Corte di Cassazione Penale sez. IV, 13 luglio 2017, n. 34375 (ud. 30 maggio 2017)

Pagine69-71
69
giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2018
LEGITTIMITÀ
2.1 Con il primo motivo deduceva violazione di legge in
relazione alla corretta applicazione del suddetto art. 379
Reg. Esec. Codice della Strada, assumendo che il tenore
della norma non lasciava alcun margine di discrezionalità,
individuando un preciso arco temporale entro il quale la
prova deve essere ripetuta per assegnare certezza o alto
grado di probabilità giuridica al test, prendendo in con-
siderazione tutte le possibili variabili quali l’andamento
della curva alcolimetrica rispetto alla fase di ingestione e
di assorbimento dell’alcol. Nè ad una diversa conclusione
poteva pervenirsi sulla base degli indici sintomatici pure
riscontrati dagli accertatori (occhi lucidi e alito alcolico)
in quanto inidonei da soli a giustif‌icare il superamento di
una particolare soglia di punibilità.
2.2 Con un secondo motivo deduceva difetto di moti-
vazione in relazione al mancato riconoscimento delle cir-
costanze attenuanti generiche in presenza di motivazione
carente sul punto, che non specif‌icava le ragioni del riget-
to della richiesta del benef‌icio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Sotto un primo prof‌ilo deve evidenziarsi come appare
del tutto logico ritenere, sulla base di una interpretazione
logica dell’art. 379 del Regolamento al Codice della Strada
che il termine di cinque minuti intercorrente tra la prima
e seconda prova spirometrica cui viene sottoposto il con-
ducente di autoveicolo in presenza di indicazione di guida
in stato di ebbrezza, costituisca una unità temporale mini-
ma, onde evitare che un accertamento troppo ravvicinato,
possa fornire risultati troppo omogenei.
2. Peraltro nel caso in specie la questione appare del
tutto ininf‌luente laddove il termine di cinque minuti ven-
ne prolungato in misura certamente irrilevante, atteso
che il termine venne esteso a dieci minuti e che, a fronte
di un primo risultato di 0,92 g/l, la seconda prova fornì un
esito non discosto in termini decimali (0,98 g/l), di talchè
l’esecuzione di una prova intermedia avrebbe verosimil-
mente fornito un risultato superiore a 0,90 g/l considerato
che il conducente, in base all’andamento della curva al-
colemica, si trovava nella fase dell’assorbimento dell’alcol
(Cfr. Sul punto di misurazione e rilievo dell’intervallo tra
le due prove sez. IV, 5 aprile 2013, n. 50607, Facchinetto).
3. In ogni caso il vizio regolamentare eventualmente
ricorrente non risulta idoneo a inf‌iciare i risultati dell’eti-
lometro, sia perchè uno dei due valori forniva un risultato
che superava la soglia prevista dal legislatore e che la pro-
va successiva, della quale non si è contestata la regolarità
formale se non per i termini di assunzione, svolta dopo
circa dieci minuti, costituiva comunque corroborazione
al primo esito, e ulteriore corroborazione era fornita dai
prof‌ili sintomatici dell’ebbrezza alcolica, pure evidenzia-
ti dagli accertatori nel verbale delle operazioni compiute
i quali, non potendo da soli fondare una valutazione in
ordine ad uno specif‌ico grado di soglia alcolica, possono
peraltro essere valutati, in assenza di una prova legale
dell’ebbrezza alcolica quale conferma del dato fornito da
una prova spirometrica, (sez. IV, 27 giugno 2006, Comi, Rv.
235039; 7 giugno 2012, Grandi 253598, 4 giugno 2013 De
Nascimento, 255870).
4. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, questione che ha formato oggetto
di censura con il secondo motivo di ricorso, il giudice di
appello ha fornito una adeguata, seppure sintetica, moti-
vazione, rappresentando come il ricorrente presentasse
un precedente penale e che non sussistevano prof‌ili di
meritevolezza che ne giustif‌icassero la adozione, eviden-
ziando che la asserita collaborazione con gli inquirenti si
era limitata a sottoporsi al controllo, il cui rif‌iuto risulta
peraltro penalmente sanzionato.
3. Al rigetto del ricorso consegue l’obbligo a carico del ri-
corrente del pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 13 LUGLIO 2017, N. 34375
(UD. 30 MAGGIO 2017)
PRES. BLAIOTTA – EST. COSTANTINI – P.M. STABILE (DIFF.) – RIC. FUMARULO
Omicidio y Colposo y Aggravanti y Violazione delle
norme sulla circolazione stradale y Elemento sog-
gettivo y Colpa y Prevenibilità dell’evento y Compor-
tamento alternativo lecito y Necessità y Fattispecie
in tema di investimento di un motociclista che ave-
va improvvisamente perso l’equilibrio.
. In tema di omicidio colposo, l’elemento soggettivo del
reato richiede non soltanto che l’evento dannoso sia
prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall’a-
gente con l’adozione delle regole cautelari idonee a tal
f‌ine (cosiddetto comportamento alternativo lecito),
non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa
un evento che, con valutazione "ex ante", non avrebbe
potuto comunque essere evitato. (In applicazione del
suddetto principio la S.C ha annullato senza rinvio la
sentenza del giudice di merito che aveva condannato
il conducente per l’investimento di un motociclista che
aveva improvvisamente perso l’equilibrio, escludendo
la possibilità per l’imputato di evitare l’investimento
della vittima se avesse rispettato il limite di velocità).
(c.p., art. 43; c.p., art. 589) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. pen., sez. IV, 25 febbraio 2016, n.
7783, in www.latribunaplus.it. In senso conforme, v. Cass. pen., sez.
IV, 28 aprile 2017, n. 20330, ibidem. Per un commento giurispruden-
ziale all’art. 43 c.p., si veda LUIGI ALIBRANDI, Codice penale com-
mentato con la giurisprudenza, ed. La Tribuna, Piacenza 2017, pp.
170 e ss.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 7 ottobre 2016, la Corte di appello
di Bologna confermava la sentenza resa dal Tribunale di
Rimini, in data 16 luglio 2010, che aveva condannato Fu-
marulo Michele per il delitto di omicidio colposo aggrava-
to della violazione delle norme sulla circolazione stratale
ai danni di Stramandinoli Leme Sylvia Regina.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT