Corte di Cassazione Penale sez. IV, 1 giugno 2017, n. 27504 (ud. 26 aprile 2017)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2018
LEGITTIMITÀ
In tale ambito ricostruttivo, la violazione della regola
cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento
tra la condotta e l’evento non sono, pertanto, suff‌icienti
per fondare l’affermazione di responsabilità, giacchè oc-
corre anche chiedersi, necessariamente, se l’evento deri-
vatone rappresenti o no la "concretizzazione" del rischio
che la regola stessa mirava a prevenire (Cass. sez. IV, n.
43966 del 6 novembre 2009, dep. 17 novembre 2009, Rv.
245526). Difetta, in altri termini, l’evitabilità e quindi la
colpa quando l’evento si sarebbe verif‌icato anche qualora
il soggetto avesse agito nel rispetto delle norme cautelari.
5. Nel caso in disamina la Corte di appello non ha fatto
buon governo dei suddetti principi giuridici che regolano
l’individuazione della colpa ai sensi dell’art. 43 c.p.. L’in-
dagine svolta dal giudice di merito avrebbe, infatti, dovuto
essere volta ad accertare se una condotta di guida pru-
dente poteva avere signif‌icative probabilità di scongiurare
l’evento. Viceversa la Corte, pur richiamando espressa-
mente le deposizioni testimoniale, tutte convergenti nel
riferire che la caduta della persona offesa avvenne conte-
stualmente al passaggio dell’auto, tanto che questa colpì
la donna prima che essa arrivasse a terra, ha omesso del
tutto di valutare tale circostanza, giungendo alla opposta
conclusione, che non trova alcun riscontro nelle emer-
gente processuali, per cui il Fumarulo avrebbe potuto
avvedersi del ciclomotore che ondeggiava e della donna
che stava cadendo. Essendo, invece, incontestato che la
persona offesa aveva perso l’equilibrio improvvisamente,
in maniera del tutto autonoma e contestualmente al pas-
saggio dell’autovettura, sì che l’impatto non aveva coinvol-
to nemmeno il ciclomotore ma solo il corpo della donna
nell’atto stesso della caduta, appare evidente l’impossibi-
lità per l’imputato di evitare l’investimento della vittima.
6. Per quanto detto, si impone nel caso l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata, perché, in assenza
di colpa ascrivibile all’imputato il fatto non costituisce re-
ato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 1 GIUGNO 2017, N. 27504
(UD. 26 APRILE 2017)
PRES. CIAMPI – EST. COSTANZO – P.M. CARDIA (CONF.) – RIC. P.E.
Patente y Guida senza patente y Ipotesi aggravata
da recidiva nel biennio y Art. 5 D.L.vo 15 gennaio
2016, n. 8 y Recidiva y Signif‌icato y Applicabilità.
. L’art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, nell’integrare la
fattispecie contravvenzionale di guida senza patente
di cui all’art. 116, comma 15 Cod. strad. - penalmen-
te rilevante "nell’ipotesi di recidiva nel biennio" - ha
stabilito che la recidiva ricorre non più solo in caso di
accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando
risulti una precedente violazione amministrativa def‌i-
nitivamente accertata nel biennio. Da ciò consegue che
tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima
dell’entrata in vigore del citato decreto per i quali la
recidiva ricorre solo in caso di accertamento def‌initivo
giudiziale di un precedente reato della medesima spe-
cie . (d.l.vo 15 gennaio 2016, n. 8, art. 5; nuovo c.s.,
art. 116) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 17 novembre 2016, n.
48779, in questa Rivista 2017, 18. In dottrina, v. F. BARTOLINI, Le
nuove depenalizzazioni e e le sanzioni pecuniarie civili, Tribuna
Dossier, Piacenza 2016; P.L. IASCONE e G. MAGNANI, La guida
questa Rivista 2016, 467 e R. BORRI, La depenalizzazione del reato di
guida senza patente previsto dall’art. 116 c.d.s., ivi 2016, 271.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 23 agosto 2014, il Tribunale per i
minorenni di Napoli, condannava P.E. per il reato di guida
senza patente.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’imputa-
to, assistito dal difensore di f‌iducia, che nel suo interesse
sviluppa quattro motivi di impugnazione.
2.1 Con il primo di essi denuncia che il Tribunale ha er-
roneamente omesso di rilevare l’intervenuta "abolitio cri-
minis" del reato atteso che dal fatto oggetto del preceden-
te giudizio svoltosi nei confronti dell’imputato non poteva
desumersi un precedente dal quale derivasse la recidiva
biennale ostativa all’applicazione della depenalizzazione,
trattandosi di giudizio def‌inito con sentenza dichiarativa
della irrilevanza penale del fatto e, dunque, equivalente
ad un giudizio assolutorio. Una volta ritenuto il prece-
dente specif‌ico della reiterazione biennale della condotta
questo avrebbe dovuto formare oggetto di specif‌ica conte-
stazione da parte del pubblico ministero.
2.2 Con il secondo motivo di impugnazione la difesa de-
nuncia violazione di legge, lamentando la erroneità della
decisione impugnata avendo il giudice proceduto ad una
applicazione automatica della recidiva senza valutare
adeguatamente la sussistenza in concreto di tale circo-
stanza, al f‌ine di accertare se la ricaduta nel reato sia ef-
fettivamente espressione di una accentuata colpevolezza
e di una maggiore pericolosità sociale.
2.3 Con il terzo motivo di censura eccepisce ulteriore
violazione di legge per non aver il Tribunale pronunciato
sentenza di proscioglimento predibattimentale ai sensi
dell’art. 469 c.p.p. per intervenuta depenalizzazione del
reato.
2.4 Con il quarto e ultimo motivo assume la nullità della
sentenza per carenza assoluta di motivazione in ordine al
raggiungimento della decisione di colpevolezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento con
conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di impu-
gnazione.
2. Occorre premettere che l’art. 1, comma 1, D.L.vo 15
gennaio 2016, n. 8, ha previsto la depenalizzazione, con
contestuale trasformazione in illecito amministrativo, di
una serie di fattispecie di reato punite con la sola pena pe-
cuniaria tra le quali rientra anche l’ipotesi contravvenzio-
nale di guida senza patente prevista dall’art. 116, comma

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