Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 16 Febbraio 2017, N. 7470 (C.C. 26 Gennaio 2017)

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giur
3/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
sta Corte riunita nel suo più ampio concesso ha chiarito
che l’inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 33-
bis e 33-ter c.p.p. comporta, per regola generale, la tra-
smissione degli atti al giudice ritenuto competente senza
regressione di fase e, quindi, senza restituzione degli atti
al pubblico ministero. Ciò salvo che all’imputato spettasse
il passaggio dalla fase processuale dell’udienza prelimi-
nare e tale passaggio gli sia stato arbitrariamente negato
(sez. un., n. 29316 del 26 febbraio 2015, De Costanzo, Rv.
264262). Nell’affermare il principio di diritto testè deli-
neato, le Sezioni Unite hanno richiamato e fatto proprio
l’orientamento già espresso dalle Sezioni semplici (nelle
sentenze sez. I, n. 34163 del 15 luglio 2014, Santoro; conf.
sez. I, n. 19512 del 15 aprile 2010, Carella, Rv. 247204; sez.
VI, n. 31759 del 15 giugno 2006, Carta, Rv. 234864), secon-
do il quale l’art. 33-septies c.p.p. non può che essere in-
terpretato nel senso che l’accertamento dell’inosservanza
delle disposizioni che regolano l’attribuzione dei reati al
giudice collegiale o al giudice monocratico comporta, per
regola generale, la mera trasmissione degli atti al giudice
competente, senza alcuna regressione di fase e, dunque,
senza alcuna restituzione degli atti al pubblico ministero.
Solo nel caso, residuale, in cui all’imputato spettasse il
passaggio alla fase processuale dell’udienza preliminare
e tale passaggio gli sia stato arbitrariamente negato, il
giudice del dibattimento deve invece trasmettere gli atti
al pubblico ministero, così che l’imputato possa essere
rimesso nella condizione di accedere alla udienza preli-
minare e di avanzare richiesta di riti alternativi nella sede
che era per essi propria.
In altri termini, l’art. 33-septies, comma 2, riferito
esclusivamente all’ipotesi in cui il giudice del dibatti-
mento rilevi non solo che il reato è stato erroneamente
ritenuto tra quelli attribuibili alla cognizione del giudice
in composizione monocratica anziché collegiale, ma che a
causa di tale errore l’udienza preliminare sia stata errone-
amente omessa.
3. Fissate le regulae iuris che devono trovare applica-
zione ai f‌ini della soluzione del caso di specie, giudica il
Collegio che il Tribunale emiliano abbia errato là dove ha
disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero e
non la loro trasmissione “orizzontale” al Tribunale in com-
posizione collegiale.
3.1. Nel caso in oggetto, il giudizio dibattimentale è sta-
to instaurato a seguito di richiesta di giudizio immediato
formulata dal Burrasca in sede di opposizione al decreto
penale di condanna, dunque in un caso nel quale all’impu-
tato non spettava il passaggio alla fase processuale dell’u-
dienza preliminare.
Ed invero, da un lato, ricorrevano i presupposti per l’e-
missione del decreto penale di condanna, che - per sua
struttura - non prevede la celebrazione dell’udienza pre-
liminare, in una chiara ottica di accelerazione dei tem-
pi di def‌inizione dei procedimenti a fronte dei rilevanti
vantaggi assicurati all’imputato dall’istituto processuale.
Dall’altro lato, il passaggio diretto alla fase dibattimentale
costituisce espressione della volontà dell’imputato, il qua-
le avrebbe ben potuto, giusta l’espressa previsione di cui
all’art. 461, comma 3, del codice di rito chiedere di def‌ini-
re il procedimento penale a suo carico con l’applicazione
della pena su richiesta ovvero con il rito abbreviato, id est
con gli stessi riti alternativi attivabili nell’udienza preli-
minare, suscettibili di assicurargli un consistente sconto
di pena oltre che - nel caso del patteggiamento ordinario
(cioè non allargato) - gli ulteriori effetti favorevoli previsti
dall’art. 445 c.p.p.
In altri termini, non ricorre un’ipotesi riconducibile al
dettato dell’art. 33 septies, comma 2, c.p.p., là dove - nella
specie - all’imputato non spettava l’udienza preliminare,
né può ritenersi che il passaggio attraverso tale fase pro-
cessuale gli sia stato arbitrariamente negato.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono,
deve essere affermato il principio di diritto secondo il qua-
le l’inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 33-bis
e 33-ter c.p.p. comporta, secondo la regola generale f‌issa-
ta nell’art. 33-septies stesso codice, la trasmissione degli
atti al giudice ritenuto competente senza regressione di
fase - quindi senza restituzione degli atti al pubblico mini-
stero -, salvo che all’imputato spettasse il passaggio dalla
fase processuale dell’udienza preliminare e che tale pas-
saggio gli sia stato arbitrariamente negato. Ne discende
l’illegittimità del provvedimento col quale il Tribunale mo-
nocratico abbia disposto la restituzione degli atti al pub-
blico ministero, anziché disporne la trasmissione “per via
orizzontale” al Tribunale in composizione collegiale, allor-
quando si tratti di giudizio immediato instaurato a seguito
di opposizione a decreto penale di condanna, atteso che
in tale ipotesi il mancato passaggio dalla fase processuale
dell’udienza preliminare costituisce diretta espressione
della volontà dello stesso imputato.
5. In ossequio al principio di diritto appena espresso,
il provvedimento va annullato in quanto gli atti avrebbero
dovuto essere trasmessi direttamente allo stesso Tribu-
nale in composizione collegiale. A tale incombente può,
nondimeno, provvedere questa stessa Corte, per evidenti
ragioni di economia processuale. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 16 FEBBRAIO 2017, N. 7470
(C.C. 26 GENNAIO 2017)
PRES. ROTUNDO – EST. BASSI – P.M. MARINELLI (CONF.) – RIC. LATTARULO
Indagini preliminari y Arresto in f‌lagranza e fer-
mo y Convalida y Controllo del giudice y Ambito di
operatività y Contenuto y Verif‌ica della capacità
d’intendere e di volere y Fattispecie in cui la Cor-
te ha rigettato il ricorso nel quale si lamentava la
mancata considerazione, da parte del giudice della
convalida, del preteso stato di incapacità di inten-
dere e di volere dell’indagato.
. In sede di convalida dell’arresto, il giudice deve limi-
tarsi a compiere un controllo di mera ragionevolezza,
ponendosi nella stessa situazione dei pubblici uff‌iciali,
per verif‌icare, sulla base degli elementi al momento co-

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