. Il difensore de-
gli imputati Titta, Losciale e Ponzo proponeva ricorso per
cassazione deducendo:
- violazione degli artt. 583 e 591 in relazione all’art. 606
lett. c) c.p.p. con riguardo alla ritenuta tardività sottoli-
neando come in caso di appello spedito a mezzo lettera
raccomandata dovesse farsi riferimento alla data di spe-
dizione per stabilire la tempestività del gravame; pertanto
errato doveva ritenersi l’orientamento cui aveva aderito la
Corte bresciana, peraltro contraddetto da pronunce con-
trarie, posto che comunque la spedizione tempestiva, sep-
pur ad organo non competente a ricevere l’impugnazione,
permetteva sia di stabilire la certezza della impugnazione
che la provenienza della stessa dall’interessato. Doveva
pertanto ritenersi non rilevante la circostanza dell’errata
spedizione al giudice ad quem;
- violazione degli artt. 583 e 591 in relazione all’art.
606 lett. c) c.p.p. in relazione all’art. 6 CEDU con riguardo
alla violazione dei principi del contraddittorio posto che
l’ordinanza dichiarativa della inammissibilità non avreb-
be dovuto essere pronunciata de plano bensì a seguito di
f‌issazione di udienza e spedizione degli avvisi alle parti
viceversa mancati;
- violazione degli artt. 583 e 591 in relazione all’art. 606
lett. c) c.p.p. per erronea applicazione del Decreto Legge
132/2014, che ha ridotto il periodo di sospensione feriale
dei termini nel solo arco temporale 1-31 agosto, al procedi-
mento in oggetto, benché lo stesso avesse avuto inizio nel
corso del 2012 e cioè in un periodo in cui era previsto il più
lungo termine di sospensione feriale 1 agosto 15 settembre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Il ricorso proposto nell’interesse degli imputa-
ti Titta, Ponzo e Losciale è manifestamente infondato e
deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed infatti
quanto al primo motivo si osserva che questa Corte ha già
avuto modo di affermare come l’impugnazione presentata
nella cancelleria del giudice “ad quem” è ammissibile solo
nel caso in cui sia rimessa nei termini di legge presso la
cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato, essendo a carico dell’impugnante il rischio
che l’impugnazione, presentata ad un uff‌icio diverso da
quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile
per tardività, in quanto la data di presentazione rilevan-
te ai f‌ini della tempestività - salvo i casi espressamente
previsti, ex artt. 582 e 583 c.p.p. - è quella in cui l’atto per-
viene all’uff‌icio competente a riceverlo (sez. V, n. 42401
del 22 settembre 2009, Rv. 245391). Tale affermazione non
pare isolata trovando anche conferma in altra e successiva
pronuncia che ha ribadito il principio secondo cui è am-
missibile l’impugnazione, pur irritualmente non proposta
presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provve-
dimento impugnato, quando la stessa sia rimessa nei ter-
mini di legge presso la cancelleria del giudice competente
a riceverla (sez. I, n. 6912 del 14 ottobre 2011, Rv. 252072).
In alcun modo può pertanto aderirsi alla tesi della di-
fesa ricorrente secondo cui una soluzione differente do-
vrebbe essere adottata nel caso di spedizione dell’impu-
gnazione a mezzo raccomandata valendo in tal caso, come
pure richiesto con il ricorso, solo il rispetto della data di
spedizione ed essendo irrilevante il luogo; aderendo per
ipotesi a tale orientamento si dovrebbe ammettere la so-
stanziale irrilevanza della previsione normativa secondo
cui, invece, il luogo di proposizione dell’impugnazione è
sempre la Cancelleria del giudice a quo ammettendo che
il gravame possa essere inviato ad una qualsiasi autorità

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