Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 13 Febbraio 2017, N. 6587 (C.C. 19 Ottobre 2016)

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giur
3/2017 Arch. nuova proc. pen.
CONTRASTI
In tale ipotesi il G.u.p. è tenuto alla formazione del fa-
scicolo per il dibattimento secondo le indicazioni contenu-
te nell’art. 431 c.p.p.
In detto fascicolo conf‌luiscono gli atti specif‌icamente
indicati nella diposizione. In particolare nel fascicolo del
p.m. rimangono gli atti delle indagini; in quello del giudice
conf‌luiscono atti neutri ed in genere un ristretto gruppo di
atti che, secondo la selezione operata dal legislatore, non
compromettono l’esigenza di inibire al giudice di formarsi
un pregiudizio sulla res iudicanda.
Il “doppio fascicolo” (del P.m. e del Giudice) costitui-
sce quindi un’applicazione dei principi del sistema accu-
satorio che informano il nostro codice di rito.
Ciò premesso, va rilevato che nella selezione degli atti
da inserire nel fascicolo per il dibattimento non è previ-
sta la trasmigrazione, dal fascicolo del P.m. a quello del
Giudice, degli atti relativi alla vocatio dell’imputato per
l’udienza preliminare. Tale mancanza può determinare,
come verif‌icatosi nel caso in esame, gravi pregiudizi per
il processo, considerata la natura assoluta ed insanabile
della nullità dell’omesso avviso all’imputato.
Pertanto, in una prospettiva di agevolazione dei pote-
ri d’uff‌icio del giudice nel rilievo delle nullità insanabili,
nella consapevolezza dell’esigenza di garantire il rispetto
della ragionevole durata del processo, compromessa dal
tardivo rilievo di gravi invalidità processuali, ritengono
le Sezioni Unite che nel fascicolo per il dibattimento,
formato ai sensi dell’art. 431 c.p.p., debbano conf‌luire an-
che gli atti relativi alla notif‌ica all’imputato dell’avviso di
udienza. A ciò non osta l’elencazione espressa contenuta
nell’art. 431 c.p.p., dovendo ritenersi che la tassatività,
della esclusione o inclusione, sia limitata agli atti di inda-
gine con valenza probatoria. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 13 FEBBRAIO 2017, N. 6587
(C.C. 19 OTTOBRE 2016)
PRES. AMORESANO – EST. RENOLDI – P.M. JACOVIELLO (DIFF.) – RIC. CIMMINO
IN PROC. BARBATO ED ALTRO
Indagini preliminari y Chiusura y Archiviazione
y Opposizione della persona offesa y Dichiarazione
di inammissibilità da parte del Gip y Con provvedi-
mento “de plano” y Fondata su una valutazione di
merito della richiesta y In ordine alla fondatezza
dell’ipotesi di reato y Legittimità y Esclusione.
. In tema di archiviazione, posto che, a fronte dell’op-
posizione della persona offesa alla richiesta di archi-
viazione, il giudice per le indagini preliminari deve, di
norma, f‌issare l’udienza camerale per la decisione da
assumere nel contraddittorio delle parti, per cui, a par-
te il caso della intempestività, l’opposizione può essere
dichiarata inammissibile, con provvedimento “de pla-
no”, ai sensi dell’art. 410, comma 1, c.p.p., solo quando
sia priva dell’indicazione dell’oggetto dell’investigazio-
ne suppletiva e dei relativi elementi di prova, rimane
per converso escluso che il giudizio di inammissibilità
possa essere basato su valutazioni di merito concer-
nenti la pretesa inidoneità delle proposte investigazio-
ni ad inf‌iciare la ritenuta infondatezza della notizia di
reato. (Nella specie, in applicazione di tale principio,
la Corte ha censurato il provvedimento con il quale il
giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato
inammissibile l’opposizione proposta dalla persona of-
fesa dell’ipotizzato reato di cui all’art. 167 del D.L.vo
n. 196/2003 sulla sola base delle considerazione – da
riguardarsi, peraltro, secondo la stessa Corte, come er-
ronea – secondo cui l’esito delle nuove investigazioni
non avrebbe comunque potuto dar luogo alla conf‌igu-
rabilità del suddetto reato). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
409; c.p.p., art. 410) (1)
(1) La questione in realtà è oggetto di contrasti interpretativi: secon-
do un primo indirizzo giurisprudenziale, che condivide il principio in
commento, è illegittima qualsiasi valutazione del giudice che valuti
il merito della richiesta in ordine alla fondatezza dell’ipotesi di rea-
to: si veda in tal senso Cass. pen., sez. V, 13 febbraio 2015, n. 6442,
in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna. Nello stesso senso, sull’il-
legittimità della decisione del Gip, assunta “de plano”, nonostante
l’opposizione della persona offesa, deliberata valutando, in queste
ipotesi, il merito della richiesta del P.M. in ordine alla fondatezza
dell’accusa, si vedano Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2013, n. 24536,
in questa Rivista 2014, 513 e Cass. pen., sez. II, 10 ottobre 2008, n.
38534, ivi 2009, 796.In senso difforme si esprime, d’altra parte, un op-
posto indirizzo minoritario, che invece ammette la valutazione della
idoneità dimostrativa delle prove indicate nell’opposizione stessa. Si
vedano a titolo esemplif‌icativo Cass. pen., sez. VI, 5 febbraio 2016, n.
4905, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. V, 18
novembre 2014, n. 47634, ibidem; Cass. pen., sez. V, 8 giugno 2010, n.
21929, in questa Rivista 2011, 467.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito di rituale richiesta formulata, in data 9
giugno 2014, da parte del Pubblico ministero procedente,
il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Nocera Inferiore, nonostante l’opposizione all’archivia-
zione presentata dalla persona offesa il 27 giugno 2014,
dispose, con decreto pronunciato de plano in data 18 ago-
sto 2014, l’archiviazione, ai sensi dell’art. 410, comma 2,
c.p.p., del procedimento penale n. 3474/14 iscritto, a cari-
co di Romeo Barbato e di Domenico Vuolo, in relazione al
delitto di cui all’art. 167 del D.L.vo n. 196 del 2003 ai danni
di Paola Cimmino. Costei aveva denunciato come i due
indagati avessero diffuso alcune informazioni personali,
concernenti dati sulla sua situazione sanitaria e bancaria,
ad alcuni dipendenti della società che gestiva la casa di
cura Villa dei Fiori in occasione di un’assemblea nel corso
della quale tali dati erano stati discussi e fatti oggetto di
un documento, sottoscritto dagli intervenuti a quel con-
sesso; documento successivamente prodotto in giudizio,
in allegato ad una memoria riconvenzionale, nella causa
di diritto del lavoro che aveva visto opposti Elisa Colella,
madre della stessa Cimmino, e la società menzionata (di
cui Barbato era il legale rappresentante e Vuolo, il patro-
cinatore nella causa giuslavoristica).

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