Corte Di Cassazione Penale Sez. Un., 17 Febbraio 2017, N. 7697 (Ud. 24 Novembre 2016)

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Arch. nuova proc. pen. 3/2017
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 17 FEBBRAIO 2017, N. 7697
(UD. 24 NOVEMBRE 2016)
PRES. CANZIO – EST. IZZO – P.M. X (PARZ. DIFF.) – RIC. AMATO
Indagini preliminari y Udienza preliminare y Atti
introduttivi y Notif‌icazioni e comunicazioni y No-
tif‌ica all’imputato dell’avviso di f‌issazione dell’u-
dienza preliminare y Omissione y Ipotesi di nullità
assoluta.
. L’omessa notif‌ica all’imputato dell’avviso di f‌issazione
dell’udienza preliminare conf‌igura un’ipotesi di nullità
assoluta, insanabile e rilevabile d’uff‌icio in ogni stato
e grado del procedimento, derivante dalla omessa ci-
tazione dell’imputato. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 178;
c.p.p., art. 179; c.p.p., art. 180) (1)
(1) Con questa pronuncia la Suprema Corte ha risolto il contrasto
interpretativo che si era creato sul tema e ha risposto positivamen-
te sulla possibilità di assimilare il mancato avviso della f‌issazione
dell’udienza alla mancata citazione. Nonostante in passato consoli-
data giurisprudenza si fosse già espressa in questo senso, vedi Cass.
pen., sez. un., 10 novembre 2000, n. 29, in questa Rivista 2000, 634;
Cass. pen., sez. II, 2 marzo 2000, n. 5495, ivi 2001, 98; Cass.pen., sez.
III, 29 luglio 1998, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna, non sono
mancate alcune decisioni con le quali alcune sezioni semplici hanno
affermato che l’omessa notif‌ica non integrerebbe una nullità assolu-
ta, ma una nullità sanabile “a regime intermedio”, in quanto la nulli-
tà assoluta sarebbe prevista solo per l’ipotesi dell’omessa “citazione”
dell’imputato, in fase dibattimentale, mentre non riguarderebbe
l’omesso “avviso” dello stesso che deve partecipare all’udienza preli-
minare. In tal senso si vedano Cass. pen., sez. IV, 26 novembre 2015,
n. 46991, in questa Rivista 2016, 132 e Cass. pen., sez. VI, 10 maggio
2010, n. 17779, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 20 luglio 2011 il Tribunale di No-
cera Inferiore condannava Franco Amato per i delitti di
cui agli artt. 426 e 449 c.p. (frana colposa) e art. 589 c.p.
(omicidio colposo plurimo).
2. Con sentenza del 29 maggio 2015 la Corte di appel-
lo di Salerno confermava la pronuncia di responsabilità
dell’imputato e, tenuto conto delle già concesse attenuanti
generiche, dichiarava prescritti i reati agli effetti penali,
confermando le statuizioni civili ai sensi dell’art. 578 c.p.p..
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore
dell’imputato, lamentando in via principale la violazione
di legge per avere la Corte di merito qualif‌icato la omes-
sa notif‌ica dell’avviso di udienza preliminare all’imputato
quale nullità a regime intermedio, sanata per tardività
della proposizione della relativa eccezione, invece che
nullità assoluta ed insanabile.
Unitamente a ulteriori censure di natura processuale,
il ricorrente lamentava il vizio della motivazione in ordine
alla riconosciuta causalità della condotta dell’Amato ri-
spetto all’evento verif‌icatosi.
4. Con ordinanza del 22 settembre - 5 ottobre 2016, la
Quarta Sezione penale ha rilevato un rinnovato contrasto
giurisprudenziale sulla natura dell’invalidità derivante
dall’omesso avviso all’imputato dell’udienza preliminare ed
ha rimesso la questione alla decisione delle Sezioni Unite.
L’ordinanza di rimessione così riassume i termini della
questione:
- per la partecipazione all’udienza preliminare l’impu-
tato è destinatario di un “avviso” e non, come previsto per
il dibattimento, di una “citazione”;
- secondo un risalente orientamento, avendo l’avviso di
udienza preliminare funzione di vocatio in judicium, con
l’apertura della fase giurisdizionale vera e propria del pro-
cedimento, l’omesso avviso (o la sua omessa notif‌icazio-
ne), comportando una carenza di valida instaurazione del
rapporto processuale, integrerebbe una nullità assoluta ed
insanabile ai sensi dell’art. 179 c.p.p.;
- secondo altro orientamento, l’omessa notif‌ica dell’av-
viso non integrerebbe una nullità assoluta ex art. 179
c.p.p., ma una nullità sanabile a regime intermedio, ex art.
180 c.p.p., in quanto il regime più severo è previsto tassa-
tivamente solo in relazione alla omessa citazione dell’im-
putato;
- a dirimere il contrasto erano intervenute le Sezioni
Unite stabilendo che l’omessa notif‌icazione all’imputato
dell’avviso per l’udienza preliminare determina una nul-
lità assoluta e insanabile, deducibile e rilevabile d’uff‌icio
in ogni stato e grado del procedimento, dell’udienza me-
desima e di tutti gli atti successivi (sez. un., n. 35358 del 9
luglio 2003, Ferrara, Rv. 225361);
- di recente il contrasto è stato ravvivato da pronunce
di segno opposto che hanno riproposto la tesi della nullità
a regime intermedio;
- il contrasto richiedeva, pertanto, un nuovo intervento
delle Sezioni Unite.
5. Con decreto in data 11 ottobre 2016 il Primo Presi-
dente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, f‌issando
per la trattazione l’odierna udienza pubblica.
6. Il Procuratore generale, richiamando l’orientamento
interpretativo delle Sezioni Unite Ferrara, ha chiesto annul-
larsi la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Salerno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite può
essere così enunciata: “Se l’omessa notif‌ica all’imputato
dell’avviso di f‌issazione dell’udienza preliminare conf‌iguri

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